Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 21
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 21
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

E
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 7 gennaio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
NO MM, rappr. e dif. dall'avv. Franzoso
- Opponente - contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - e SCCI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dagli avv.ti Antonio Andriulli, Nasso, Certomà, Brancaccio
- Opposti- nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- Opposto, contumace-
Fatto e diritto
Con distinti ricorsi – successivamente riuniti - depositati il 20.12.2021 e il 17.01.2023, la
parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn.
40620210000274854000 (notificato il 12/11/2021) e 40620220001777801000 (notificato il
16/12/2022), emessi per il pagamento delle somme di € 3.408,24 e di € 6.767,12 a titolo di
contributi dovuti alla gestione agricola- lavoratori autonomi per il periodo 2019, 2020 e
2021-2012, sul presupposto -ritenuto dall'Inps- dell'espletamento di attività agricola in
qualità di coltivatore diretto.
1


La parte ricorrente eccepiva:
- l'illegittimità/invalidità degli avvisi di addebito in quanto non preceduti da un apposito invito di pagamento;

- la nullità/inesistenza degli avvisi di addebito per l'omessa indicazione degli estremi dell'atto di accertamento dell'Inps, da cui ha avuto origine la richiesta di pagamento, e la relativa data di notifica;

- l'invalidità ed illegittimità degli avvisi di addebito per intervenuta decadenza ex art. 25 del
D. Lgs. 46/1999
;

- nel merito, l'insussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'iscrizione della ricorrente nella gestione agricola dei lavoratori autonomi, coltivatori diretti.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'insussistenza delle pretese contributive dell'Inps per carenza in capo alla ricorrente dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per
l'attribuzione della qualifica di coltivatrice diretta e che, conseguentemente, che fosse dichiarato non dovuto il pagamento delle somme richieste;
inoltre chiedeva che fosse dichiarato legittimo il rapporto di lavoro agricolo, come bracciante agricola, a tempo determinato intercorso tra la ricorrente e la ditta NE IE PA dal 2006 fino al 2010 per 51 giornate all'anno con conseguente declaratoria di legittimità delle prestazioni previdenziali ricevute dalla ricorrente nel predetto periodo.
Si è costituito l'INPS (e SCCI spa), contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si è costituita in giudizio.
***
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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L'opposizione è fondata e pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Giova ricordare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il
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contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d. lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
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