Trib. Napoli, sentenza 06/05/2024, n. 4719
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Testo completo
n. 20007/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. C H Presidente Rel dott. I C Giudice dott. O M Gdice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20007 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità vertente
TRA
n.q. di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
n. a Lacco Ameno il 16.7.2007, rappresentata e difesa giusta Persona_1
procura in atti, dall'avv. IACONO ANTONIO presso cui elettivamente domicilia in
Napoli Viale Michelangelo n. 65;
ATTRICE contro
n. a Lacco Ameno il 20.1.1945 e Controparte_1
n. a Ischia il 18.5.72 – rappresentate e difese in virtù di procura Controparte_2
in atti dagli avv.ti ELENA MARIA NONNO e avv. NONNO UGO presso cui elettivamente domiciliano in FORIO (NA) Via Casa Patalano n. 5;
pagina 1 di 10
CONVENUTE
n. a Ischia il 22.4.1971 quale figlio ed erede di CP_3 Persona_2
(deceduto l'8.8.2010) elettivamente domiciliato in Forio (NA) alla via Casa Patalano n.
5 presso lo studio degli avv.ti UGO NONNO ed ELENA MARIA NONNO che lo rappresentano giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori in sostituzione del precedente difensore avv. Giuseppe Di Meglio presso cui elett.te domiciliava in Ischia alla via Osservatorio n. 40 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
n. ad Ischia il 6.2.70, quale figlio ed erede di CP_4 Persona_2
CONVENUTO CONTUMACE
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbale di udienza.
Il PM come da richieste in atti: il Tribunale accolga la domanda di riconoscimento di paternità di in favore di CP_5 Persona_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato madre esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul minore n. a Lacco Ameno il 16.7.2007, premesso fra Persona_1
l'altro che: dalla relazione sentimentale intercorsa dall'agosto 2005 con il signor n. a Persona_2
Ischia il 24.6.1943, coniugato, deceduto improvvisamente in data 8 agosto 2010, era nato il 16 luglio 2007, dopo una precedente gravidanza attribuita sempre Persona_1
al he non aveva avuto esito positivo;
Per_2
pagina 2 di 10
che il non si determinava al riconoscimento e l'istante interrompeva la relazione e Per_2
per circa un anno e mezzo non si era più incontrata con il padre di suo figlio, se non in rare occasioni in cui veniva incaricata dal per interventi di pulizia in immobili Per_2
dove la sua ditta aveva svolto lavori edili;
che dopo tale periodo l'istante contattava il per invitarlo a dare un contributo Per_2
economico e lo stesso su richiesta, provvedeva, fin quando in vita, con accrediti mensili di euro 400,00 sulla Postepay dell'istante;
che al compimento dei tre anni di essendo venuto a conoscenza del desiderio Per_1
del bambino, gli regalava una bicicletta;
evidenziava il diritto del minore ad essere riconosciuto figlio naturale del Persona_2
con le conseguenze sulla successione ereditaria nel patrimonio dello stesso di cui elencava i beni immobili;
Conveniva le parti in epigrafe e concludeva chiedendo: “1) dichiararsi il minore
[...]
nato in Lacco Ameno il 16 luglio 2007 figlio naturale del signor Per_1 Persona_2
nato ad Ischia 24 giugno 1943 deceduto in Lacco Ameno in data 8 agosto 2010;
2) dichiararsi che il minore ha sui beni relitti del signor diritti successori pari a Per_2
quelli di ciascun figlio legittimo;
3) Sentir quindi determinare l'entità astratta della quota ereditaria da attribuire al minore e attribuire allo stesso la quota ad egli spettante sulla massa ereditaria relitta da 4) sentir condannare i convenuti ciascuno Persona_3
per la propria quota a versare al minore la quota del corrispettivo dell'alienazione dei beni già appartenuti al signor pari alla quota ereditaria al minore Persona_2
spettante”.
Si costituivano il 5.10.16 le convenute e Controparte_1 CP_2
(moglie e figlia del che resistevano alla domanda di cui
[...] Persona_2
chiedevano il rigetto, non opponendosi all'esame del dna e prestando Controparte_2
il consenso a sottoporsi al test, all'esito della verifica dell'attendibilità delle deduzioni attoree. Concludevano come in atti.
Veniva disposta la rinnovazione della notifica alle parti non costituite.
pagina 3 di 10
Successivamente la procedura era riassegnata alla scrivente relatrice unitamente al ruolo.
In data 26.03.2018 si costituiva che deduceva e concludeva come CP_3
in atti.
