Trib. Nola, sentenza 14/02/2025, n. 346
TRIB Nola
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 06.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3976/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato
TRA
BR IO, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena ed Emilio Lavorgna ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente contro
INSYTEK S.R.L, in persona del legale rappresentante p.t., e RC AN in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Fiorillo ed elettivamente domiciliati come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2022 la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale EK di UR TI, esercente attività di installazione di sistemi tecnologici elettrici, idraulici e di condizionamento, sita in Brusciano (NA), alla via Cucca n.389; che dal 23.02.2022 la ditta EK di UR TI ha trasferito l'unità produttiva nella società
EK S.r.l. con la stessa sede legale;
di aver lavorato dal 01.02.2019 al 30.03.2020 senza alcuna formalizzazione del rapporto di lavoro;
di aver svolto mansioni di operaio impiantista termoidraulico con lettura e interpretazione di schemi, disegni e progetti complessi;
che le mansioni svolte rientrano nel Pag. 1 di 7
III livello del c.c.n.l. “Metalmeccanici” nel quale rientrano gli addetti impiantisti;
di aver lavorato presso i diversi cantieri della ditta specificamente indicati in ricorso;
che l'orario di lavoro era articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:15 alle ore 17:00, con una pausa pranzo di 30 minuti, per un totale di 9,15 ore giornaliere;
che la prestazione lavorativa è stata svolta sotto la direzione e potere gerarchico e disciplinare del Sig. UR TI;
di aver chiesto con nota in data 11.03.2021 il pagamento delle spettanze maturate per il rapporto di lavoro non contrattualizzato, rapporto negato dalla società EK;
di non mai ricevuto per tutto il periodo del rapporto di lavoro le retribuzioni mensili, né il pagamento della tredicesima, quattordicesima mensilità, ferie non godute, né, al termine del rapporto di lavoro, il TFR.
Tanto premesso, ha così concluso: “accertare e dichiarare la sussistenza e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno per 46 ore settimanali, tra il ricorrente e il datore di lavoro EK di UR TI
(attualmente EK s.r.l.) nel periodo dal 01.02.2019 al 30.03.2020, con tutte le conseguenze di legge, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma al per un importo lordo di € 26.766,62 e/o quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria, pari alle retribuzioni mensili non percepite previste dal CCNL applicato vigente per l'orario di lavoro svolto settimanale pari 46 ore, alla XIII mensilità, alla quattordicesima mensilità maturata per il periodo, e al TFR maturato, oltre all'indennità delle ferie non godute;
per l'effetto condannare in solido la società resistente art. 2112 c.c., rispondendo in solido per i debiti inerenti i rapporti di lavoro della ditta EK di UR TI, e personalmente UR TI, quale titolare della ditta EK, ai sensi dell'art
36 della Costituzione, dell'art 2099 c.c. e del CCNL di categoria vigente applicato, a pagare in favore del ricorrente la somma lorda di € 26.766,62 e/o quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'espletanda attività istruttoria, pari alle retribuzioni mensili non percepite previste dal CCNL applicato vigente per l'orario di lavoro svolto settimanale pari
46 ore, alla XIII mensilità, alla quattordicesima mensilità maturata per il periodo, all'indennità delle ferie non godute, e al TFR maturato, come da conteggi di cui al ricorso;
condannare in solido la società resistente e personalmente UR
TI, quale titolare della ditta EK al pagamento delle spese e competenze legali, oltre il rimborso forfettario del
15% su diritti e onorai, oltre CPA 4% e IVA 22 %”.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, contestando in toto la ricostruzione dei fatti prospettati da parte ricorrente. In particolare, hanno esposto che tra le parti non è mai intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Fallito il tentativo di conciliazione, sottoposte le parti a libero interrogatorio, letti gli atti, ammessa la prova richiesta dalle parti, espletata l'attività istruttoria, lette le note autorizzate di discussione e le note di udienza, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
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Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 cod. civ. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.
È opportuno, dunque, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione
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