Trib. Roma, sentenza 30/01/2024, n. 1660

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 30/01/2024, n. 1660
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 1660
Data del deposito : 30 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 49856/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49856/2018 e vertente tra:
AN MO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO CARMINE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PELLEGRINO CARMINE;

ATTORE
E
DA LL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL DA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COSSIGNANO 3 00100 ROMA presso il difensore avv. LL DA
ANGELO LL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CECCOTTI
ALESSANDRO STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIULIO
CESARE CORDARA, 36 00179 ROMA presso il difensore avv. CECCOTTI
ALESSANDRO STEFANO;

CONVENUTI
NONCHE'
RO MO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
TAORMINA GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO
1
CESI, 21 00193 ROMA presso il difensore avv. TAORMINA GIORGIO;

INTERVENUTO
E
RI RA (C.F. [...]), in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore EG LL, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pellegrini (C.F. [...]) del Foro di
Roma, giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma in Via degli Scipioni n. 297
INTERVENUTO
OGGETTO: azione revocatoria, azione ex art. 2932 cc
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
5/10/23
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore RA NE ha esposto che in data 06/11/2015, innanzi al Notaio
Dott. Pietro Miele, aveva concluso un preliminare di compravendita con il quale il convenuto LL DA aveva promesso in vendita, e l'attore promesso di acquistare, un immobile al prezzo concordato in €. 150.000,00, il cui pagamento veniva regolato come segue:
- €. 112.000,00 già ricevuti dal promittente venditore, a titolo di caparra confirmatoria;

- per la parte rimanente, di €. 38.000,00, il promissario acquirente si impegnava a corrisponderla alla data della stipula del rogito.
Ha esposto che l'atto definitivo doveva essere stipulato innanzi a Notaio scelto da parte del promissario acquirente e che in considerazione dei rapporti amichevoli, le parti non avevano ritenuto di affrettare la compravendita.
Ha esposto che i rinvii della stipula erano stati chiesti solo da DA LL.
2
Ha esposto che sempre in considerazione dei consolidati rapporti amichevoli, l'attore, viste le difficoltà economiche, aveva provveduto a versare al LL con anticipo
l'intero prezzo residuo concordato nel preliminare di compravendita (€. 38.000,00) e gli aveva anche prestato ulteriori somme per un ammontare pari ad €. 23.000,00.
Ha esposto che nella inerzia del convenuto, sia per la stipula del preliminare che per la restituzione del denaro prestato, aveva inviato una missiva al fine di convocarlo innanzi al Notaio scelto per la stipula del rogito, invitandolo per il 10/5/18.
Ha esposto che il convenuto non si era presentato presso il Notaio alla data dell'invito cosicché l'attore aveva chiesto una dichiarazione attestante l'assenza.
Ha esposto che, nel frattempo, il Notaio incaricato della compravendita aveva effettuato una verifica catastale sull'immobile compromesso in vendita e che dalla stessa era emerso che in data 14/3/18, con atto pubblico rep. 239 del Notaio NI
ED, il bene era stato donato dal Sig. LL DA al padre, Sig. LL
GE.
Ha esposto che l'atto di donazione era stato finalizzato a non adempiere all'obbligazione assunta con il preliminare di compravendita e a non restituire quanto ricevuto in prestito;
atto di donazione che, ha dedotto, era inefficace (ex art. 2901 cc
o perché simulato) nei confronti dell'attore in quanto successivo al preliminare e, comunque, costituente un pregiudizio alle ragioni creditorie.
Ha esposto che il donatario aveva partecipato dolosamente alla stipula dell'atto di donazione.
Ha convenuto in giudizio LL DA, e LL GE e concluso chiedendo: accertare e dichiarare la nullità o annullare/revocare o dichiarare inefficace nei confronti dell'attore e del preliminare di compravendita l'atto di donazione stipulato in data 14/3/18 con il quale LL DA ha donato al Sig. LL GE
l'immobile indicato in citazione.
Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2932 cc l'inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare e pronunziare sentenza costitutiva del trasferimento del citato immobile.
3
Condannare i convenuti al rilascio dell'immobile in favore dell'attore libero da persone e cose.
Condannare i convenuti al risarcimento dei danni da mancata consegna da quantificarsi in €. 1.500,00 mensili oltre interessi secondo gli indici Istat a far data dal
10/5/18.
Condannare il Sig. DA LL alla restituzione della somma di €. 23.000,00 oltre accessori o compensarla con eventuali somme dovute al Sig. LL DA in relazione alla domanda ex art. 2932 c.c.
In subordine, condannare LL DA al pagamento in favore dell'attore: a) della somma di €. 224.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata dall'attore;

