Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 3812

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 3812
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 3812
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R. G. 8782/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8782 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato VANESSA DAINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato DIEGO CREMONA in virtù di delega in atti
Resistente
AVVOCATA VALERIA VEZZOSI, in proprio, quale curatrice speciale delle minori
Per_ e Persona_2
Intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1


Conclusioni (v. note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19/6/2024): la ricorrente ha concluso come segue, insistendo nell'accoglimento delle richieste istruttorie già formulate in atti, all'esito dell'istruttoria espletata, delle procedure di mediazione familiare, con l' e di monitoraggio dei SS di Empoli, con l'ausilio CP_2
della Curatrice delle minori:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria, istanza, deduzione, eccezione e domanda disattesa, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i Sig. e , nel Comune di Parte_1 CP_1
Empoli (FI) in data 13.07.2002, registrato presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di Empoli con atto 45 p. 2 s.a. Anno 2002, con ordine all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Empoli, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza, disponendo:
Per_ 1) in Via principale, l'affido super esclusivo delle figlie minori, ed Persona_2 alla madre, ed in Via subordinata, l'affido esclusivo delle medesime alla madre;

2) la corresponsione da parte del Sig. alla madre, a titolo di CP_1
mantenimento delle figlie, della somma mensile complessiva pari ad Euro 1.000,00
(Euro 500,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi, a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ai fini ISTAT;

3) il rimborso da parte del Sig. alla madre, e\o viceversa, del 50% delle CP_1
spese mediche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e ludiche straordinarie, dietro presentazione di idoneo documento fiscale, entro e non oltre 10 giorni, come da indicazioni della Linee Guida CNF 2017;

4) che il padre possa vedere le figlie ogni qual volta lo vorrà, purché ciò avvenga dietro espresso consenso delle medesime;

5) che le figlie rimangano collocate presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, posta in Vinci (FI) alla Via Valinardi n. 42, di proprietà esclusiva del Sig. alla Sig.ra fino al raggiungimento CP_1 Parte_1 dell'indipendenza economica delle figlie;

6) che venga imposto, nelle condizioni di divorzio, al Sig. , il pagamento CP_1 del mutuo bancario contratto dallo stesso, per l'acquisto della casa familiare, posta in
Vinci (FI) alla Via Valinardi n. 42, fintanto che le figlie vivranno all'interno della
2 medesima, e quindi fintanto che le medesime, non raggiungeranno l'indipendenza economica;

7) che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della medesima, la somma pari ad Euro 250,00 mensili, a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale ai fini
ISTAT;

8) che gli assegni familiari siano attribuiti per intero sullo stipendio dello Sig.ra
[...]

Parte_1
9) il Sig. restituisca alla Sig.ra la somma pari ad CP_1 Parte_1
Euro 2.400,00, sostenuta per intero da quest'ultima, per la spesa straordinaria di riparazione dell'impianto di riscaldamento della casa familiare;

10) che le parti si debbano dare reciprocamente comunicazione di ogni ed eventuale mutamento di residenza e\o domicilio;

11) che le parti si debbano dare reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio di ogni documento valido per l'espatrio;

In ogni caso, con vittoria, in favore della Sig.ra delle spese e Parte_1
compenso di Giudizio, ivi comprese le spese di CTU e CTP, con distrazione in favore del Sottoscritto Procuratore dichiaratosi antistatario”;
il resistente ha concluso insistendo preliminarmente nel richiedere l'intervento - che ad oggi non si è dato - dei servizi sociali (per svolgere non soltanto 'monitoraggio', ma per tentare di aiutare fattivamente i genitori nei reciproci rapporti e nelle rispettive relazioni con le figlie), nonché nelle conclusioni di cui alla memoria difensiva 16.9.2021, con integrale vittoria di spese processuali, comprese quelle tecniche:
pronunciare cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito proposte.
A. Le parti continueranno a vivere separate, serbandosi reciproco rispetto. Per_ Per_ B. Le figlie minori, e , saranno affidate a entrambi i genitori, conservando
l'attuale residenza anagrafica. Per la frequentazione delle stesse, in considerazione degli impegni lavorativi del IG della sua attuale sistemazione CP_1 alloggiativa, dell'interesse e del gradimento delle minori (una delle quali, la maggiore, Per_
, è ad oggi seguita da specialista psicologa), si propone la regolamentazione che segue:
3 - una settimana le figlie staranno col padre il lunedì pomeriggio dalle ore 18:30 fino alle ore 20:00, il sabato o la domenica dalle ore 9:00, fino alle ore 20:00;
la settimana successiva le figlie staranno col padre il lunedì pomeriggio (ore 18:30) fino alla sera

