Trib. Salerno, sentenza 05/11/2024, n. 5272
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Testo completo
r.g. 827/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa I B - Presidente rel.
2) dott.ssa C C - Giudice
3) dott.ssa V C - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 827/2023 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 31 ottobre 2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a Salerno il 10.6.1971, C.F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. R C
RICORRENTE
E
, nata a Battipaglia (Sa) il 31.05.1969, C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. G C;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 31.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riserva al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.01.2023 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con nel Comune di Battipaglia (SA) il 02.12.2000 e che dalla loro Controparte_1 unione nascevano (28.01.2002) e (27.11.2007). Per_1 Per_2
1
r.g. 827/2023
Il ricorrente precisava che, a seguito di insanabili contrasti, concludeva con la resistente accordo di separazione personale ex art. 6, co. 2, d.l. 132/14 sottoscritto il 05.08.2019 e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Battipaglia ed al contempo domandava la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia con Per_2 residenza presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita del padre;
nessun mantenimento per , divenuta economicamente autosufficiente;
un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore dei figli pari ad € 500,00 mensili cadauno, oltre la partecipazione alle spese straordinarie seguendo l'indicazione di cui al ricorso introduttivo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale contestava la avversa Controparte_1 ricostruzione di fatto e chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva, contestando, tra l'altro, la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli da € 800,00 ad € 500,00, nonché, la richiesta di revoca del mantenimento in favore della stessa.
2. In data 18.04.2023, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale che, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore, innanzi al quale il