Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1160/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23 settembre 2024, previa assegnazione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, promossa da
FORNI FORTUGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.I.
03011110800), con sede in Cardeto (RC) Contrada Campicello 114, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. NO DO, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Sergi, opponente nei confronti di
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. (P.I. e C.F.
09633951000), già ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, in persona del suo procuratore dott.
Antonio Giulio Cafaro, quale legale rappresentante pro tempore di FIDES
1
s.p.a. (P.I. e C.F. 03206730875), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Camilleri, opposta
Oggetto: “Distribuzione
Conclusioni delle parti
Nelle note scritte i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono:
-l'avv. Sergi per parte opponente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ed accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e la mancanza della pretesa azionata, sia nell'an che nel quantum, dichiarare che nulla è dovuto da RN NO soc. coop. sociale, in persona del l.r.p.t. Sig. NO DO in favore della soc. Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (già Enel Servizio Elettrico
S.p.A.), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, e conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto ed in diritto;
- In estremo subordine, qualora fosse accertata la fondatezza del decreto ingiuntivo, procedere a nuova quantificazione dell'importo preteso su basi certe e non presuntive. Con conseguente refusione, al sottoscritto difensore antistatario, delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, rimborso del c.u. e della marca da bollo, di eventuali anticipazioni a

CTU e tasse di registrazione sentenza. Con espresso rinvio, in ogni caso, a tutti gli atti e documenti prodotti»;

-l'avv. Camilleri per parte opposta: «Chiede all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, di Voler accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Nel merito, in via principale, per le
2 motivazioni meglio dedotte in comparsa, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 242/2023 del 06.02.2023 (R.G.
n. 4033/2022), emesso dall'Ill.mo Sig. Giudice dott.ssa Magda Irato dell'On.le Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 2) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dalla prima, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali del
15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge».
§§§
In fatto ed in diritto
§1. RN NO soc. coop. sociale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 242/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il
06.02.2023, con cui è stato ingiunto alla medesima di pagare al Servizio
Elettrico Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., la somma di €14.761,15, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione è stato dedotto, in sintesi:
-che l'attività di panificio svolta dalla RN NO società cooperativa sociale ha registrato consumi paragonabili a quelli di una piccola attività;

3
-che in data 07.10.2021 il panificio NO ha subito un incendio causato da un cortocircuito che ha interessato il quadro elettrico;

-che a seguito dell'incendio l'attività è stata chiusa e sottoposta a sequestro;

-che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato un procedimento penale che ha visto indagato NO DO, quale legale rappresentante p.t., per i reati p. e p. dagli artt. 624 e 625 c.p.;

-che dagli accertamenti esperiti dai tecnici del Servizio Elettrico
Nazionale s.p.a. non è emersa alcuna sottrazione di energia elettrica, sicché il procedimento penale è stato archiviato;

-che il credito vantato dalla società ricorrente non è né liquido né esigibile, poiché si basa su consumi presunti sui quali non vi è alcuna certezza;

-che la mera fattura prodotta dalla controparte ai fini della concessione del decreto ingiuntivo nella successiva fase di opposizione non costituisce di per sé la piena prova del credito in essa indicato;

-che, dunque, è onere del Servizio Elettrico Nazionale dimostrare l'an ed il quantum del credito vantato in monitorio ed a tal fine non è sufficiente la sola fattura in quanto documento formato dalla stessa parte che intende avvalersene;

-che, peraltro, la controparte ha fatturato dei consumi non corrispondenti
a quelli reali.
È stato chiesto, pertanto, di “accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e la mancanza della pretesa azionata, sia nell'an che nel quantum, dichiarare che nulla è dovuto … e conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome infondato in fatto ed in diritto.
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§2. Nella comparsa di costituzione e risposta sono stati contestati i motivi di opposizione sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
-il credito richiesto è liquido ed esigibile, in quanto appurato a seguito di una verifica congiunta del 07.10.2021 effettuata dai tecnici di E-
Distribuzione s.p.a. e dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti per la segnalazione di un incendio presso il punto di prelievo in Reggio Calabria alla via Nazionale n. 13, associato alla fornitura di energia elettrica dell'odierna opponente;

-dalla verifica è risultato un allaccio diretto con prelievo irregolare dal giorno 08/11/2016 al 07/10/2021, pur tuttavia sono stati ricostruiti i consumi dovuti nel solo arco temporale compreso tra il 09/03/2017 ed il
31/08/2018, consumi riportati nella fattura di rettifica n. 80055226453168A del 22.11.2021, azionata in sede
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