Trib. Roma, sentenza 12/02/2024, n. 2594

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/02/2024, n. 2594
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 2594
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato, nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso n. 75575 dell'anno 2021, la seguente
SENTENZA
OM TA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Carlini e Maura Fattibene ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92, come da procura in atti;

ATTRICE OPPONENTE
e
IA OL, rappresentata e difesa in origine dall'avv. Federica Del Monte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, viale Trastevere n. 203, come da procura in atti, e successivamente dagli avv.ti Pierpaolo Ristori e Federico Francesco Ristori ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Anguillara Sabazia, via Salvo D'Acquisto n. 2, come da procura in atti;

CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso ordinanza di improcedibilità dell'esecu-
zione mobiliare r.g.e. n. 10078/2020, resa ai sensi dell'art. 51 L.F..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


suddetta procedura esecutiva ai sensi dell'art. 51 L.F., a seguito della pronuncia in data
18.06.2021, da parte di questo Tribunale – Sezione Fallimentare, della sentenza di fallimento della “L & LA s.r.l.”, nella quale NA LA possiede le quote sociali che hanno costituito oggetto del pignoramento ex art. 2471 c.c.: 1) illegittimità ed erroneità del provvedimento del
27.07.2021 con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 10078/2020, ai sensi dell'art. 51 L.F., alla luce del difetto della relativa motivazione, in violazione dell'art. 134, co. 1, c.p.c. e dell'art. 111, co. 4, Cost., ed in ragione dell'inapplicabilità della suddetta norma al caso concreto, stante la qualità di debitrice esecutata in capo a NA LA, quale socia della “L & LA s.r.l.”, e non già della stessa società dichiarata fallita;
2) illegittimità del provvedimento del 27.07.2021 in difetto di comunicazione dello stesso provvedimento a cura della Cancelleria, in violazione dell'art. 134
c.p.c.
.

2 - Costituitasi in giudizio, IA OL ha dedotto ex adverso ed eccepito: a) “l'inammissibilità del presente giudizio di opposizione, nonché della sottesa procedura esecutiva”, in difetto della notificazione dell'atto di pignoramento delle quote sociali anche alla “L & PO s.r.l.”, in quanto asserito litisconsorte necessario, in violazione dell'art. 2471 c.c.;
b) l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in quanto proposta tardivamente dalla creditrice procedente, in difetto, da parte di costei, di “prova di aver consultato il fascicolo telematico in data 28/09/2021,”, indicata nel ricorso in opposizione “quale momento di effettiva conoscenza dell'atto esecutivo non casualmente, bensì per precostituirsi il dies a quo dal quale far decorrere il termine perentorio per proporre la presente opposizione” (pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta), con la conseguente erroneità ed illegittimità dell'ordinanza del
17.11.2021 con cui il Giudice dell'esecuzione, a definizione della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., ha sospeso l'efficacia esecutiva del suddetto provvedimento del 27.07.2021, sulla scorta della
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