Trib. Perugia, sentenza 03/01/2025, n. 5
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Testo completo
n. 1714/2021 r.g.
Tribunale di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1714/2021 r.g. promossa da
UI LO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO
MARROCCO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRANCESCO MARROCCO
ATTORE nei confronti di
MO DE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
GIULIANO BELLUCCI e dall'avv. LUCIANO GHIRGA, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori avv. GIULIANO BELLUCCI e avv. LUCIANO GHIRGA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come in atto di citazione. Conclusioni del convenuto: come in comparsa di risposta.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione notificato il 4.4.2021, GI AM – a seguito della pronuncia da parte del
Tribunale di Roma di ordinanza di incompetenza territoriale (emessa in data 22.2.2021) – riassumeva, dinanzi al Tribunale di Perugia, il giudizio da lui introdotto nei confronti di IM LL per ottenere il risarcimento dei danni che lamentava di aver subito in conseguenza dei reati di calunnia e di diffamazione che il convenuto LL avrebbe commesso in suo danno.
I reati posti a fondamento delle domande risarcitorie proposte dall'attore sono:
1) il reato di calunnia che il convenuto IM LL avrebbe commesso in danno di esso attore incolpandolo, nella denuncia-querela presentata in data 13.9.2016 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dei reati di associazione a delinquere, diffamazione e altri non meglio precisati in citazione (con conseguente indeterminatezza della causa petendi in parte qua);
2) il reato di diffamazione che il convenuto IM LL avrebbe commesso in suo danno scrivendo in data 21.5.2019 – quale commento in risposta a un “post” pubblicato sulla pagina
“Facebook” del sig. ER AI – la frase «Ancora Agenp…arla», così schernendo la testata giornalistica “Agenparl” di cui esso GI AM è proprietario, editore e direttore responsabile.
IM LL si è costituito in giudizio contestando l'esistenza dei reati e chiedendo il rigetto delle domande, con refusione delle spese di lite e risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
*****
Principiando dalla domanda risarcitoria proposta in relazione al reato di calunnia, deve subito rilevarsi che la condotta addebitata al convenuto LL non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 368
c.p.
La condotta in esame è quella della presentazione da parte di IM LL
Tribunale di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1714/2021 r.g. promossa da
UI LO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO
MARROCCO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRANCESCO MARROCCO
ATTORE nei confronti di
MO DE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
GIULIANO BELLUCCI e dall'avv. LUCIANO GHIRGA, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori avv. GIULIANO BELLUCCI e avv. LUCIANO GHIRGA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come in atto di citazione. Conclusioni del convenuto: come in comparsa di risposta.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione notificato il 4.4.2021, GI AM – a seguito della pronuncia da parte del
Tribunale di Roma di ordinanza di incompetenza territoriale (emessa in data 22.2.2021) – riassumeva, dinanzi al Tribunale di Perugia, il giudizio da lui introdotto nei confronti di IM LL per ottenere il risarcimento dei danni che lamentava di aver subito in conseguenza dei reati di calunnia e di diffamazione che il convenuto LL avrebbe commesso in suo danno.
I reati posti a fondamento delle domande risarcitorie proposte dall'attore sono:
1) il reato di calunnia che il convenuto IM LL avrebbe commesso in danno di esso attore incolpandolo, nella denuncia-querela presentata in data 13.9.2016 alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dei reati di associazione a delinquere, diffamazione e altri non meglio precisati in citazione (con conseguente indeterminatezza della causa petendi in parte qua);
2) il reato di diffamazione che il convenuto IM LL avrebbe commesso in suo danno scrivendo in data 21.5.2019 – quale commento in risposta a un “post” pubblicato sulla pagina
“Facebook” del sig. ER AI – la frase «Ancora Agenp…arla», così schernendo la testata giornalistica “Agenparl” di cui esso GI AM è proprietario, editore e direttore responsabile.
IM LL si è costituito in giudizio contestando l'esistenza dei reati e chiedendo il rigetto delle domande, con refusione delle spese di lite e risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.
*****
Principiando dalla domanda risarcitoria proposta in relazione al reato di calunnia, deve subito rilevarsi che la condotta addebitata al convenuto LL non integra gli estremi del delitto di cui all'art. 368
c.p.
La condotta in esame è quella della presentazione da parte di IM LL
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