Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 785

TRIB Lecce
Sentenza
13 marzo 2025
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TRIB Lecce
Sentenza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 785
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 785
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 4615/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 13.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.4615/2020 R.G.A.C., promossa da elett.te dom.ta in Trepuzzi alla via Brunetti n 57 presso lo Parte_1 studio dell' Avv. Giuseppe Rampino che la rapp.ta e difende come da mandato in atti
– ricorrente - contro
, elett. domiciliato presso lo studio dell' avv. Giovanni Controparte_1
Cretì che lo rappresenta e difende come da mandato in atti.
– resistente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.04.2020 esponeva: di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 16.7.2015 al 3.11.2017 Controparte_1 con mansioni di assistente a persone autosufficienti ivi comprese se richieste attività connesse alle esigenze di vitto e pulizia della casa corrispondenti al livello BS di badante non convivente di cui al CCNL Lavoro domestico del 01.02.2007; che la ricorrente, in qualità di dipendente del sig aveva svolto le mansioni di badante prendendosi cura Controparte_1 del sig e in particolare curava l' igiene della sua persona e CP_1 della casa, preparava la cena, espletava giornalmente le pulizie della casa, cucinava per il pranzo, preparava la cena, lavava il bucato, anche perché la moglie del era poco autosufficiente per motivi di salute;
CP_1 che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del resistente dal


16.7.2015 al 3.11.2017 dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,30
e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e la domenica dalle ore 9,30 alle ore
11,30 laddove il rapporto di lavoro veniva regolarizzato solo in data

7.10.2015 per 25 ore settimanali;
che la ricorrente per l' attività lavorativa prestata aveva percepito la somma mensile netta di euro 600,00
e aveva goduto di una settimana di ferie negli anni 2016 e 2017; di aver percepito somme inferiori a quelle spettanti.
Ciò premesso, lamentando di non aver mai ricevuto il pagamento delle retribuzioni spettanti per la quantità e qualità del lavoro svolto nonché quanto dovuto a titolo di ratei 13 mensilità, ferie, TFR lavoro festivo e domenicale, deduceva di non aver percepito differenze stipendiali per complessive euro 20.241,82.
Sulla scorta di tanto, concludeva affinché il Tribunale condannasse parte resistente al pagamento delle differenze stipendiali suesposte oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale.
Il tutto, aumentato di accessori dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze processuali.
Integrato il contraddittorio si costituiva tempestivamente parte convenuta la quale eccepiva preliminarmente l' inammissibilità del ricorso per decadenza del termine di impugnazione ex art 2113 c.c.; nel merito rilevava che il rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente era limitato al periodo dal 7.10.2015 al 3.11.2017 indicato nel contratto allegato e che la ricorrente era stata sempre retribuita per le ore ed i giorni di lavoro effettivamente prestato che erano pienamente corrispondenti a quelli indicati nei prospetti paga.
Istruita la causa in via documentale ed escussi i testimoni indicati dalle parti, all'udienza odierna il Tribunale decideva con sentenza ex art
127 ter c.p.c.


MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l' eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta transazione e/o rinuncia da parte del ricorrente al qualunque pretesa in ordine al cessato rapporto di lavoro.
Parte ricorrente contesta al riguardo la natura di rinuncia dell'atto citato.
Ebbene è assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale “La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (si veda espressamente fra le tante Cass. 11536/06)”.
Ciò posto non è assolutamente condivisibile la tesi della convenuta dovendo di contro non ritenersi il valore di rinuncia dell'atto sottoscritto il

6.11.2017 considerato che nello stesso la ricorrente ha usato equivoche formule di stile laddove non si fa riferimento a specifici e determinati diritti.
E' evidente pertanto la mancanza di consapevolezza della lavoratrice dello specifico diritto abdicato. Il detto tenore dall' equivoco riferimento ai diritti in questa sede controversi consente di considerare la intervenuta rinuncia come pura clausola di stile, come tale inidonea a produrre effetti transattivi.
Ne consegue il valore di quietanza del predetto atto in ordine al ricevimento delle somme ivi riportate pari ad euro 1270,00 a titolo di
TFR.
***
Nel merito la presente domanda giudiziale devolve alla cognizione del
Tribunale la questione, originata dal rapporto lavorativo intercorso tra le parti, relativa all' accertamento della sussistenza del diritto a percepire una serie di differenze retributive maturate nel periodo
16.7.2015-3.11.2017.
Tanto premesso ritiene il
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