Trib. Trieste, sentenza 11/11/2024, n. 181

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 11/11/2024, n. 181
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 181
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N.R.G. 2678/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice relatore
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.09.2024 da
1) Parte_1
Nato a Napoli il 09.05.1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. Maria Grazia Tedesco presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Trieste il 22.02.1974 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]2 con l'Avv. Maria Grazia Tedesco presso la quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il giorno 7 luglio 2007 (atto n. 109, parte 2, serie A, anno 2007).


In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...];
Persona_1
- , nato a [...] l'[...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;

2) disporre l'assegnazione della casa coniugale al signor e ciò per il tempo necessario Parte_4
a completare il trasferimento immobiliare con il quale la signora ede al marito l'integrale proprietà Pt_2 della casa coniugale, come previsto al successivo punto 9) delle condizioni di separazione consensuale;

3) affido condiviso a entrambi i coniugi dei figli minori e la cui residenza rimarrà Per_1 Pt_3 identificata in quella della casa coniugale sita a Trieste in via Costalunga n. 84/2 che, con il presente atto, diverrà di proprietà esclusiva del signor Parte_4
4) salvo diverso accordo tra i genitori, i figli minori e trascorreranno con ciascun genitore
Per_1 Pt_3 fine settimana alternati da venerdì pomeriggio, indicativamente alle ore 16:00 fino a domenica sera, dopo cena (indicativamente alle ore 21.30). Poiché l'attività del signor comporta turni di lavoro, i Parte_4 coniugi convengono che in base ai turni del padre, e dovranno trascorrere tre/quattro
Per_1 Pt_3 giorni consecutivi infrasettimanali con ciascun genitore, fermi i fine settimana come sopra indicato. Nel periodo estivo, ciascuno dei due genitori trascorrerà con e tre settimane anche non
Per_1 Pt_3 consecutive da concordare entro due settimane prima delle rispettive vacanze. I figli minori, inoltre, trascorreranno con la madre e il padre metà delle vacanze invernali, ricomprendendo ad anni alterni la vigilia di Natale, il 25 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio e il 6 gennaio. In base ai turni di lavoro del padre, e trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali e alterneranno
Per_1 Pt_3 tra loro i ponti e le festività scolastiche;

5) in considerazione del collocamento sostanzialmente paritario dei minori e della coincidenza di reddito tra i coniugi, ciascun genitore provvederà direttamente alle necessità dei figli per il periodo di permanenza degli stessi presso di sé, mentre i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie per
e come da Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Per_1 Pt_3 avvocati di Trieste in data 18.05.2015;

6) i
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi