Trib. Pisa, sentenza 31/12/2024, n. 1514
TRIB Pisa
Sentenza
31 dicembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 4978/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Santa Spina ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4978 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2016, promossa da:
VI SA ([...]) e VI AN
([...],) quali eredi di SI IO (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA MASSAINI
(andrea.massaini@firenze.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliate in Fucecchio, via
Roma, n. 68 presso lo studio del predetto difensore avv. ANDREA MASSAINI contro
NE NE ([...])
e
LA TR D'AN soc. coop. sociale
pagina 1 di 11
e
ALLIANZ S.p.A. (P.I. n. 0503263 096 3), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CANDIDA BINI
(candidabini@firenze.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliata in Empoli, via Cavour,
n. 47, presso lo studio del predetto difensore avv. CANDIDA BINI con ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 51/2016, pubblicata il 23/03/2016, resa dal
Giudice di Pace di San Miniato all'esito del procedimento civile avente R.G. n. 989/2013 – risarcimento danno da sinistro stradale
Conclusioni:
Parte appellante nel riportarsi al contenuto dei precedenti scritti difensivi, da intendersi in questa sede interamente trascritti, concludono come da atto di citazione in appello.
Allianz S.p.A. nel riportarsi al contenuto dei precedenti scritti difensivi, da intendersi in questa sede interamente trascritti, ribadite tutte le eccezioni e opposizioni anche istruttorie, conclude come in comparsa di costituzione e risposta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su conclusioni nuove e/o diverse da quelle ritualmente dedotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello che in calce reca la data del 22 ottobre 2016, IO
ES, con più e articolati motivi di censura, aveva a dolersi della sentenza n. 51/2016 resa dal Giudice di Pace di San Miniato (PI), pubblicata in data 23 marzo 2016, sentenza che, nel definire il giudizio rubricato al n. 989/2013, introdotto da essa stessa appellante, al tempo deducente attrice, aveva soltanto parzialmente accolto le di lei pretese.
Il fatto dal quale tutto muove è quello risalente all'1 marzo 2013, a quando, NA SA, alla guida del veicolo della propria madre, IO ES (attrice nel giudizio istaurato avanti al primo giudice), rimaneva coinvolta in un incidente in località San Romano
Montopoli Val D'Arno, all'altezza del civico 20 di via Gramsci;
specificamente, nell'occasione, NA SA si trovava a percorrere l'ora detta via Gramsci con direzione via Matteotti, quando veniva a scontrarsi con l'auto condotta da CO NE, che – stando, ancora, alla ricostruzione che dell'accaduto ne fa l'appellante – avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia (quella in cui circolava NA SA), dando, così, causa allo scontro, tanto che poi, in conseguenza di ciò, la sua (della ES) auto, nell'occasione pagina 2 di 11
condotta dalla figlia (NA SA) sarebbe stata sbalzata addosso ad altro veicolo che era lì, nei pressi, fermo in sosta.
Approdando qui innanzi IO ES ha sostenuto una responsabilità esclusiva di
CO NE, conducente la IA DA targata EJ766MV di proprietà della La IE
D'LO Soc. Coop. sociale, assicurata per la r.c. auto con Allianz S.p.A. chiedendo, quindi, la condanna solidale di tutte le parti appellate ed evocate in causa, - e, dunque, di
CO NE, della La IE D'LO soc. coop sociale e di Allianz RA
S.p.A. - a pagare quanto a lei (appellante) dovuto a titolo di risarcimento per i danni subiti, al netto di quanto già corrispostole in esecuzione della sentenza appellata, con, a seguire, condanna delle medesime parti convenute, a pagare le spese di tutt'e due i gradi del giudizio, se del caso, preliminarmente, dando corso all'assunzione delle prove richieste e non ammesse, quindi, se del caso, espletando la CTU modale, già domandata in primo grado e, però, non ammessa.
-.-.-.-.-.-
Più nel dettaglio, con l'atto introduttivo del primo grado, IO ES aveva domandato accertarsi, con riferimento al sinistro di cui già più sopra si è fatto cenno, una responsabilità esclusiva della conducente la IA DA (e, quindi, di CO NE) e solo in via meramente residuale, e per mero tuziorismo difensivo, accertarsi una responsabilità concorrente dei due veicoli (del proprio e del veicolo antagonista) nella misura del 20% e dell'80%, nel senso di dichiarare una responsabilità propria (o meglio della conducente, SA, la propria auto) della misura percentuale del 20% ed una concorrente e prevalente responsabilità dell'altra parte della misura percentuale dell'80%.
In punto di quantum, la pretesa originaria era di € 8.000,13 oltre accessori, poi, modificata,
a seguito di talune contestazioni delle controparti (afferenti al valore dell'auto di lei attrice ante sinistro) sino ad € 5.105,00 (pari alla risultante della sommatoria di € 4.500,00 corrispondente al valore del veicolo ante sinistro, di € 302,50 pagati per le spese di rottamazione e di € 302,50 pagati per le spese del soccorso stradale).
