Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/03/2024, n. 230

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/03/2024, n. 230
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 230
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Lucia Vidoz, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5093 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2010
e vertente tra
NA NA (C.F. [...]), OS VI (C.F.
[...]), entrambi in proprio ed in qualità di eredi di DI MA
SA;

RÈ CO (C.F. [...]), in qualità di erede di DI
TO;

NA AR (C.F. [...]) e NA ES
(C.F. [...]) entrambe in qualità di erede di DI TO e
DI MA SA, tutti elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via
Carducci n. 55, presso lo studio dell'avv. Roberto Cappelli, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
attori contro
TT IN NZ (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Acconia di Curinga (CZ) alla via B. Buozzi n. 13, presso lo studio dell'avv.
Francesco Galati, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

convenuto

OGGETTO: altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.09.2023, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri DI MA SA, DI
TO, DI SI e TA TO, convenivano in giudizio il sig. ZO PP, deducendo: -di essere comproprietari del fondo rustico denominato “Badia”, sito in agro del Comune di Polia;
-che tali terreni erano stati concessi in affitto, con scrittura privata del 02.05.1961, a DI PP, per la durata triennale, rinnovabile tacitamente in mancanza di disdetta;
-che il conduttore del fondo, DI PP, veniva a mancare in data 30.07.2000 e nella conduzione del fondo subentrava la moglie, CO NT, alla quale si sostituiva poi, arbitrariamente, il di lei genero, ZO PP, senza corrispondere alcunché a titolo di canone di affitto;
-che i proprietari esperivano il
tentativo obbligatorio di conciliazione, ex art. 46 L. 203/82, per porre fine all'inadempienza contrattuale ed ottenere la risoluzione del contratto di affitto con restituzione del fondo ai proprietari;
-che resosi vano il tentativo di conciliazione, i ricorrenti agivano dinanzi alla sezione agraria del Tribunale di Lamezia Terme, affinchè venisse risolto il contratto di affitto con la restituzione del fondo ai legittimi proprietari;
che detto giudizio si concludeva con la sentenza n. 210/2004, che pronunciava “..la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dell'affittuario nella corresponsione del canone in natura, a decorrere dal 30.07.2000..”, e disponeva il rilascio del fondo in favore della parte ricorrente, libero e sgombro di persone e cose, con conseguente condanna della vedova, sig.ra CO NT, al pagamento del canone legale, come dovuto dal 30.07.2000 fino alla data del rilascio (10.11.2004);
-che si provvedeva ad eseguire la sentenza ed il fondo in questione ritornava nella piena disponibilità dei legittimi proprietari, odierni attori;
- che successivamente al rilascio del terreno, ZO PP intavolava una trattativa con Di AT TO, delegato dei proprietari, per l'acquisto del fondo in questione e, con l'accordo degli attori, convinti di definire la vendita del terreno in virtù delle dichiarate disponibilità all'acquisto da parte del ZO, si immetteva su detto fondo;
-tuttavia, il ZO rimandava di mese in mese la stipula del rogito notarile, fino a quando, messo alle strette, affermava di non voler più acquistare il terreno, né di avere intenzione di rilasciarlo ai legittimi proprietari, odierni istanti.
Sulla scorta di tali considerazioni gli attori concludevano chiedendo al Tribunale adito di ordinare al convenuto il rilascio del fondo indicato in narrativa libero da persone e cose, oltre al risarcimento del danno causato agli attori per l'occupazione abusiva dello stesso, nonché per la condotta illegittima tenuta nella fase delle trattative per la compravendita del terreno de quo.
Resisteva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il signor ZO EP
AN, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per difetto di procura e, nel merito, l'infondatezza della domanda stessa, della quale chiedeva l'integrale rigetto.
Deduceva, infatti, di aver detenuto solamente in parte detti terreni, non essendo interessato all'acquisto dell'appezzamento intero, e di aver consegnato parte dei frutti del fondo a Di AT TO.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti
e attraverso il
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