Trib. Cremona, sentenza 05/03/2024, n. 176

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cremona, sentenza 05/03/2024, n. 176
Giurisdizione : Trib. Cremona
Numero : 176
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 2653/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2653/2022
Oggi 05/03/2024, alle ore 9.45, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per UG PA, l'avv. GAGLIARDI RAFFAELE
Per NA SA, l'avv. GAGLIARDI RAFFAELE
Per CO PA, l'avv. GAGLIARDI RAFFAELE
Per POSTE ITALIANE SPA, l'avv. G. Ingegneri, in sost. dell'avv. DELL'AGLIO
GIANFRANCO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 05/03/2024
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2653/2022 promossa da:
PA UG (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Gagliardi
EL, domiciliato in Cremona, via Ponchielli n. 4 presso il difensore
SA NA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Gagliardi
EL, domiciliata in Cremona, via Ponchielli n. 4 presso il difensore
PA CO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Gagliardi EL, domiciliato in Cremona, via Ponchielli n. 4 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), con il patrocinio dell'avv. Dell'aglio
Gianfranco, domiciliata in Milano, via Cordusio n. 4 presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: in via principale: - condannare Poste Italiane s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i motivi dedotti negli atti di parte attrice, a rimborsare agli attori le somme riportate nei buoni fruttiferi di cui all'atto di citazione ed allegati agli atti, per una somma complessiva di € 8.500,00 oltre agli interessi stabiliti sui buoni e cioè quelli previsti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione degli stessi, dalla data della sottoscrizione degli stessi al soddisfo. In via subordinata: - condannare Poste Italiane s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i motivi espressi negli atti di parte attrice, al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di € 8.500,00= od in quella diversa, maggiore o minore, misura che riterrà il Tribunale oltre agli interessi stabiliti sui buoni e cioè quelli previsti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione degli stessi, dalla data della sottoscrizione dei titoli al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio con maggiorazione del 15% spese generali contributo forfettario, oltre CPA ed Iva come per legge”.
Per parte convenuta:voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: mel merito: - in via principale: accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione -ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- dei buoni fruttiferi postali per cui
è causa, conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dagli attori in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta in virtù di disposizioni di legge -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge

Finanziaria 2006), conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dagli attori in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri PA GO, RI IN e PA RC convenivano in giudizio
Poste Italiane s.p.a. al fine di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Gli attori deducevano:
- di avere acquistato “negli anni 2001 e 2002 da Poste Italiane s.p.a. dei buoni postali fruttiferi “a termine”: più precisamente n. 3 buoni sono stati emessi in data 11/01/2001 dell'importo rispettivamente di € 2.500,00, € 500,00 ed € 500,00, per un totale di €
3.500,00, e n. 10 buoni in data 17/01/2002 dell'importo ognuno di € 500,00 per un totale di
€ 5.000,00, e complessivamente quindi per
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