Avanti al Giudice di Pace di San Miniato, CO NE, seppure ritualmente raggiunta dalla notificazione dell'atto introduttivo, rimaneva contumace, mentre si costituivano La
IE d'LO Soc. Coop. Soc. (proprietaria della IA DA) e Allianz RA
S.p.A. (la società assicuratrice per la r.c. auto);
contestavano legittimità e fondatezza delle pagina 3 di 11
richieste svolte da IO ES sostenendo, per contro, una responsabilità concorrente di entrambe le auto coinvolte “... dal momento che le stesse si erano (sono) scontrate al centro della carreggiata”, allegando, altresì, di avere già corrisposto, la
Allianz RA S.p.A., a parte attrice la somma di euro 2.250,00, ritenendo siffatto importo (per vero, accettato dall'odierna attrice soltanto in acconto sul maggior avere) satisfattivo delle pretese attoree delle quali, domandando, pertanto, il rigetto delle domande svolte, con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Istauratosi il contraddittorio sulle posizioni delle parti così come sopra brevemente compendiate, si dava corso all'istruttoria del caso, assumendo le dichiarazioni dei testi ammessi, non espletando, però, CTU, seppure richiesta da parte attrice.
All'esito, il procedimento veniva definito con sentenza n. 51/2016, per il tramite della quale risultava accertata una responsabilità concorrente al 50% dei due veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, con, a seguire, condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 251,25, pari al residuo ancora dovuto dopo la corresponsione della somma di euro 2.250,00 da parte della compagnia
(così da raggiungere, con i 251,25 euro, il 50% della somma dovuta corrispondente all'accertata misura della responsabilità della convenuta), oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, con compensazione integrale delle spese di lite, motivando, specificamente, sul punto, col rilevare che parte attrice aveva formulato, originariamente, una domanda risarcitoria per € 8.000,13, vedendosi, poi, accolta la sua domanda per il minor importo di € 251,25, rimanendo, tra l'altro, soccombente rispetto alla richiesta di accertamento della responsabilità della conducente la propria auto in misura non superiore alla quota percentuale del 20%.
Da, qui, pertanto, il giudizio d'appello (quello nel quale ci troviamo a discutere) introdotto con atto datato 22.10.2016, in seno al quale IO ES ha, testualmente, domandato che l'adito Tribunale ravvisata l'ammissibilità dell'atto di appello, definitivamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Santa Spina ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4978 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2016, promossa da:
VI SA ([...]) e VI AN
([...],) quali eredi di SI IO (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv. ANDREA MASSAINI
(andrea.massaini@firenze.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliate in Fucecchio, via
Roma, n. 68 presso lo studio del predetto difensore avv. ANDREA MASSAINI contro
NE NE ([...])
e
LA TR D'AN soc. coop. sociale
pagina 1 di 11
e
ALLIANZ S.p.A. (P.I. n. 0503263 096 3), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CANDIDA BINI
(candidabini@firenze.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliata in Empoli, via Cavour,
n. 47, presso lo studio del predetto difensore avv. CANDIDA BINI con ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 51/2016, pubblicata il 23/03/2016, resa dal
Giudice di Pace di San Miniato all'esito del procedimento civile avente R.G. n. 989/2013 – risarcimento danno da sinistro stradale
Conclusioni:
Parte appellante nel riportarsi al contenuto dei precedenti scritti difensivi, da intendersi in questa sede interamente trascritti, concludono come da atto di citazione in appello.
Allianz S.p.A. nel riportarsi al contenuto dei precedenti scritti difensivi, da intendersi in questa sede interamente trascritti, ribadite tutte le eccezioni e opposizioni anche istruttorie, conclude come in comparsa di costituzione e risposta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su conclusioni nuove e/o diverse da quelle ritualmente dedotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello che in calce reca la data del 22 ottobre 2016, IO
ES, con più e articolati motivi di censura, aveva a dolersi della sentenza n. 51/2016 resa dal Giudice di Pace di San Miniato (PI), pubblicata in data 23 marzo 2016, sentenza che, nel definire il giudizio rubricato al n. 989/2013, introdotto da essa stessa appellante, al tempo deducente attrice, aveva soltanto parzialmente accolto le di lei pretese.
Il fatto dal quale tutto muove è quello risalente all'1 marzo 2013, a quando, NA SA, alla guida del veicolo della propria madre, IO ES (attrice nel giudizio istaurato avanti al primo giudice), rimaneva coinvolta in un incidente in località San Romano
Montopoli Val D'Arno, all'altezza del civico 20 di via Gramsci;
specificamente, nell'occasione, NA SA si trovava a percorrere l'ora detta via Gramsci con direzione via Matteotti, quando veniva a scontrarsi con l'auto condotta da CO NE, che – stando, ancora, alla ricostruzione che dell'accaduto ne fa l'appellante – avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia (quella in cui circolava NA SA), dando, così, causa allo scontro, tanto che poi, in conseguenza di ciò, la sua (della ES) auto, nell'occasione pagina 2 di 11
condotta dalla figlia (NA SA) sarebbe stata sbalzata addosso ad altro veicolo che era lì, nei pressi, fermo in sosta.
