Trib. Rimini, sentenza 29/07/2024, n. 756

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 29/07/2024, n. 756
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 756
Data del deposito : 29 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa IA Saieva ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 2479/2021 promossa da:
FR ES DI BE (C.F. e P. IVA. 93017320727), rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Mulazzani e Romina Ceccarelli - attrice, contro
GENERTELLIFE S.P.A. (P. I.V.A. 06515871009), rappresentata a difesa dall'avv. Bonaventura
Minutolo - convenuta,
GENERALI ITALIA S.P.A. (P. IVA 01333550323), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Coli - convenuta, nonché contro
EL TI (C.F. [...]), ER TI (C.F.
[...]), RA TI (C.F. [...]), ED
EP ER TI (C.F. [...]), IO EP
ER TI (C.F. [...]) e EA EP ER
TI (C.F. [...]), rappresentanti e difesi dagli Avvocati Mauro Sandri e Olav
Giammaria Taraldsen - terzi chiamati da Genertellife S.P.A. e Generali Italia S.P.A.;

Conclusioni delle parti: Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza rigettata e disattesa, emessa ogni declaratoria necessaria, compresa l'eventuale - dichiarazione di nullità totale e/o parziale dei contratti o della clausola con cui si è individuato il beneficiario;
- in subordine dichiarazione dell'annullamento dei contratti o della clausola con cui si è individuato il beneficiario;
- in estremo subordine la dichiarazione di invalidità dei contratti o della clausola con cui si è individuato il beneficiario per l'effetto condannare • GENERALI ITALIA SPA a pagare all'attrice la somma complessiva portata dalle polizze

Generali One n. 31417527 per nominali €. 100.000,00=;
Generali Forever n. 31418721 per nominali €. 300.000,00=;
Generali One n. 31242539 per nominali €. 650.000,00=;
tutte attualizzate al momento del pagamento, oltre interessi come da polizza sino alla domanda e ai sensi dell'art. 1284 c.c. IV comma

c.c. dalla domanda al saldo, in subordine come da polizza. • GENERTELLIFE a pagare all'attrice la somma complessiva portata dalle polizze BG Cedola più ed. 2/16 n. 1888767 rapporto n. 8508170375789 per l'importo nominale di €. 200.000,00;
BG Cedola più ed. 10/16 n. 1925352 n. rapporto

8508170396399 per l'importo nominale di €. 100.000,00=, tutte attualizzate al momento del pagamento, oltre interessi come da polizza sino alla domanda e ai sensi dell'art. 1284 c.c. IV comma c.c. dalla domanda al saldo, in subordine come da polizza. Con vittoria delle spese di lite
Per parte convenuta GENERTELLIFE S.P.A.: “accertare e dichiarare che la convenuta Genertellife S.p.A. si è dichiarata pronta a liquidare le prestazioni assicurative di cui alle due polizze BG Cedola Più Ed. 2/16 n.

1.888.767 e BG Cedola Più Ed. 10/2016 n.

1.925.352 intestate alla signora IA IT

RI in favore del soggetto che, all'esito del presente giudizio, sarà individuato quale avente titolo a percepire le prestazioni assicurative, rimettendosi Genertellife
S.p.A. a giustizia in ordine all'individuazione di tale soggetto, e per l'effetto;
autorizzare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 c.p.c., Genertel-life S.p.A.

a provvedere al deposito delle corrispondenti somme come meglio precisate nella narrativa del presente atto, presso la Cassa Depositi e Prestiti ovvero presso altro ente
o istituto bancario ai sensi di cui all'art. 76 disp. att. c.c. e nonché;
disporsi, ai sensi dell'art. 109 c.p.c., l'immediata estromissione di Genertel-life S.p.A. dal presente giudizio;
In caso di opposizione all'immediata estromissione ovvero di mancata estro-missione, vittoria di compensi professionali e spese legali, oltre ad accessori di legge
”.
Per parte convenuta GENERALI ITALIA S.P.A,: “voglia l'Ill.mo giudice adito, dato atto di essersi dichiarata pronta ad eseguire le prestazioni di cui alle polizze da essa emesse, a favore di chi ne ha diritto – come statuirà l'adito Giudice - condannare parte attrice e/o soccombente al pagamento a favore di Generali
Italia S.p.A. dei compensi professionali, oltre al rimborso delle spese documentali e quelle forfetarie (15% delle generali), oltre agli oneri accessori”.
Per parte chiamata in causa HE RI, HE RI, LA RI, FE PP MA RI, UL PP
MA RI e RE PP MA RI: “1) accertare che i beneficiari delle polizze oggetto di causa sono i sig.ri HE RI,
HE RI, LA RI, FE PP MA RI, UL PP MA RI e RE PP MA RI;
conseguentemente 2) ordinare a Generali Italia S.p.A. il pagamento, in favore dei sig.ri HE RI, HE RI, LA RI, FE PP

MA RI, UL PP MA RI e RE PP MA RI, della somma complessiva portata dalle polizze Generali One n.
31417527, per nominali € 100.000,00;
Generali Forever n. 31418721, per nominali € 300.000,00;
Generali One n. 31242539, per nominali € 650.000,00;
tutte attualizzate al momento del pagamento, oltre gli eventuali premi post mortem, nonché oltre gli interessi come da polizza sino alla domanda e ai sensi dell'art.

