Trib. Pavia, sentenza 04/10/2024, n. 538
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Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 320/2024
Oggi 4 ottobre 2024 innanzi alla giudice M F, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono l'avv. M per parte ricorrente e la dott.ssa L R per parte resistente. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti. L'avv. M chiede che sia applicato l'art. 12 del d.l. n. 131/24 del 16 settembre 2024, che ha raddoppiato la misura risarcitoria. La giudice autorizza i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e successivamente dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
M F
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro M F pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 320/2024 R.G. promossa da (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Walter M e dell'Avv. F Parte_1 CodiceFiscale_1
Ganci
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio della dott.ssa SARA Controparte_1 P.IVA_1
PUNTI e della dott.ssa FEDERICA LA ROSA RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti del Controparte_1 ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione al risarcimento danno nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, e comunque non oltre la somma di € 25.999,00. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22%, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via definitiva e nel merito
1. Rigettare il ricorso;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in esito al presente giudizio, si chiede di liquidare la somma minore, che risulterà dovuta alla luce delle circostanze del caso concreto e, in particolare, dell'eccepita prescrizione quinquennale;
3. In ogni caso, compensare integralmente le spese di lite in ragione della serialità della vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio è docente di religione cattolica e ha insegnato alle dipendenze del resistente nei Parte_1 CP_1 seguenti anni scolastici:
- a.s. 2005/2006 - contratto dal 01.09.2005 al 31.08.2006 presso la Scuole di Vidigulfo, e ;
Per_1 Per_2
- a.s. 2006/2007 - contratto dal 01.09.2006 al 31.08.2007 presso l'Istituto Comprensivo di Siziano;
- a.s. 2010/2011 - contratto dal 01.09.2010 al 31.08.2011 presso la Scuola di Landriano;
- dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2023/2024, con contratti annuali, dal primo settembre al 31 agosto successivo, presso la Scuola Primaria Statale di Vidigulfo. I predetti rapporti di lavoro risultano dallo stato matricolare della docente (doc. 3 di parte ricorrente e doc. 1 di parte resistente) e dai contratti depositati (sempre doc. 3 di parte ricorrente). Con il ricorso introduttivo di questo giudizio, depositato il 17 febbraio 2024, ha sostenuto Parte_1
l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi e, conseguentemente, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni procurati dal proprio comportamento abusivo. Il , costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la Controparte_1 peculiarità dell'insegnamento della religione cattolica;
in via subordinata ha chiesto che il danno sia liquidato nella misura minima e ha eccepito la prescrizione dei crediti maturati nel decennio anteriore alla notifica del ricorso. La causa, da decidere sulla base dei documenti depositati, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata discussa dai procuratori delle parti all'odierna udienza.
La disciplina normativa applicabile alla controversia Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 158 disp. att. c.p.c. viene di seguito riportata la motivazione, che questa giudice ritiene di condividere integralmente, della recente sentenza richiamata e allegata da parte resistente, pronunciata da altra giudice di questo tribunale in un caso del tutto analogo al presente (sent. n. 115/2023) e già fatta propria da questa stessa giudice in altra pronuncia (sent. n. 384/24).
“Il reclutamento del personale insegnante di religione cattolica, come regolato dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, prevede l'obbligo dell'Amministrazione di indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità delle graduatorie concorsuali, per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti nelle relative dotazioni organiche, determinate in misura pari al 70% dei posti funzionanti, e prevede altresì la possibilità di fare ricorso al contratto a tempo determinato per i posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, la materia è disciplinata dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, che ha istituito i ruoli degli insegnanti di religione cattolica, prevedendo, all'art. 1: “
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il
della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con CP_2 decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive