Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 128

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 128
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 128
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27090/2023, vertente
TRA
Roma, 10/01/1988), con il patrocinio dell'avv. Maria Parte_1
Pia sabatini e dell'avv. Ferdinando Tota;

ricorrente
E
(Milano, 07/11/1984), con il patrocinio dell'avv. Paola CP_1
D'Innocenzo;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo ufficio giudiziario di pronunciare Parte_1
la sua separazione personale dal marito on il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in Roma in data 29.9.2013;
ha precisato che dalla loro
unione erano nati i figli (20.8.2018) e (21.5.2022);
che Per_1 Per_2
l'unione, fin dalla prima gravidanza, era stata caratterizzata da atteggiamenti
ossessivi e di gelosia da parte del marito, che nel corso del tempo si erano
aggravati palesandosi come una vera e propria necessità di controllo sulle
persone e sulle cose;
inoltre durante la seconda gravidanza il marito si era
completamente disinteressato della moglie e del figlio , lasciando Per_1
che la stessa si occupasse in via esclusiva di tutte le incombenze familiari,
senza prestare alcun tipo di assistenza e senza mai collaborare alla gestione
del ménage familiare;
la ricorrente ha poi riferito che in data 5.4.2023 in
seguito ad un forte litigio aveva subito dal marito una aggressione, le cui
conseguenze erano state refertate con 7 giorni di prognosi ed in relazione a
cui aveva sporto regolare denuncia. Per tale ragione ha chiesto addebitarsi la
separazione al marito;
ha proposto comunque l'affidamento condiviso dei
figli minori, con collocamento prevalente presso di sé, assegnazione della
casa familiare in proprio favore e disciplina della frequentazione paterna;
ha
infine chiesto di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento
dei figli minori pari a complessivi € 1.300,00 mensili oltre al pagamento dell'
80% delle spese straordinarie.
si è costituito non opponendosi alla separazione;
ha CP_1
tuttavia affermato che nel corso del matrimonio i comportamenti della moglie
erano sempre stati animati da rabbia e rancore nei suoi confronti e che i
contrasti tra i coniugi si erano acuiti dopo la seconda gravidanza;
con
riferimento all'episodio del litigio del 5.4.2023 ha reso una versione
profondamente divergente da quella della moglie, sostenendo che
quest'ultima lo avesse aggredito fisicamente, che egli si fosse limitato a
difendersi e che entrambi si fossero recati al Pronto Soccorso con esiti
minimi;
ha però evidenziato che da quel giorno la moglie gli aveva impedito
per circa tre mesi di frequentare liberamente i figli, imponendo incontri
protetti in luoghi pubblici ed alla presenza di persone da lei scelte;
per tale
ragione ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento
condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente del
figlio presso di sé e della figlia presso la madre, con disciplina della
frequentazione del genitore non collocatario;
si è infine dichiarato disponibile
a versare un contributo perequativo pari a complessivi € 600,00 mensili oltre
al 60% delle spese straordinarie;
da ultimo ha chiesto di condannare la
[...]
ex art. 473 bis. 39 c.p.c. al pagamento di una sanzione pecuniaria, Pt_1
per avere ostacolato il corretto svolgimento della responsabilità genitoriale e
in tal modo recato grave pregiudizio ai minori;
ha inoltre chiesto al medesimo
titolo che la donna fosse condannata a risarcire il danno non patrimoniale
cagionato al medesimo titolo in favore proprio e del piccolo . Per_1
Con i provvedimenti provvisori del 6.10.2023 i figli minori sono stati affidati
ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, con disciplina della
frequentazione paterna, la casa familiare è stata assegnata alla moglie ed è
stato posto a carico del padre contributo pari ad € 600,00 mensili, tenuto
conto del mutuo gravante sulla casa familiare (per il quale i coniugi erano
tenuti a versare la somma di circa € 500,00 ciascuno).
CP_2
Non vi è dubbio sulla base della storia familiare quale emerge dal tenore delle
difese e dalle dichiarazioni delle parti, che sia venuta meno ogni prospettiva
di vita comune tra i coniugi e che debba pronunciarsi la loro Parte_2
separazione personale.
ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
La domanda proposta dalla moglie
A supporto della domanda di addebito la ricorrente ha elencato una lunga
serie di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio asseritamente
poste in essere dal marito, nonché - da ultimo - un episodio di aggressione
fisica accaduto in data 5.4.2023, in seguito alla quale la stessa si è recata in
Pronto Soccorso ed ha successivamente sporto
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