Trib. Bari, sentenza 12/11/2024, n. 4335

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 12/11/2024, n. 4335
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4335
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo



TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al n. 1387/2023 del Registro Generale e promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. GAMMAROTA Roberto Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
, in persona del Dirigente pro tempore, con il procuratore dott. Controparte_2 [...]

Per_1
Resistente
Oggetto: carta docente;

*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 2.02.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere docente precario in servizio alle dipendenze del in quanto titolare di contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta per i periodi e negli anni scolastici di seguito riportati:
a.s. 2020/2021: dal 4/11/2020 al 30/06/2021;

a.s. 2021/2022: dal 21/09/2021 al 31/08/2022.
Lamentava di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione del bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato), destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
1
Denunziando la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e la violazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per le annualità sopra indicate, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e condannarsi, in subordine anche a titolo risarcitorio, il resistente alla corresponsione alla parte ricorrente CP_1 dell'importo nominale di Euro 1.000,00, oltre ad interessi sino al soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi.
Si costituiva il resistente contestando gli avversi assunti ed eccependo, in via preliminare CP_1 di merito, la prescrizione quantomeno parziale del diritto;
in ogni caso, evidenziava l'infondatezza della domanda, attesa la vincolatività della normativa applicata di riconoscimento del diritto alla
c.d. carta docenti esclusivamente agli insegnanti di ruolo, nonché l'incomparabilità delle posizioni;
concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato, alla stregua delle condivisibili argomentazioni di cui ai precedenti di Sezione del Tribunale di Bari di seguito riportate (cfr., tra le altre, Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, dott. De Giorgi, sentenza n. 3608/2023 del 18/12/2023).
Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La disciplina del bonus in esame è contenuta nell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13 luglio 2015 a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per
2 quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,…., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari
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