Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/04/2024, n. 610

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/04/2024, n. 610
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 610
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 12 aprile 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2700/2022 la seguente
S E N T E N Z A

tra IE OC, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Nobile, con cui elettivamente domicilia in Bovalino Marina (RC), alla via Privata Schirripa n. 5, giusta procura in atti;

-ricorrente-

contro

I.N.P.S.
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
Angelo Labrini;
Ettore Triolo;
Dario Adornato e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;

-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 13 giugno 2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000071091, notificatagli dall'INPS in data 25.05.2022, per l'importo complessivo di € 19.006,60 a titolo di sanzione amministrativa, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi
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indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, deduceva la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto nonché l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto. Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, la illegittimità e/o nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000071091 (prot. INPS.6700.06/05/2022.0213556), notificata al ricorrente in data 25.5.2022, con la quale l'INPS ha ingiunto al signor ER OC il pagamento della somma di euro 19.006,60 (di cui euro 6,60 a titolo di spese di notifica) quale sanzione amministrativa, ex lege n. 689/1981, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2012;
2) Per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione sopra descritta
”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l'INPS che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del Giudice adito nonché la corretta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza di ingiunzione impugnata. Rilevava, inoltre, la mancata maturazione della prescrizione del credito anche in virtù della sospensione disposta durante il periodo emergenziale Covid-19. Rappresentava, infine, di aver provveduto a rideterminare in via di autotutela le sanzioni amministrative applicate, conformemente alle intervenute precisazioni ministeriali, ora ridotte e adeguate secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma della ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rettificato. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
********* 1. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'INPS. Invero, nella fattispecie in esame la competenza territoriale è regolata dall'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, a cui rinvia l'art. 22 della L. n. 689/1981, il quale dispone che “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”. Ciò posto, com'è noto, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, per gli illeciti di tipo omissivo (mancato versamento delle ritenute previdenziali datori di lavoro), la violazione, in accordo ai principi generali dell'ordinamento, si consuma nel luogo in cui si verifica il vulnus conseguente all'inerzia del soggetto agente.
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Nella fattispecie in esame, la competenza territoriale, quindi, è determinata dal luogo in cui il versamento si sarebbe dovuto effettuare nel termine stabilito, coincidente con l'ufficio INPS presso il quale è aperta la posizione assicurativa del datore di lavoro e presso il quale dovevano essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi. La condotta omissiva formante oggetto della contestata violazione non può, pertanto, ritenersi consumata nel luogo di residenza del trasgressore.
Infatti, secondo i criteri elaborati in passato dalla giurisprudenza penale
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. con modd. in L. n. 638 del 1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi;
luogo che, in applicazione dell'art. 1182, comma secondo, cod. civ., secondo il quale le
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