Trib. Palermo, sentenza 04/11/2024, n. 5285

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 04/11/2024, n. 5285
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5285
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa G G Presidente dr.ssa M M Giudice dr.ssa S M Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8597 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. B M, per mandato in atti;

– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. A C, per mandato in atti;

– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
interveniente necessario –
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/06/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1


MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo premesso di aver contratto a Parte_1
Palermo il 17.07.2010 con matrimonio dal quale è nata a Controparte_1
Palermo il 23.05.2012 la figlia , ha chiesto a questo Tribunale, a seguito Per_1 dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi autorizzato il 9.12.2019 dal Procuratore della Repubblica, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'affidamento con- diviso della minore ad entrambi i genitori, con previsione a suo carico dell'obbligo di versare un assegno di euro 200,00 a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. La , costituitasi in giudizio con memoria depositata il CP_1
27/07/2022, ha aderito alla domanda di divorzio e ha chiesto di disciplinare il diritto di visita del padre con la figlia secondo modalità differenti rispetto a quelle sollecitate dal ricorrente, mantenendo a carico di quest'ultimo
l'obbligo di corrisponderle l'importo di 250,00 euro mensili per la minore, ol- tre al 50% delle spese straordinarie, di percepire per intero l'assegno unico erogato dall' e di disporre che i genitori comunichino con la minore a CP_2 mezzo del telefono cellulare in uso alla predetta “demandando alle sole esi- genze della minore i rapporti tra gli stessi”.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza pre- sidenziale del 9/09/2022, il Presidente f.f., con ordinanza emessa in pari da- ta rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei se- guenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
osservato che, nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve esse- re previsto un regime di affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...]
Palermo il 23/05/2012, con previsione del domicilio prevalente presso l'abita- zione materna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e te- nere con sé la predetta minore, in attesa degli esiti del prosieguo del giudizio, fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità indica- te nella separazione;
ritenuto – allo stato ed in attesa che l'istruttoria fornisca un riscontro proba-

- 2 - torio alle affermazioni delle parti – che tanto con riguardo al contributo ordina- rio, dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento indiretto della fi- glia minore, quanto per il contributo al pagamento delle spese straordinarie, vadano anche in questo caso confermate le condizioni previste dalla separa- zione, precisato in ordine all'assegno unico universale che, in mancanza di ac- cordo, questo sarà attribuito ai genitori nella misura prevista dalla legge;
rilevato che tra la coppia genitoriale sussiste un rapporto conflittuale tale da potere potenzialmente compromettere la serenità ed il benessere della figlia minore;
considerata, pertanto, la necessità di un intervento di sostegno alla coppia genitoriale. (…) dispone, inoltre, l'affidamento del nucleo familiare al Consultorio familiare competente per territorio in base al luogo di residenza della minore Per_2

, nata il [...] (convivente con la madre, , in Pa-
[...] Controparte_1 lermo alla Via Sacra Famiglia n. 24), per attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali (…)”.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti essendo state respinte le ulteriori richieste istruttorie articolate dalle parti, in quanto, in parte, inammissibili e in altra parte superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 9.10.2023 con la quale
è stata, altresì, formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c.
, che non è stata, tuttavia accettata dalle parti).
Infine, all'udienza del 3/06/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.


4. Sulla domanda di divorzio

A seguito della emissione, in data 21.12.2022, della sentenza non definiti- va n. 5459/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle medesime formulate.
- 3 -

5. Provvedimenti nell'interesse della prole

Ciò posto, venendo ai provvedimenti da adottare nell'interesse della figlia,
, nata a [...] il [...], deve rilevarsi che nello specifico non Per_1 sussistono ragioni ostative alla conferma dell'affidamento condiviso ad en- trambi i genitori, con la previsione della domiciliazione prevalente presso
l'abitazione materna, in conformità a quanto già stabilito nell'accordo di ne- goziazione assistita e concordemente richiesto da entrambe le parti anche nel presente giudizio.
Per quanto attiene, invece, al regime di frequentazione tra la figlia e il sig.
, con precipuo riguardo ai tempi di permanenza presso la sua dimo- Pt_1 ra, sia il ricorrente che la resistente hanno sollecitato la modifica degli ac- cordi intervenuti in sede di separazione, oggetto di conferma con l'ordinanza presidenziale del 9.9.2022.
Infatti, per un verso, il ricorrente ha lamentato l'eccessiva rigidità e ostilità manifestata dalla resistente rispetto alla relazione genitoriale del padre con la figlia, mentre, per altro verso, ha dedotto di non aver Controparte_1 mai in alcun modo limitato il rapporto di con il sig. , sia rispetto Per_1 Pt_1 agli incontri che alle comunicazioni telefoniche e, dal canto suo, ha stigma- tizzato l'atteggiamento, a suo dire, molesto e sgradevole assunto nei suoi ri- guardi dalla controparte che avrebbe ostacolato i contatti telefonici con la fi- glia durante la permanenza presso l'abitazione paterna.
Proprio in considerazione della elevata conflittualità tra le parti con la ri- chiamata ordinanza presidenziale del 9/09/2022 è stato conferito incarico al
Consultorio familiare competente per territorio di svolgere una “attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali”.
Dalla prima relazione del 14.12.2022 del Consultorio è invero emerso che
Questa forte conflittualità ha coinvolto , la quale
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