Trib. Bergamo, sentenza 28/10/2024, n. 1979

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 28/10/2024, n. 1979
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 1979
Data del deposito : 28 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. C d S - Presidente rel. -
Dott.ssa R M A C - Giudice -
Dott.ssa A A - Giudice on. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4449/2021 del R.G., avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Guida Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Gamba del Foro di Bergamo, giusta procura in atti;

-ricorrente-
E
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. G Controparte_1 CodiceFiscale_2
Figà, giusta procura in atti
-resistente-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bergamo.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 20/09/2023.
Per parte resistente: come da memoria depositata in data 14/11/2022. Premesso in fatto

1. Con ricorso depositato in data 01/06/2021 la sig.ra – premesso di aver contratto Pt_1 matrimonio con il sig. a Fquih Ben Salah in Marocco il 27/08/1996, non Controparte_1 trascritto in Italia, dalla cui unione sono nati il figlio (n. il 16/07/2008) e la figlia Per_1 Per_2
(n. il 14/09/2010) - adiva il Tribunale per ottenere la separazione personale con addebito a carico del marito. A sostegno della propria richiesta, la ricorrente deduceva la sussistenza di condotte maltrattanti e violente perpetrate dal marito a suo danno e a danno dei figli e chiedeva pertanto
l'affido super-esclusivo degli stessi. Inoltre, chiedeva la condanna del marito al versamento di un contributo di € 500,00 complessivi (pari a € 250,00 per figlio) a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento di € 250,00 in suo favore.

2. Nel proprio atto introduttivo, la sig.ra videnziava che, in data 22/01/2021, il Procuratore Pt_1 della Repubblica, ravvisando una situazione di grave pregiudizio per i minori a causa delle condotte paterne, aveva promosso un ricorso ex artt. 300, 333, 336 c.c. (N. 56/2021 R.G. C.C. n.
671/2021 Cron.), a seguito del quale, con decreto provvisorio del 9/02/2021, il Tribunale per i
Minorenni di Brescia aveva disposto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale e il loro collocamento presso la madre in una struttura protetta. Inoltre, aveva stabilito il divieto per il padre di intrattenere ogni forma di contatto libero con i figli, prevedendo incontri in forma protetta e solo se valutati opportuni e necessari al benessere dei minori dagli operatori.

3. Con successivo decreto provvisorio del 16/08/2021 il Tribunale per i Minorenni di Brescia, ritenutane l'opportunità, aveva nominato un curatore speciale dei minori, confermato il loro collocamento presso la madre e disposto l'avvio di un percorso di autonomia per quest'ultima.
Infine, il giudice de quo aveva imposto al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, senza quantificarne l'importo.

4. Con comparsa di costituzione dell'8/11/2021 si costituiva nel presente giudizio il sig. CP_1
, il quale pur non opponendosi alla pronuncia della separazione personale dei coniugi,
[...] contestava integralmente le circostanze addotte dalla ricorrente, chiedendo l'addebito della separazione a carico della stessa. A sostegno della propria domanda il resistente rappresentava che a partire dalla primavera del 2020 la moglie avesse assunto un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti e nei confronti dei figli, provocando l'allontanamento dei minori dalla figura paterna. Aggiungeva che nello stesso anno i coniugi erano stati coinvolti in diversi procedimenti civili e penali, conclusisi con l'archiviazione delle rispettive denunce, ad eccezione di quella sporta dalla moglie il 24/12/2020, che aveva portato al collocamento della stessa in una struttura protetta
e il divieto di contatti tra padre e figli. Il resistente chiedeva quindi la conferma dell'affido provvisorio dei figli ai Servizi Sociali del Comune di Romano di Lombardia (BG), con
collocamento presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale a proprio favore e l'immediata attivazione degli incontri padre-figli con cadenza settimanale, stante l'inerzia dei Servizi Sociali incaricati dal Tribunale per i minorenni di Brescia di gestire il diritto di visita paterno. Proponeva inoltre di determinare il contributo al mantenimento dei figli a proprio carico in € 300,00 complessivi (pari a € 150,00 per figlio), oltre al 50 per cento delle spese straordinarie e contestava la richiesta di mantenimento per la moglie in quanto percettrice del reddito di cittadinanza. In via istruttoria, chiedeva disporsi CTU al fine di indagare lo stato psicologico dei minori, nonché della sig.ra soprattutto al fine di individuare eventuali atteggiamenti alienanti posti in essere da Pt_1 quest'ultima nei confronti della figura paterna.

5. All'udienza presidenziale del 18/11/2021 il Presidente, sentite liberamente le parti sui fatti di causa ed esperito senza successo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rinviava l'udienza al 20/01/2022 per valutare un possibile accordo relativo alla casa coniugale. La ricorrente dichiarava infatti la propria disponibilità a rinunciare alla domanda di mantenimento per se stessa, a fronte dell'assegnazione della casa coniugale e di un contributo complessivo al mantenimento dei figli di € 400,00.

6. Nelle more del giudizio, in data 24/01/2022, la ricorrente depositava il decreto definitivo emesso dal Tribunale per i minorenni il 18/01/2022 che stabiliva la decadenza del sig. Controparte_1 dalla responsabilità genitoriale sui figli, il divieto di contatti tra il padre ed i figli sino a diversa decisione dell'autorità competente e la revoca dell'affido dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente, disponendo l'affido esclusivo degli stessi alla madre.

7. A scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza richiamata, il Presidente, ritenutane
l'opportunità, confermava in via provvisoria ed urgente quanto statuito dal decreto definitivo del
Tribunale per i minorenni di Brescia, in punto di affido, collocamento, diritto di visita paterno e monitoraggio dei Servizi Sociali. Inoltre, quantificava l'importo del mantenimento dei figli in €
200,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegnava la casa coniugale alla madre.
Con il medesimo provvedimento nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione per il giorno 14/09/2022, successivamente rinviata al giorno
14/12/2022.

8. Concessi i termini di rito per il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice, ritenendo superflua
e superata dalle risultanze agli atti (documentazione acquisita dal Tribunale per i minorenni -
R.G.C.C 56/2021 - e dalle relazioni dei Servizi Sociali ) la CTU richiesta dalle parti, Org_1 rigettava la domanda ed escludeva altresì l'ammissione dell'interrogatorio formale e dei capitoli di prova formulati dalle parti, fissando udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno
31/05/2023, successivamente rinviata al 21/09/2023, a seguito della rinuncia del mandato del difensore del sig. , al fine di consentire a quest'ultimo di nominare un nuovo legale. CP_1


9. All'esito di tale udienza, il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Considerazioni in diritto
10. Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti. In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti le richieste istruttorie reiterate dalle parti, condividendosi le considerazioni espresse sul punto dal Giudice
Istruttore. Questo Collegio ritiene dunque che il materiale probatorio, formato dagli elementi acquisiti attraverso le dichiarazioni rese dalle parti nei rispettivi atti, le relazioni dei Servizi Sociali agli atti, nonché la documentazione depositata e ammessa dal Giudice Istruttore, consenta di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto
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