Trib. Livorno, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 30127/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30127/2021 promossa da:
NI RO (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. SALOTTI
MICHELE;
ATTORE contro
RI AR (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. MORATTO AGNESE
AO AR (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. MORATTO AGNESE
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 9 ottobre 2024: per l'attrice RO NI: “Voglia il Tribunale adito, previa remissione della causa sul ruolo per l'escussione delle prove costituende di cui ai capp. 3,5 e 6 della memoria 19.4.2022, per la cui ammissione l'attrice insiste non intendendo rinunziarvi, respinta ogni eccezione avversaria: - dichiarare che porzioni di resede contraddistinte rispettivamente al foglio 38, mappali 269 sub. 601 e 270 sub 601 sono di esclusiva proprietà dell'attrice ZZ TE e che su essi non grava alcuna servitù, di alcuna specie o genere, a favore della proprietà confinante (mappale 10 di proprietà delle convenute sigg.re DI) e per l'effetto condannare le parti convenute a cessare ogni turbativa;
- accertare e dichiarare che la porta realizzata dalle parti convenute sull'edificio di loro proprietà, posta in posizione prospiciente il mappale n. 270 sub 601 è posta a distanza non regolamentare rispetto al confine e per
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l'effetto condannare le parti convenute a ripristinare la preesistente finestra;
- accertare e dichiarare che la cassetta realizzata dalle parti convenute in posizione prospiciente il mappale n.269 sub 601, adibita a ricovero tubazioni e condotte, è posta a distanza non regolamentare rispetto al confine e per l'effetto ordinare alle parti convenute la sua rimozione con ripristino dello stato dei luoghi a loro cura e spese, ordinando altresì la rimozione e la messa in sicurezza a distanza regolamentare delle tubazioni e delle condotte;
- per l'effetto dell'accoglimento delle domande, respingere tutte le domande riconvenzionali introdotte dalle parti convenute in quanto infondate nei fatti ed in diritto;
- più in particolare accertare e dichiarare che sul mappale 270 non grava alcuna servitù di uso pubblico di qualsivoglia genere e/o specie;
Con vittoria di spese di lite”;
per le convenute AO AR e RI AR: “così concludono: - in via istruttoria ammettersi le prove testimoniali articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e non ammesse;
- nel merito rigettarsi tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale dichiararsi acquistata per usucapione, in forza del possesso pacifico, pubblico e continuativo ultraventennale da parte delle convenute e, prima, dei loro danti causa, dell'area catastalmente distinta al foglio 38, particella n. 270, sub. 601, della superficie di mq. 30, possesso consistito nel parcheggio su di essa di veicoli per il carico e lo scarico di merci;
- in via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda di acquisto della proprietà, dichiararsi acquisite per usucapione, in forza del possesso pacifico pubblico e continuato per oltre 20 anni a favore del fabbricato catastalmente distinto al foglio 38, particella 10 sub. 4 e a carico della particella distinta catastalmente al num. 270 sub. 601, le seguenti servitù: - di parcheggio per scarico e carico merci;
- di passo e transito pedonale e carrabile per raggiungere dalla strada pubblica la scala in muratura ubicata nella parte terminale del resede distinto alla particella n. 10 sub. 4 e da qui
l'ingresso del fabbricato adibito a ristorante posto al sottostante livello;
- di tenere la porta del fabbricato che aggetta sulla particella 270 sub. 601, a distanza dal confine di questa inferiore a quella minima di legge, sia di passaggio per entrare e uscire dalla porta suddetta;
- in via riconvenzionale ulteriormente subordinata dichiararsi costituita per usucapione, in forza del possesso pacifico, pubblico
e continuativo ultraventennale, della servitù di pubblico passaggio sulla particella n. 270 sub. 1 per giungere dalla via pubblica alla scalinata in muratura situata sulla particella n. 10 sub. 4 e da lì alla sottostante spiaggia del Viticcio;
