Trib. Verona, sentenza 03/12/2024, n. 2758

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 03/12/2024, n. 2758
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 2758
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


N. R.G. 6507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente
dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6507/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. CORRARO FRANCESCO, con domicilio eletto presso il so studio in VIA
ISONZO 11 VERONA;

RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. SANNA SILVIA, con domicilio eletto presso il suo studio, in PIAZZA R.
SIMONI, 6 37122 VERONA
CONVENUTO/RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
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Parte ricorrente:
“In via principale
i. disporre che la sig.ra ed il sig. , i quali già vivono separati, eserciteranno la Pt_1 PE1
genitorialità in maniera condivisa, con allocazione prevalente del LI minore presso l'abitazione ove vive la madre, sita in Sommacampagna (VR), via Tezze, n. 2, di proprietà della sig.ra , Parte_2 con possibilità di trasferirsi presso l'abitazione che il padre della ricorrente ha acquistato a Sona, ove la stessa andrà in futuro a vivere col LI.
ii. disporre che entrambi i genitori si facciano carico di mantenere tra loro la migliore comunicazione possibile, per meglio favorire la crescita più sana e serena del LI minore, anche mutando, di comune accordo, l'assetto dell'esercizio della genitorialità di cui ai punti seguenti.
iii. disporre che i genitori abbiano l'obbligo di far mantenere buoni i rapporti tra il LI minore ed i nonni paterni e materni. iv. disporre che ciascun genitore comunichi sempre all'altro genitore il proprio recapito, anche telefonico, e che comunque gli stessi debbano sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il LI minore.
v. disporre che i genitori si diano reciproco assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio. vi. disporre che il sig. abbia il diritto-dovere di tenere con sé il LI minore a week-end CP_1
alternati, dalle ore 16:00 del venerdì e sino alle ore 21:00 della domenica, nonché due pomeriggi alla settimana, nelle giornate di lunedì e di mercoledì, dall'uscita da scuola (in cui andrà a prendere il LI) e sino alle ore 21:00, allorquando la madre andrà a riprenderlo presso l'abitazione del padre, precisando che, tenuto conto dell'età del LI minore, i giorni e le modalità di visita potranno comunque essere soggetti a variazioni in base alle esigenze dello stesso, previo accordo dei genitori e che, tenuto conto delle esigenze di questi, i giorni di visita potranno essere variati di comune accordo, compatibilmente con gli impegni di entrambi.
i. disporre che, ogni anno, il sig. potrà tenere con sé il LI minore per 2 settimane, anche CP_1
non consecutive, durante il periodo estivo, tra giugno e settembre, periodo che verrà definito entro il
30 marzo di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive dei genitori ed ugualmente che la sig.ra
nel medesimo periodo, potrà tenere con sé il LI minore per due settimane, precisando, Pt_1
inoltre, che ciascun genitore, laddove desiderasse trascorrere un periodo di vacanza con il LI minore superiore alle due settimane, dovrà preventivamente acquisire il consenso dell'altro genitore.
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ii. disporre che i genitori, ad anni alterni, terranno con sé il LI minore per metà periodo natalizio, suddividendo detto periodo in due parti, ovvero, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31 dicembre, e dal 1° gennaio sino alla sera precedente la ripresa della scuola;

iii. disporre che ciascun genitore terrà con sé il LI durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. iv. disporre che i genitori concordino, entro il 30 settembre di ogni anno, il periodo che il LI trascorrerà con loro durante le festività natalizie e che concordino entro il 30 gennaio di ogni anno il periodo che il LI trascorrerà con loro durante le vacanze pasquali.
v. disporre che, nelle festività nazionali, ciascun genitore terrà con sé il LI minore, alternativamente con l'altro genitore, secondo un calendario da concordarsi annualmente almeno 15 giorni prima. vi. disporre ed ordinare al sig. di versare alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Pt_1
a mezzo bonifico bancario, la somma di € 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del LI minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. vii. disporre che sia la sig.ra ad incassare integralmente l'importo dell'“Assegno unico e Pt_1
CP
_ universale per i figli a carico” erogato dall' viii. disporre ed ordinare al sig. di versare alla sig.ra il 50% delle spese CP_1 Pt_1
straordinarie, come previste dal Protocollo di Famiglia in essere presso codesto Ill.mo Tribunale, che di seguito si riportano:
• spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;

• spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;

• spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico;

• spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;

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• spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centri ricreativi estivi, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori, purché concordate e previa esibizione della documentazione comprovante le stesse. ix. disporre che, nell'ipotesi in cui il padre non possa prelevare il LI minore da scuola, la madre autorizzi la sig.ra compagna del sig. , e ove accompagnati dalla stessa, i nonni Parte_3 CP_1
e gli zii paterni ed in particolare la zia paterna sig.ra . Parte_4
x. disporre che nei periodi che trascorrerà col padre, il minore possa soggiornare anche presso PE2
i nonni e gli zii paterni, senza la presenza continua del padre previo benestare della madre che dovrà, dunque, essere preventivamente informata di tale volontà da parte del sig. . CP_1 xi. con vittoria di spese e compensi di lite.”
Parte resistente:
“In via principale:
- voglia il Tribunale adito, confermare anche nel merito, il contenuto dell'ordinanza emessa in data 18 marzo 2024 pubblicata in pari data, qui integralmente richiamata e trascritta, in ordine alle statuizioni sull'affidamento condiviso del minore sulle modalità di visita e sulla determinazione del PE2 contributo per il mantenimento del minore, stabilito nell'importo mensile di euro 300,00, con successiva riduzione in euro 250,00 mensili a decorrere dal trasferimento della madre a Sona (VR), oltre rivalutazione ISTAT, oltre al rimborso delle
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