Approdando qui innanzi IO ES ha sostenuto una responsabilità esclusiva di
CO NE, conducente la IA DA targata EJ766MV di proprietà della La IE
D'LO Soc. Coop. sociale, assicurata per la r.c. auto con Allianz S.p.A. chiedendo, quindi, la condanna solidale di tutte le parti appellate ed evocate in causa, - e, dunque, di
CO NE, della La IE D'LO soc. coop sociale e di Allianz RA
S.p.A. - a pagare quanto a lei (appellante) dovuto a titolo di risarcimento per i danni subiti, al netto di quanto già corrispostole in esecuzione della sentenza appellata, con, a seguire, condanna delle medesime parti convenute, a pagare le spese di tutt'e due i gradi del giudizio, se del caso, preliminarmente, dando corso all'assunzione delle prove richieste e non ammesse, quindi, se del caso, espletando la CTU modale, già domandata in primo grado e, però, non ammessa.
-.-.-.-.-.-
Più nel dettaglio, con l'atto introduttivo del primo grado, IO ES aveva domandato accertarsi, con riferimento al sinistro di cui già più sopra si è fatto cenno, una responsabilità esclusiva della conducente la IA DA (e, quindi, di CO NE) e solo in via meramente residuale, e per mero tuziorismo difensivo, accertarsi una responsabilità concorrente dei due veicoli (del proprio e del veicolo antagonista) nella misura del 20% e dell'80%, nel senso di dichiarare una responsabilità propria (o meglio della conducente, SA, la propria auto) della misura percentuale del 20% ed una concorrente e prevalente responsabilità dell'altra parte della misura percentuale dell'80%.
In punto di quantum, la pretesa originaria era di € 8.000,13 oltre accessori, poi, modificata,
a seguito di talune contestazioni delle controparti (afferenti al valore dell'auto di lei attrice ante sinistro) sino ad € 5.105,00 (pari alla risultante della sommatoria di € 4.500,00 corrispondente al valore del veicolo ante sinistro, di € 302,50 pagati per le spese di rottamazione e di € 302,50 pagati per le spese del soccorso stradale).
Avanti al Giudice di Pace di San Miniato, CO NE, seppure ritualmente raggiunta dalla notificazione dell'atto introduttivo, rimaneva contumace, mentre si costituivano La
IE d'LO Soc. Coop. Soc. (proprietaria della IA DA) e Allianz RA
S.p.A. (la società assicuratrice per la r.c. auto);
contestavano legittimità e fondatezza delle pagina 3 di 11
richieste svolte da IO ES sostenendo, per contro, una responsabilità concorrente di entrambe le auto coinvolte “... dal momento che le stesse si erano (sono) scontrate al centro della carreggiata”, allegando, altresì, di avere già corrisposto, la
Allianz RA S.p.A., a parte attrice la somma di euro 2.250,00, ritenendo siffatto importo (per vero, accettato dall'odierna attrice soltanto in acconto sul maggior avere) satisfattivo delle pretese attoree delle quali, domandando, pertanto, il rigetto delle domande svolte, con vittoria di spese e onorari del giudizio.
Istauratosi il contraddittorio sulle posizioni delle parti così come sopra brevemente compendiate, si dava corso all'istruttoria del caso, assumendo le dichiarazioni dei testi ammessi, non espletando, però, CTU, seppure richiesta da parte attrice.
All'esito, il procedimento veniva definito con sentenza n. 51/2016, per il tramite della quale risultava accertata una responsabilità concorrente al 50% dei due veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, con, a seguire, condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 251,25, pari al residuo ancora dovuto dopo la corresponsione della somma di euro 2.250,00 da parte della compagnia
(così da raggiungere, con i 251,25 euro, il 50% della somma dovuta corrispondente all'accertata misura della responsabilità della convenuta), oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, con compensazione integrale delle spese di lite, motivando, specificamente, sul punto, col rilevare che parte attrice aveva formulato, originariamente, una domanda risarcitoria per € 8.000,13, vedendosi, poi, accolta la sua domanda per il minor importo di € 251,25, rimanendo, tra l'altro, soccombente rispetto alla richiesta di accertamento della responsabilità della conducente la propria auto in misura non superiore alla quota percentuale del 20%.
Da, qui, pertanto, il giudizio d'appello (quello nel quale ci troviamo a discutere) introdotto con atto datato 22.10.2016, in seno al quale IO ES ha, testualmente, domandato che l'adito Tribunale ravvisata l'ammissibilità dell'atto di appello, definitivamente
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