- in via riconvenzionale ancora subordinata, costituirsi coattivamente, ai sensi dell'art. 1032 c.c., dietro pagamento dell'indennità che il Giudice vorrà determinare, una servitù di passaggio pedonale e carrabile, a favore del fabbricato catastalmente identificato al foglio 38, particella 10 sub. 4, e a carico del terreno catastalmente identificato alla particella n. 270 sub. 601, una
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servitù di passaggio pedonale e carrabile per giungere dalla via pubblica sulla scalinata in muratura posta sulla particella 10 sub. 4 che conduce al sottostante ingresso del fabbricato adibito a ristorante;
- sempre in via riconvenzionale, dichiararsi acquisita per usucapione in forza del possesso pacifico pubblico e continuativo ultraventennale, ovvero per destinazione del padre di famiglia, la servitù a favore del fabbricato catastalmente indicato al foglio 38 particella 10 sub. 4, e a carico della particella
269 sub. 601, di tenere a distanza inferiore a quella minima di legge, dal confine con quest'ultima, una cassetta in muratura nonché le condutture in essa alloggiate. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023 quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 14 luglio 2021, l'attrice NI RO citava dinanzi al Tribunale di Livorno le convenute AO AR e RI AR ed esponeva che: con contratto del 20 maggio 2008 acquistava dai venditori DA TI e UG CC un'abitazione posta in Portoferraio, località Viticcio, con posto auto scoperto, descritto al catasto al foglio 38, mappale 269 sub. 601 dell'ampiezza di mq. 20, e area urbana o resede poco distaccata, descritta al Catasto al foglio 38, mappale n.270 sub. 601 dell'ampiezza di mq. 30;
i predetti venditori avevano a loro volta acquistato il compendio immobiliare con contratto del 17 ottobre 1970;
il fabbricato dell'attrice confinava con un resede antistante, che era sempre stato adibito a posto auto dall'attrice e dai precedenti proprietari;
confinante con la proprietà dell'attrice si trovava il fabbricato di proprietà delle convenute AO
AR e RI AR, ove era collocato il ristorante denominato “Da Giacomino”;
le convenute avevano avanzato pretese sul resede che divideva i due fabbricati ed avevano modificato lo stato dei luoghi in modo da creare una situazione di apparente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30127/2021 promossa da:
NI RO (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. SALOTTI
MICHELE;
ATTORE contro
RI AR (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. MORATTO AGNESE
AO AR (C.F.: [...]), con il patrocinio dell'avv. MORATTO AGNESE
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 9 ottobre 2024: per l'attrice RO NI: “Voglia il Tribunale adito, previa remissione della causa sul ruolo per l'escussione delle prove costituende di cui ai capp. 3,5 e 6 della memoria 19.4.2022, per la cui ammissione l'attrice insiste non intendendo rinunziarvi, respinta ogni eccezione avversaria: - dichiarare che porzioni di resede contraddistinte rispettivamente al foglio 38, mappali 269 sub. 601 e 270 sub 601 sono di esclusiva proprietà dell'attrice ZZ TE e che su essi non grava alcuna servitù, di alcuna specie o genere, a favore della proprietà confinante (mappale 10 di proprietà delle convenute sigg.re DI) e per l'effetto condannare le parti convenute a cessare ogni turbativa;
- accertare e dichiarare che la porta realizzata dalle parti convenute sull'edificio di loro proprietà, posta in posizione prospiciente il mappale n. 270 sub 601 è posta a distanza non regolamentare rispetto al confine e per
pagina 1 di 9
l'effetto condannare le parti convenute a ripristinare la preesistente finestra;
- accertare e dichiarare che la cassetta realizzata dalle parti convenute in posizione prospiciente il mappale n.269 sub 601, adibita a ricovero tubazioni e condotte, è posta a distanza non regolamentare rispetto al confine e per l'effetto ordinare alle parti convenute la sua rimozione con ripristino dello stato dei luoghi a loro cura e spese, ordinando altresì la rimozione e la messa in sicurezza a distanza regolamentare delle tubazioni e delle condotte;
- per l'effetto dell'accoglimento delle domande, respingere tutte le domande riconvenzionali introdotte dalle parti convenute in quanto infondate nei fatti ed in diritto;
- più in particolare accertare e dichiarare che sul mappale 270 non grava alcuna servitù di uso pubblico di qualsivoglia genere e/o specie;