b) alla restituzione della somma di €. 38.000,00 quale saldo prezzo corrisposto dall'attore oltre accessori;
c) alla restituzione della somma prestata pari ad €.
23.000,00 oltre accessori
E intervenuta volontariamente RO MO che ha esposto di avere convenuto in un altro giudizio DA LL chiedendo al giudice adito di “accertare e dichiarare la configurabilità del reato di calunnia e la responsabilità del convenuto in ordine alla consumazione dello stesso in danno dell'attrice con la denunzia sporta in data
13.6.08 e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, per quanto meglio esposto in narrativa, nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero in quella ritenuta equa o di giustizia
Ha esposto di avere appreso dell'atto con il quale l'avv. LL aveva donato al proprio padre l'unico immobile di sua proprietà e di avere avuto conoscenza del presente giudizio, giusta nota di trascrizione della domanda giudiziale del 3.10.18 reg. part. 78412, reg. gen. 112517.
Ha affermato di avere interesse ad intervenire in causa ex artt. 105, primo comma, e
267 c.p.c. per far valere nei confronti di DA LL il proprio diritto alla conservazione della garanzia patrimoniale per come tutelato dall'art. 2901 c.c. anche per un credito litigioso.
Ha concluso chiedendo:
4
voglia l'Ill.mo Giudice adito, per quanto meglio esposto in narrativa, ammesso il presente intervento, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2901 c.c. all'atto di donazione del 13.3.18, intercorso tra DA LL ed GE LL, relativo all'immobile sito in Roma.
Castel Giubileo, Via Cossignano 3 (catastalmente Via Grottazzolina 3) identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 134, particella 980, subalterno 2, per atto del Notaio dott. ED NI, in Nettuno (RM), trascritto con nota del
14.3.18, n.r.g. 29634, n.r.p. 21409. Per l'effetto dichiarare lo stesso inefficace nei confronti dell'odierna interveniente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si è costituito il convenuto DA LL.
Ha esposto di aver conosciuto l'attore nell'ottobre 2015 e che lo stesso aveva manifestato interesse all'acquisto del proprio immobile sito in Via Cossignano n. 3, da adibire ad ufficio, offrendo la somma di €. 150.000,00. Ha esposto che l'attore aveva la disponibilità immediata di €. 80 mila e aveva rappresentato di aver bisogno di 6 mesi per reperire il residuo facendo ricorso al credito bancario.
Ha esposto che l'attore gli aveva chiesto di dare atto nel preliminare del versamento di una somma di €. 112.000,00 anziché dell'effettiva somma corrisposta, pari ad €. 80 mila, e che, nel caso in cui non fosse stato erogato il mutuo, la differenza sarebbe stata considerata come un prestito.
Ha esposto che poiché aveva bisogno di liquidità, aveva accettato ciò che era, in realtà, un pretesto per un tentativo di estorsione, sotteso ad una pattuizione usuraria a carattere eventuale (in caso di mancata erogazione del mutuo) cui sarebbe seguita la restituzione della caparra di €. 80.000 oltre il 40% per un totale di €. 112 mila.
Ha esposto che questa ricostruzione trovava conferma nell'art. 3 del preliminare nel quale si faceva riferimento a 3 assegni di €. 78.800,00,
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