Trib. Catanzaro, sentenza 06/07/2024, n. 653

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 06/07/2024, n. 653
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 653
Data del deposito : 6 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. n. 1341/2020
promossa
da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), difesa dagli avv.ti Giuseppe Agresta e Giuseppe C.F._1
Mammoliti;

ricorrente
contro
, in persona del Direttore Generale degli Affari Controparte_1
Giuridici - domiciliato per la carica Controparte_2
in Roma, Via Arenula n. 70, difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Stefania
Petronio;

resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1


L'epigrafata parte ricorrente, premesso che, a mezzo provvedimento D.G. del
12.06.2012, veniva nominata Dirigente dell'Ufficio NEP di Catanzaro (qualifica di
Funzionario UNEP Ufficiale Giudiziario Dirigente), con inquadramento nell'Area
III^ - posizione economica F2 (corrispondente alla posizione economica del precedente sistema classificatorio C1), assume di avere esercitato funzioni rientranti sempre nell'area III^, ma nella superiore posizione economica corrispondente alla fascia retributiva F4 (ex C3), per le quali rivendica il pagamento delle differenze retributive tra la posizione economica di inquadramento e quella in concreto rivestita
a partire dalla data di nomina a Dirigente (12.06.2012).
Si è costituito in giudizio il , eccependo la prescrizione Controparte_1
quinquennale e resistendo nel merito alla domanda.
All'odierna udienza, previa discussione con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La domanda è infondata.
Va osservato in punto di diritto che la pretesa creditoria inerente alle differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni superiori da parte dell'Ufficiale
Giudiziario era riconoscibile sino all'entrata in vigore del CCNL 14.09.2007 il quale, all'art. 6, co. 3, ha ridefinito il sistema di classificazione del personale e ricondotto in un'unica area i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini, mentre, al successivo comma 5, ha richiamato l'art.
52 D. Lgs. n. 165/01
, secondo cui ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste
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