Veniva reiteratamente disposta, per i motivi di cui ai verbali di udienza da intendersi qui riportati, la rinnovazione della notifica al non costituito. CP_4
All'udienza del 7.02.2019 il G.I. dichiarava la contumacia di CP_4
All'esito dei termini 183 c 6 cpc, disattese le richieste di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. C H Presidente Rel dott. I C Giudice dott. O M Gdice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20007 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità vertente
TRA
n.q. di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
n. a Lacco Ameno il 16.7.2007, rappresentata e difesa giusta Persona_1
procura in atti, dall'avv. IACONO ANTONIO presso cui elettivamente domicilia in
Napoli Viale Michelangelo n. 65;
ATTRICE contro
n. a Lacco Ameno il 20.1.1945 e Controparte_1
n. a Ischia il 18.5.72 – rappresentate e difese in virtù di procura Controparte_2
in atti dagli avv.ti ELENA MARIA NONNO e avv. NONNO UGO presso cui elettivamente domiciliano in FORIO (NA) Via Casa Patalano n. 5;
pagina 1 di 10
CONVENUTE
n. a Ischia il 22.4.1971 quale figlio ed erede di CP_3 Persona_2
(deceduto l'8.8.2010) elettivamente domiciliato in Forio (NA) alla via Casa Patalano n.
5 presso lo studio degli avv.ti UGO NONNO ed ELENA MARIA NONNO che lo rappresentano giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori in sostituzione del precedente difensore avv. Giuseppe Di Meglio presso cui elett.te domiciliava in Ischia alla via Osservatorio n. 40 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
n. ad Ischia il 6.2.70, quale figlio ed erede di CP_4 Persona_2
CONVENUTO CONTUMACE
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbale di udienza.
Il PM come da richieste in atti: il Tribunale accolga la domanda di riconoscimento di paternità di in favore di CP_5 Persona_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato madre esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul minore n. a Lacco Ameno il 16.7.2007, premesso fra Persona_1
l'altro che: dalla relazione sentimentale intercorsa dall'agosto 2005 con il signor n. a Persona_2
Ischia il 24.6.1943, coniugato, deceduto improvvisamente in data 8 agosto 2010, era nato il 16 luglio 2007, dopo una precedente gravidanza attribuita sempre Persona_1
al he non aveva avuto esito positivo;
Per_2
pagina 2 di 10
che il non si determinava al riconoscimento e l'istante interrompeva la relazione e Per_2
per circa un anno e mezzo non si era più incontrata con il padre di suo figlio, se non in rare occasioni in cui veniva incaricata dal per interventi di pulizia in immobili Per_2
dove la sua ditta aveva svolto lavori edili;
che dopo tale periodo l'istante contattava il per invitarlo a dare un contributo Per_2
economico e lo stesso su richiesta, provvedeva, fin quando in vita, con accrediti mensili di euro 400,00 sulla Postepay dell'istante;
che al compimento dei tre anni di essendo venuto a conoscenza del desiderio Per_1
del bambino, gli regalava una bicicletta;
evidenziava il diritto del minore ad essere riconosciuto figlio naturale del Persona_2
con le conseguenze sulla successione ereditaria nel patrimonio dello stesso di cui elencava i beni immobili;
Conveniva le parti in epigrafe e concludeva chiedendo: “1) dichiararsi il minore
[...]
nato in Lacco Ameno il 16 luglio 2007 figlio naturale del signor Per_1 Persona_2
nato ad Ischia 24 giugno 1943 deceduto in Lacco Ameno in data 8 agosto 2010;
2) dichiararsi che il minore ha sui beni relitti del signor diritti successori pari a Per_2
quelli di ciascun figlio legittimo;
3) Sentir quindi determinare l'entità astratta della quota ereditaria da attribuire al minore e attribuire allo stesso la quota ad egli spettante sulla massa ereditaria relitta da 4) sentir condannare i convenuti ciascuno Persona_3
per la propria quota a versare al minore la quota del corrispettivo dell'alienazione dei beni già appartenuti al signor pari alla quota ereditaria al minore Persona_2
spettante”.
Si costituivano il 5.10.16 le convenute e Controparte_1 CP_2
(moglie e figlia del che resistevano alla domanda di cui
[...] Persona_2
chiedevano il rigetto, non opponendosi all'esame del dna e prestando Controparte_2
il consenso a sottoporsi al test, all'esito della verifica dell'attendibilità delle deduzioni attoree. Concludevano come in atti.
Veniva disposta la rinnovazione della notifica alle parti non costituite.
pagina 3 di 10
Successivamente la procedura era riassegnata alla scrivente relatrice unitamente al ruolo.
In data 26.03.2018 si costituiva che deduceva e concludeva come CP_3
in atti.
Veniva reiteratamente disposta, per i motivi di cui ai verbali di udienza da intendersi qui riportati, la rinnovazione della notifica al non costituito. CP_4
All'udienza del 7.02.2019 il G.I. dichiarava la contumacia di CP_4
All'esito dei termini 183 c 6 cpc, disattese le richieste di
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