Trib. Napoli, sentenza 17/01/2024, n. 328
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. G
G lette le note sostitutive dell'udienza del 19.12.2023 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 889/2022 R.G. alla quale sono riunite le cause iscritte ai nn. 890 e 891 dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 C.F._1 Parte_2
e tutti con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. SERGIO TURRA' e dell'avv. DANIELA VALLIFUOCO
RICORRENTI
e
con il patrocinio dell'avv. DI LASCIO ALBA Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi tutti depositati il 19.1.2022 e successivamente riuniti i ricorrenti premesso di essere dipendenti della immessi in ruolo ex art. 12 della legge n. 730/1986 , Controparte_1
deducevano che l'amministrazione aveva compiuto un errore nella determinazione del valore degli scatti di anzianità in quanto, nell'adottare il decreto di reinquadramento individuale ricognitivo della pregressa anzianità di servizio spettante, aveva loro da ultimo riconosciuta la posizione giuridica ma non la giusta retribuzione. Aggiungevano infatti di aver proposto ricorso innanzi al
Tribunale di Napoli, definito con sentenza n°6558/20 del 17/12/2020 con cui la domanda era stata accolta parzialmente e che l'importo liquidato dal Tribunale era stato definito con riferimento alle differenze retributive maturate sino al 31/12/2018. Tuttavia nonostante la pronuncia intervenuta, la non aveva proceduto ad adeguare l'importo della retribuzione di anzianità a Controparte_1
quanto spettante ad essi ricorrenti spettante così come confermato nella decisione resa dal
Tribunale. Infatti assumevano i primi due che avrebbero avuto diritto ad un emolumento commisurato alla anzianità pari ad € 71,60 mensili, percependo, per converso, € 36,10, mensili, per tredici mensilità per cui rivendicano l'ammontare delle differenze maturate pari ad € 1.207,00 (€
35,50 mensili x 34 mesi dal gennaio 2019 ad oggi), mentre la rivendica un emolumento Pt_3 pari ad euro 90,19 mensili a fronte dell'importo di euro 42,61 per cui aveva diritto alla somma complessiva di euro 1641,00 ( 48,29 mensili x 34 mesi dal gennaio 2019 ad oggi).
Tanto premesso, con il presente giudizio convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la per sentirla condannata alla corresponsione Controparte_1
della ulteriore somma maturata per le stesse ragioni nel periodo successivo pari ad € 1.207,00 per
e e a € 1641,00 per oltre interessi e rivalutazione monetaria, o comunque, Parte_1 Pt_2 Pt_3
della diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva in giudizio eccependo Controparte_1
l'erroneo computo degli interessi per , mentre evidenziava che la era stata Parte_1 Pt_3
collocata