Trib. Palermo, sentenza 27/06/2024, n. 2994
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Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro Sentenze Lavoro
Cron.__________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della F.A.
_________________ discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 7184/2023 e 7228/2023 del Ruolo Generale _____________________________ ____________________________ vertenti
TRA per _____________________________ SU RO (Avv. Giuseppe Abbagnato) ___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
INPS (Avv.ti Stefania Sotgia, Alessandro Doa, Marina Olla e Laura Furcas )
resistente
MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DEL 27/06/2024, DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara legittima la revoca del reddito di cittadinanza e condanna la ricorrente alla restituzione della somma di €. 5.397,27 ricevuta da marzo 2022 a novembre
2022;
◊ rigetta la domanda di reddito di cittadinanza nulla sulle spese.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 06/06/2023 iscritto al n. 7184/2023 R.G., parte ricorrente, conveniva in giudizio l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datato 09 marzo
2023 che disponeva la revoca del beneficio Reddito di Cittadinanza in suo favore e pertanto annullare detto provvedimento e per l'effetto, “Ritenere e dichiarare che nessuna somma deve essere restituita all'INPS dalla sig.ra RO CA, a titolo di indebito sul reddito di cittadinanza, per il periodo marzo 2022 – novembre 2022”.
Deduceva che, a seguito della presentazione di regolare istanza datata 23/02/2022 di cui al prot. INPS RDC – 2022- 5333217 (All. resistente), le veniva riconosciuto il suddetto beneficio e regolarmente erogato da marzo 2022 a novembre 2022, ma, lo
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stesso, veniva revocato per presunta omessa dichiarazione in domanda della presenza di componenti condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i reati di cui all'art.7, c.3, D.L. n.4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e succ. modifiche come da provvedimento Inps datato 09/03/2023 (All. produzione
INPS).
Deduceva altresì che la revoca del beneficio RDC fosse da imputare ad un mero errore poiché “Per quanto riguarda la tesi dell'Istituto, di un componente del nucleo familiare condannato, negli ultimi dieci anni, per un reato di cui all'art. 7, c. 3, D.L.
4/19, non è dato comprendere di cosa si tratta”.
Instauratosi il contraddittorio, l'Istituto costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso.
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Con successivo ricorso depositato il 06/06/2023 iscritto al n. 7228/2023 R.G., parte ricorrente, conveniva in giudizio l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del beneficio Reddito di Cittadinanza e per l'effetto, “Ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra RO CA alla prestazione Reddito di cittadinanza, prevista dall'art. 1 del D.L. 4/19, così come convertito dalla L. 26/19 e condannare l'Istituto previdenziale al riconoscimento della prestazione assistenziale sin dalla data della domanda”.
Deduceva che, a seguito della presentazione di regolare istanza datata 28.12.22 di cui al prot. INPS RDC – 2022- 6789696 (All. 1 del ricorrente), le veniva negato il beneficio con la seguente motivazione: “numero dei soggetti, indicati da MIG, condannati per i reati di cui all'art. 7, c. 3, D.L. 4/19, convertito in L. 26/19 e succ. mod., superiore al numero dei soggetti indicati in domanda”. (all. 2 produzione del ricorrente).
Deduceva che il diniego del beneficio RDC fosse da imputare ad un mero errore poiché
“Per quanto riguarda la tesi dell'Istituto, di un componente del nucleo familiare condannato, negli ultimi dieci anni, per un reato di cui all'art. 7, c. 3, D.L. 4/19, non è dato comprendere di cosa si tratta”.
Instauratosi il contraddittorio, l'Istituto costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso e precisava che “In domanda la richiedente indica la presenza di soggetto detenuto.”
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Riunite le cause, istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, viene decisa all'udienza odierna.
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Dai documenti allegati risulta che nella domanda datata 23/02/2022 di cui al prot.
INPS RDC – 2022- 5333217 la ricorrente ha indicato che un componente della famiglia adulto al momento della domanda, si