Trib. Messina, sentenza 23/09/2024, n. 1673

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 23/09/2024, n. 1673
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 1673
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 775/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Augusta (SR) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Lucia Di Fazio che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 dell'avv. Arturo Merlo che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: impiego pubblico privatizzato – retribuzione di posizione variabile e di risultato dirigenti medici.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 febbraio 2018 adiva questo giudice del lavoro CP_2
e, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' quale dirigente medico specialista Parte_2
in Chirurgia Generale dal 16 settembre 1999 all'agosto 2012 e di aver sempre svolto di fatto funzioni
di natura professionale di alta specializzazione di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica
e di controllo”, seppur in assenza del conferimento di incarichi dirigenziali formali da parte dell' nonché di aver già ottenuto con sentenza n. 1469/2017 emessa da questo Ufficio CP_1
l'accertamento del proprio diritto a tale conferimento e la condanna della stessa al pagamento in proprio favore della somma di 31.996,20 euro a titolo di risarcimento del danno parametrato alla retribuzione di posizione di livello aziendale per i periodi dicembre 1998 e gennaio 2002-maggio
2010, ne chiedeva ora la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di 6.185,40 euro, oltre interessi
e rivalutazione, a titolo di retribuzione di posizione per le funzioni dirigenziali di fatto espletate successivamente dal 1 giugno 2010 al 31 luglio 2012, ovvero al risarcimento del danno patrimoniale
parametrato sulla stessa, nonché al pagamento della retribuzione di risultato per il medesimo periodo;
chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla rideterminazione del TFR e della pensione in relazione a tali maggiori somme.
Nella resistenza dell' sostituita l'udienza del 17 settembre 2024 dal deposito telematico CP_1
di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che a norma dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 (che riprende il testo dell'abrogato art. 24 d.lgs. n. 29/1993) la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata dalla contrattazione collettiva per l'area dirigenziale, con la specifica previsione che il trattamento economico accessorio è correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti.
L'art. 4 del medesimo decreto dispone che la graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale, per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal presidente del Consiglio dei ministeri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
Con specifico riferimento alla dirigenza sanitaria, l'art. 51 c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 prevede che la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione ex art. 24 d.lgs. n. 29/1993 viene determinata direttamente dalle aziende sanitarie o dagli enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502/1992, dalle leggi regionali di organizzazione
e dagli eventuali atti di indiritto e coordinamento del Ministero della Sanità.
Essa viene effettuata sulla base dei criteri individuati nel comma 2 del predetto art. 51, tra cui
complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna”, “grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata”, “importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge”, “svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali”, “affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente”.
Le aziende e gli enti attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale, in base a tale graduazione, un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 56 e 57;
a parità di struttura organizzativa e
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