Trib. Marsala, sentenza 01/02/2024, n. 81
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2245 /2023
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 31/01/2024 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. BAIATA PAOLO il quale ha insistito in ricorso contestando quanto dedotto da controparte
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria di costituzione e chiesto il rigetto del ricorso
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2245 /2023 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita INPS - Inpdai - Enpals, etc. vertente tra
RA AM, nato in [...] il [...] CF [...], in giudizio con l'avv. BAIATA PAOLO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
INPS, CF 80078750587, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti,
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto nel merito
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto: c) constatare che sussistono tutti i presupposti per la concessione della prestazione richiesta e successivamente dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere l'erogazione da parte dell'Inps quale l'indennità di assegno sociale fin dal mese di
Gennaio 2021, nonché di corrispondere allo stesso la prestazione maturata e maturanda, per i motivi di cui in narrativa. d) Conseguentemente, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare Indennità, nei termini previsti ex lege, al ricorrente.”
Esponeva di avere presentato in data 25.1.2021, 3.3.2021 e 29.3.2023 domande di concessione dell'assegno sociale, che l'INPS aveva tutte rigettate le prime per assenza del permesso di
soggiorno di lungo periodo l'ultima per assenza del requisito inerente la residenza continuativa in
Italia per almeno dieci anni.
Allegando la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della prestazione de qua incardinava il presente giudizio.
Si costituiva l'INPS il quale contestava quanto dedotto dal ricorrente, contestava l'esistenza del requisito reddituale e di quello inerente la residenza continuativa in Italia i