Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 20

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 20
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 20
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

R.G. N. 4480/2022

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4480/2022 vertente tra: TRA
, con l'avv. BORIA Parte_1 C.F._1
ANDREA;

- RICORRENTE E
, con l'avv. MALMUSI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA ;

- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 11/05/2002 a CORREGGIO. Dal matrimonio sono nati i figli (24/5/2003) e Per_1 Per_2
(18/3/2006). La casa coniugale è di proprietà del ricorrente. a convenuto in giudizio la moglie per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che i figli sono minorenni e non autosufficienti;

▶che il rapporto affettivo tra i coniugi è progressivamente venuto meno;

▶che sussiste una certa disparità reddituale tra le parti, dovuta alla scelta unilaterale della resistente di convertire il proprio rapporto di lavoro da full- time a part-time, ma comunque il divario sarebbe ridotto sul piano patrimoniale, in quanto la resistente disporrebbe di importanti capitali.
Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 1.200 per il mantenimento dei figli, e di € 300 per il mantenimento della moglie. si è costituita e non si è opposta alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente e ha allegato che la disparità reddituale sussistente tra le parti sarebbe molto più accentuata rispetto a quanto sostenuto dal marito: in particolare, ha riferito che questi avrebbe un patrimonio mobiliare milionario, godrebbe di importanti redditi provenienti dalla società di famiglia, e avrebbe sempre garantito alla famiglia un tenore di vita elevatissimo, facendo tra l'altro costruire l'attuale lussuosissima casa familiare. Premesso che i figli delle parti risiedono con lei, ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, e che il ricorrente sia condannato a corrispondere un importo “superiore agli attuali € 600” per figlio, oltre al 90% delle spese straordinarie, e che le paghi un importo “superiore agli attuali € 300” a titolo di assegno di mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Domanda di separazione
Il vincolo tra le parti è stato già sciolto con sentenza parziale.


2. Affidamento della prole e assegnazione della casa
I figli delle parti sono maggiorenni, sicché non si deve provvedere sul loro affidamento. Il collegio prende atto dell'attuale permanenza dei ragazzi presso la madre – pacifica e allegata dallo stesso ricorrente – cui va di conseguenza assegnata la casa coniugale.


4. Mantenimento della prole
Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice
». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla di specifico in ordine al tenore di vita matrimoniale (ricostruito dalle parti in modo discordante) o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età dei figli (nati nel 2003 e nel 2006) e dalle condizioni economiche delle parti.
Per ricostruire queste
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