Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/02/2024, n. 318

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/02/2024, n. 318
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 318
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4813/2021 R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Alagna ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Torre del Greco alla via Marconi n. Controparte_1 66, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Maria Siciliano e Roberta De Stefano
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/10/2021 il ricorrente, premesso di essere stato Dirigente Medico presso la CP_1 e di essere in pensione dal 31/12/2020, lamentava che, nonostante la valutazione positiva da parte dell'organismo di
[...] Co valutazione, la non aveva provveduto a conferirgli alcun incarico professionale fra quelli contemplati e descritti nell'art. 27 comma 1 lett. c) del ccnl 08.06.2000- dirigenza medica veterinaria del servizio sanitario nazionale-, ora art. Co 18 Ccnl 2016-2018, e nonostante la delibera el 26/08/2020 n. 625;
chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al conferimento da parte dell' convenuta di un incarico professionale ex art 27 lett. C) Ccnl 08/06/2000 e, CP_2 per l'effetto, condannarsi la al pagamento in suo favore della somma di 8.000 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno per danno da perdita di chances, così equitativamente determinata ex art. 1226 c.c., nonché delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso, con vittoria di spese.
All'esito del deposito di note e conclusioni scritte ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa con la presente sentenza.
***
Nel merito si evidenzia che l'originario testo dell'art. 15 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria) prevedeva che “...al dirigente con cinque anni di attività con valutazione positiva, possono essere attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonchè possono essere attribuiti incarichi di strutture semplici”.
L'art. 8 comma 1., lett. d), del D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254 (norma primaria), ha modificato il predetto art. 15 del D.Lgs.
30.12.1992 n. 502, stabilendo che: “...al dirigente con cinque anni di attività con valutazione positiva, sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonchè possono essere attribuiti incarichi di strutture semplici”.
Parte della giurisprudenza di merito è conforme nel ritenere che la nuova dicitura dell'art. 15 non attribuisca ai dirigenti il diritto soggettivo ad un incarico dirigenziale, ma solo una aspettativa, configurabile quale interesse legittimo di diritto privato. Invero, la positiva valutazione del dirigente da parte del collegio tecnico non è ritenuta sufficiente per
l'attribuzione
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