(ore 20:00);
e così via alternativamente;

- compleanni delle figlie: nel caso di giorno festivo e salvo diverso accordo, le figlie trascorreranno ad anni alterni con l'un genitore dalla mattina alle ore 10:30 fino alle ore 14:30 del pomeriggio e con l'altro dalle ore 14:30 del pomeriggio sino alle 18:00;
nel caso di giorno feriale, la precedente frequentazione si applica al primo sabato successivo alla data del compleanno;

- nei giorni di Natale e Pasqua, e salvo diverso accordo, le figlie trascorreranno ad anni alterni con l'un genitore dalla mattina alle ore 10:30 fino alle ore 15:30 del pomeriggio e con l'altro dalle ore 15:30 del pomeriggio sino alle 20:30;

- durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie 15 giorni anche consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
I coniugi si impegnano a gestire la frequentazione delle figlie con la massima e reciproca disponibilità.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, che dovranno prendere di comune accordo ogni decisione riguardante le figlie, salve quelle relative a questioni di ordinaria amministrazione che potranno essere assunte anche separatamente.
C. Nessun obbligo di mantenimento reciproco graverà sulle parti, titolari di adeguati redditi propri e comunque in grado di procurarseli.
D. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del IG , sarà assegnata CP_1
alla IGa fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie o Parte_1 fino al ricorrere, ove previa, di ipotesi di revoca (l'assegnatario non abiti più stabilmente nell'immobile, l'assegnatario conviva o contragga nuovo matrimonio, salve altre ipotesi di ragione o di legge). Delle spese relative a tale immobile, comprese quelle afferenti il mutuo, dovrà farsi carico l'assegnataria sino al rilascio.
E. Il IG , oltre a provvedere in via diretta al mantenimento delle CP_1
figlie durante il periodo di frequentazione e a concorrere al mantenimento delle stesse con l'assegnazione dell'immobile di sua proprietà, verserà, sempre per le figlie, assegno mensile di euro 200,00 omnia. L'assegno si considera inclusivo di tutte le spese
4 ordinarie. Le eventuali spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori e ripartite al 50%. Per l'individuazione indicativa delle stesse e per la regolamentazione Contr della pattuizione e dei rimborsi si rinvia alle Linee Guida 29.11.2017 del
F. I genitori si impegnano a prestare ogni atto di assenso necessario per il rilascio o rinnovo del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento necessario per le figlie minori.
Le condizioni sopra proposte valgono anche per i provvedimenti presidenziali.
Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, si chiede da subito che il tribunale emetta sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con integrale vittoria di spese di lite”;
il curatore speciale delle minori ha concluso:
Per_
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, nell'interesse delle minori ed , Persona_2
disporre
1) l'affidamento delle minori condiviso ad entrambi i genitori con attribuzione alla madre del potere di assumere e dare esecuzione a decisioni in materia Parte_1
sanitaria, scolastica e formativa con onere di comunicazione in forma tracciabile delle decisioni assunte preventiva alla esecuzione e onere al padre di dichiarare in forma tracciabile opposizione motivata il giorno seguente la ricevuta comunicazione;

2) Mantenere la collocazione delle figlie presso la madre con conseguente assegnazione
a questa della casa familiare posta in Vinci (FI) via Valinardi n. 42 di proprietà esclusiva del sig. CP_1
3) Imporre al sig. il pagamento delle rate del mutuo da lui contratto per CP_1
l'acquisto della casa familiare posta in Vinci (FI) via Valinardi n. 42 di sua esclusiva proprietà quale condizione di divorzio;

4) Imporre al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di CP_1 Parte_1
€ 350,00.= mensile per ciascuna figlia (totali € 700,00.=) fino alla sentenza di divorzio;

5) Fissare calendario di frequentazione padre/figlie per un incontro al mese, al sabato
o alla domenica mattina dell'ultimo fine settimana
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