Trib. Rimini, sentenza 14/02/2024, n. 49
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Testo completo
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. L A' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 715/2023 promossa da:
Parte 1 Codice Fiscale 1 () rappresentato e difeso (C.F. dall'avv. G V del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Rimini in via Gambalunga n. 85;
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F./P.IVA: P.IVA 1 ) in persona del Controparte 1 legale rappresentante pro tempore con sede legale a Rimini in Via Dello Stambecco n. 4/A
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. Parte 1 conveniva in giudizio l'ex datrice di lavoro Controparte_1 er il pagamento di differenze retributive.
Deduceva la parte ricorrente di avere svolto attività lavorativa di natura subordinata in favore della società convenuta nel periodo 22\03\2022- 11\10\2022 con la qualifica di operaio e la mansione di Idraulico inquadrato al livello D2-B2 del Organizzazione_1
[...] senza percepire il dovuto compenso quantificato in € 5.885,69 ( di cui €
1.164,76 a titolo di TFR) relativo alla mansione da sempre effettivamente espletata di Idraulico inquadrato al Livello B2 del Org_1
[...] in qualità di "Responsabile Tecnico"
La società convenuta, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, e pertanto era dichiarata contumace.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale, la domanda è risultata fondata e merita accoglimento.
La parte ricorrente, gravata dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la completa produzione documentale allegata al ricorso (