Con vittoria di spese di lite”;
per le convenute AO AR e RI AR: “così concludono: - in via istruttoria ammettersi le prove testimoniali articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e non ammesse;
- nel merito rigettarsi tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale dichiararsi acquistata per usucapione, in forza del possesso pacifico, pubblico e continuativo ultraventennale da parte delle convenute e, prima, dei loro danti causa, dell'area catastalmente distinta al foglio 38, particella n. 270, sub. 601, della superficie di mq. 30, possesso consistito nel parcheggio su di essa di veicoli per il carico e lo scarico di merci;
- in via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda di acquisto della proprietà, dichiararsi acquisite per usucapione, in forza del possesso pacifico pubblico e continuato per oltre 20 anni a favore del fabbricato catastalmente distinto al foglio 38, particella 10 sub. 4 e a carico della particella distinta catastalmente al num. 270 sub. 601, le seguenti servitù: - di parcheggio per scarico e carico merci;
- di passo e transito pedonale e carrabile per raggiungere dalla strada pubblica la scala in muratura ubicata nella parte terminale del resede distinto alla particella n. 10 sub. 4 e da qui
l'ingresso del fabbricato adibito a ristorante posto al sottostante livello;
- di tenere la porta del fabbricato che aggetta sulla particella 270 sub. 601, a distanza dal confine di questa inferiore a quella minima di legge, sia di passaggio per entrare e uscire dalla porta suddetta;
- in via riconvenzionale ulteriormente subordinata dichiararsi costituita per usucapione, in forza del possesso pacifico, pubblico
e continuativo ultraventennale, della servitù di pubblico passaggio sulla particella n. 270 sub. 1 per giungere dalla via pubblica alla scalinata in muratura situata sulla particella n. 10 sub. 4 e da lì alla sottostante spiaggia del Viticcio;
- in via riconvenzionale ancora subordinata, costituirsi coattivamente, ai sensi dell'art. 1032 c.c., dietro pagamento dell'indennità che il Giudice vorrà determinare, una servitù di passaggio pedonale e carrabile, a favore del fabbricato catastalmente identificato al foglio 38, particella 10 sub. 4, e a carico del terreno catastalmente identificato alla particella n. 270 sub. 601, una
pagina 2 di 9
servitù di passaggio pedonale e carrabile per giungere dalla via pubblica sulla scalinata in muratura posta sulla particella 10 sub. 4 che conduce al sottostante ingresso del fabbricato adibito a ristorante;
- sempre in via riconvenzionale, dichiararsi acquisita per usucapione in forza del possesso pacifico pubblico e continuativo ultraventennale, ovvero per destinazione del padre di famiglia, la servitù a favore del fabbricato catastalmente indicato al foglio 38 particella 10 sub. 4, e a carico della particella
269 sub. 601, di tenere a distanza inferiore a quella minima di legge, dal confine con quest'ultima, una cassetta in muratura nonché le condutture in essa alloggiate. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023 quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 14 luglio 2021, l'attrice NI RO citava dinanzi al Tribunale di Livorno le convenute AO AR e RI AR ed esponeva che: con contratto del 20 maggio 2008 acquistava dai venditori DA TI e UG CC un'abitazione posta in Portoferraio, località Viticcio, con posto auto scoperto, descritto al catasto al foglio 38, mappale 269 sub. 601 dell'ampiezza di mq. 20, e area urbana o resede poco distaccata, descritta al Catasto al foglio 38, mappale n.270 sub. 601 dell'ampiezza di mq. 30;
i predetti venditori avevano a loro volta acquistato il compendio immobiliare con contratto del 17 ottobre 1970;
il fabbricato dell'attrice confinava con un resede antistante, che era sempre stato adibito a posto auto dall'attrice e dai precedenti proprietari;
confinante con la proprietà dell'attrice si trovava il fabbricato di proprietà delle convenute AO
AR e RI AR, ove era collocato il ristorante denominato “Da Giacomino”;
le convenute avevano avanzato pretese sul resede che divideva i due fabbricati ed avevano modificato lo stato dei luoghi in modo da creare una situazione di apparente
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