1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo, in subordine come da polizza;

3) ordinare a Genertellife S.p.A. il pagamento, in favore dei sig.ri HE RI, HE RI, LA RI, FE PP MA RI,
UL PP MA RI e RE PP MA RI, della somma complessiva portata dalle polizze BG Cedola più ed. 2/16 n. 1888767 rapporto n. 8508170375789, per l'importo nominale di € 200.000,00, e BG Cedola più ed. 10/16 n. 1925352 n. rapporto 8508170396399, per l'importo nominale di € 100.000,00;
tutte attualizzate al momento del pagamento, oltre gli eventuali premi post mortem, nonché oltre gli interessi come da polizza sino alla domanda e ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo, in subordine come da polizza;
4) con vittoria delle spese di giustizia in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
”.
***
La presente causa è stata introdotta dall'ente ecclesiastico NI ES DI
BE per ottenere il pagamento della somma complessiva portata dalle seguenti polizze vita:
Generali One n. 31417527, Generali Forever n. 31418721 e Generali One n. 31242539, stipulata con la convenuta GENERALI ITALIA S.P.A.,
polizze BG Cedola più ed. 2/16 n. 1888767 rapporto n. 8508170375789 e BG Cedola più ed.
10/16 n. 1925352 n. rapporto 8508170396399, stipulata con la convenuta GENERTELLIFE
S.P.A.
I cinque contratti di assicurazione sulla vita, per un capitale complessivo di euro 1.350.000, furono stipulati tra il 2016 e il 2017 dall'amministratore di sostegno della defunta RI IA IT, dott.
OR DA, nominato dal Giudice Tutelare di Rimini con il decreto di apertura della procedura depositato l'11/5/2015.
A fondamento della propria pretesa, la NI ES DI BE assumeva di essere la legittima beneficiaria delle suddette polizze in qualità di erede universale della signora RI, deceduta il 28/7/2017, in forza del testamento olografo redatto il 14 gennaio 2010 e pubblicato con verbale del Notaio Roberto Berardi di Terlizzi in data 7 novembre 2017, Rep. n. 39.403/19.812, registrato
a Bari il 9 novembre 2017 al n. 33277 Serie IT. Evidenziava “la mancanza di volontà della deceduta di nominare beneficiari delle polizze assicurative, per il caso morte, altri soggetti che non fosse la FR”, in favore della quale aveva già disposto per testamento, mentre la designazione del beneficiario delle polizze “è stata fatta da terzi (Giudice Tutelare e amministratore di sostegno) senza che sia mai stata richiesta la volontà della signora RI”, la quale anzi, in sede di audizione ex art. 407 co. 2 c.c., aveva manifestato al Giudice la volontà di non avere nulla a che fare con i nipoti (cfr. verbale in doc. 16 seconda memoria attorea: “Non voglio sapere nulla dei parenti e che non mi vengano a disturbare”);
affermava per tale ragione che i contratti sarebbero nulli o quantomeno annullabili per quanto attiene la designazione del beneficiario per difetto di uno degli elementi essenziali del contratto per la sua validità, precisamente l'accordo, di cui al n. 1 dell'art. 1325 c.c.
Si costituivano, in giudizio, con separate comparse, le due Assicurazioni, spiegando difese analoghe: sostenevano l'applicabilità del principio giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione nella sentenza n. 11421/2021, secondo cui l'indicazione in polizza degli “eredi legittimi” quali beneficiari della prestazione fornisce all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, da ricondursi ai successibili elencati nell'art. 565 c.c – e, nel caso di specie, in tutte le polizze l'amministratore di sostegno aveva indicato come soggetti beneficiari gli “eredi legittimi” della signora RI, ossia i nipoti del fratello premorto: HE RI, HE RI,
LA RI, FE PP MA RI, UL PP MA RI e RE
PP MA RI;
circa la validità delle polizze evidenziavano che l'amministratore di sostegno aveva agito autorizzato dal Giudice tutelare;
chiamavano in causa gli eredi legittimi e, dichiarandosi pronte
a pagare nei confronti della parte che sarebbe risultata vittoriosa,
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