Trib. Taranto, sentenza 21/02/2024, n. 457

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 21/02/2024, n. 457
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 457
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo

Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
M F, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.02.2024, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. M G Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona della procuratrice speciale avv. F Controparte_1
B, rappresentata e difesa dagli avv. F M, Maria F
C e C M R
Oggetto: superminimo individuale

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.12.2022 il ricorrente, premesso di aver lavorato dal 29.04.2008 in favore di varie società subentranti nell'esecuzione dell'appalto commissionato da per la pulizia dei treni giorno con applicazione del Ccnl Controparte_2 Org_1
Area Contrattuale Attività Ferroviarie, riferiva di essere transitato, a Org_2 decorrere dal 01.05.2022, alle dipendenze della quale società Controparte_1 subentrante nell'appalto con per il servizio di pulizia. CP_2
Lo stesso lamentava l'omessa erogazione in busta paga, da parte della CP_1
, della voce “Superminimo individuale”, rilevando che tale elemento della
[...] retribuzione gli era stato, invece, erogato con carattere di continuità dalla precedente società esecutrice dell'appalto, alle Controparte_3 dipendenze della quale il aveva lavorato dal10.03.2020, con riconoscimento Pt_1 di tutti i diritti maturati nel corso del rapporto di lavoro a decorrere dal 29.04.2008.
Alla luce di ciò, il ricorrente deduceva la violazione del verbale di cambio appalto del 28.04.2022 e dell'art. 16 Ccnl per il personale della mobilità/attività ferroviarie del 16.12.2016 che prevede, in caso di cambio appalto, la prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e la salvaguardia delle condizioni


economiche e normative individuali in godimento riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio.
Pertanto, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire in busta paga il superminimo individuale (€ 901,36) per tutta la durata del rapporto con con condanna della stessa al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 5.408,16 a titolo di arretrati dovuti e diritto alle differenze contributive sulla stessa, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestava nel merito Controparte_1 quanto dedotto da parte ricorrente adducendo: che in data 28.04.2022 veniva stipulato con le OO. SS. di categoria un verbale di cambio appalto in forza del quale la si impegnava ad assumere i lavoratori indicati nell'elenco allegato CP_1
“senza soluzione di continuità e senza periodo di prova con passaggio diretto e immediato alle condizioni economiche normative e giuridiche previste dal Ccnl applicato” (Ccnl Mobilità AF 2016);
che l'art. 16 c.c.n.l. Mobilità e Attività
Ferroviarie 16.12.2016, nella parte in cui prevede “l'obbligo per l'azienda subentrante di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o del sub-appaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto dell'appalto” esclude il diritto all'assunzione alle medesime condizioni normative ed economiche individuali applicate nel precedente rapporto di lavoro;
che in base all'art. 68 c.c.n.l. cit., eventuali superminimi individuali o trattamenti retributivi, comunque denominati, istituiti a livello aziendale o riconosciuti ad personam dal precedente datore di lavoro non fanno parte della retribuzione contrattuale collettiva ed il ricorrente non ha fornito “le necessarie allegazioni e soprattutto l'indispensabile supporto probatorio documentale” per
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