Trib. Torino, sentenza 12/07/2024, n. 4000
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Testo completo
N. R.G. 7025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A N ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7025/2024 promossa da:
[CUI , nato in Perù il 27 giugno 1984 Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. M C
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore – rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
CP_1
RESISTENTE
Causa avente ad oggetto: annullamento del provvedimento di espulsione N. 277/24, emesso dal
Prefetto della Provincia di in data 8 aprile 2024 CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
AUDANTE ha così concluso: dichiararsi cessata la materia del contendere Pt_1
: dichiararsi cessata la materia Controparte_1
del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Il ricorso ha ad oggetto un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino in data 8.4.2024.
Nella motivazione del decreto di espulsione impugnato si evidenzia che la di ha CP_1 CP_1
rifiutato il rilascio di permesso di soggiorno in data 10.7.2023, con atto notificato in data
4.4.2024.
Nel ricorso si lamenta che il decreto di espulsione sarebbe illegittimo risultando pendente una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non risultando notificato al ricorrente alcun provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
La connessione tra la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno e la richiesta di annullamento del decreto di espulsione (della cui trattazione sarebbe competente il giudice di pace ex art. 18
d.lgs. n. 150/2011) ha giustificato sin dalla fase cautelare il radicamento della competenza della sezione specializzata istituita presso il Tribunale ordinario ex art. 669 ter, co. 2, c.p.c. e venendo potenzialmente in rilievo una serie di questioni relative al rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (con conseguente vis attractiva in favore della competenza del Tribunale ordinario) [cfr. al riguardo, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18622 del 13/07/2018, Rv. 649650 – 01].
Sennonché – recependo le concordi conclusioni delle parti – si deve dichiarare la cessata materia del contendere. Infatti, la PA ha annullato in via di autotutela il provvedimento impugnato con decreto del 7 maggio 2024 (come risulta dalla produzione allegata dalla resistente alla comparsa di costituzione).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite (non essendo stata chiesta condanna alle spese da alcuna delle parti processuali) e risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A N ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7025/2024 promossa da:
[CUI , nato in Perù il 27 giugno 1984 Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. M C
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore – rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
CP_1
RESISTENTE
Causa avente ad oggetto: annullamento del provvedimento di espulsione N. 277/24, emesso dal
Prefetto della Provincia di in data 8 aprile 2024 CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
AUDANTE ha così concluso: dichiararsi cessata la materia del contendere Pt_1
: dichiararsi cessata la materia Controparte_1
del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Il ricorso ha ad oggetto un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino in data 8.4.2024.
Nella motivazione del decreto di espulsione impugnato si evidenzia che la di ha CP_1 CP_1
rifiutato il rilascio di permesso di soggiorno in data 10.7.2023, con atto notificato in data
4.4.2024.
Nel ricorso si lamenta che il decreto di espulsione sarebbe illegittimo risultando pendente una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non risultando notificato al ricorrente alcun provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
La connessione tra la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno e la richiesta di annullamento del decreto di espulsione (della cui trattazione sarebbe competente il giudice di pace ex art. 18
d.lgs. n. 150/2011) ha giustificato sin dalla fase cautelare il radicamento della competenza della sezione specializzata istituita presso il Tribunale ordinario ex art. 669 ter, co. 2, c.p.c. e venendo potenzialmente in rilievo una serie di questioni relative al rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (con conseguente vis attractiva in favore della competenza del Tribunale ordinario) [cfr. al riguardo, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18622 del 13/07/2018, Rv. 649650 – 01].
Sennonché – recependo le concordi conclusioni delle parti – si deve dichiarare la cessata materia del contendere. Infatti, la PA ha annullato in via di autotutela il provvedimento impugnato con decreto del 7 maggio 2024 (come risulta dalla produzione allegata dalla resistente alla comparsa di costituzione).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite (non essendo stata chiesta condanna alle spese da alcuna delle parti processuali) e risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
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