Trib. Asti, sentenza 15/03/2024, n. 62
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 15/03/2024 nel procedimento portante il n. 232 dell'anno 2023 promosso da
IN NA RI rappresentata e difesa dall'avv.to Piero Gallo parte ricorrente
C O N T R O
I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvia Zecchini parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/03/2023 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3372022002133426000 notificatole il 20/01/2023 per contributi dovuti alla gestione commercianti in relazione al periodo luglio 2015 – dicembre 2020, del quale chiedeva
l'annullamento.
A sostegno della domanda eccepiva la prescrizione della pretesa azionata dall'Istituto previdenziale, contestandone nel merito la fondatezza, stante il difetto dei presupposti previsti dalla legge per la sua iscrizione alla gestione commercianti nel periodo indicato nel titolo opposto;
evidenziava, infatti, di non aver mai preso parte all'attività della società Studio Medico Canalese s.a.s., al contrario gestita in via esclusiva dal direttore sanitario, nonché socio accomandante, e dalla segretaria.
In subordine chiedeva applicarsi il beneficio della riduzione del contributo previdenziale ai sensi dell'art. 59, comma 15, L. n. 449/97. 1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l'I.N.P.S., che sosteneva la legittimità della pretesa creditoria azionata, domandando il rigetto dell'opposizione.
La controversia veniva istruita con il libero interrogatorio della ricorrente;
indi all'odierna udienza di discussione i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * * *
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, l'effetto, accoglimento.
Nel costituirsi in giudizio la difesa dell'Istituto precisa, in primo luogo, che
l'iscrizione dell'opponente alla gestione commercianti è avvenuta d'ufficio all'esito degli accertamenti ispettivi, che avrebbero confermato il pieno coinvolgimento dell'odierna ricorrente nella gestione dell'attività della società Studio Medico
Canalese s.a.s., con compiti di coordinamento e gestione.
1.1. Parte opposta non manca, peraltro, di rimarcare che la qualità di amministratore rivestita dalla ricorrente nell'ambito di una società di persone svolgente attività commerciale giustificherebbe di per sé la presunzione di un apporto di lavoro prevalentemente personale nella realizzazione dell'oggetto sociale e sarebbe quindi elemento sufficiente a legittimare l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria.
2. Tanto premesso in fatto, giova rammentare che l'obbligo di iscrizione degli esercenti attività commerciali all'assicurazione obbligatoria IVS è previsto dall'art. 1, comma 203, della L. 662/1996 che dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 15/03/2024 nel procedimento portante il n. 232 dell'anno 2023 promosso da
IN NA RI rappresentata e difesa dall'avv.to Piero Gallo parte ricorrente
C O N T R O
I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvia Zecchini parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/03/2023 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3372022002133426000 notificatole il 20/01/2023 per contributi dovuti alla gestione commercianti in relazione al periodo luglio 2015 – dicembre 2020, del quale chiedeva
l'annullamento.
A sostegno della domanda eccepiva la prescrizione della pretesa azionata dall'Istituto previdenziale, contestandone nel merito la fondatezza, stante il difetto dei presupposti previsti dalla legge per la sua iscrizione alla gestione commercianti nel periodo indicato nel titolo opposto;
evidenziava, infatti, di non aver mai preso parte all'attività della società Studio Medico Canalese s.a.s., al contrario gestita in via esclusiva dal direttore sanitario, nonché socio accomandante, e dalla segretaria.
In subordine chiedeva applicarsi il beneficio della riduzione del contributo previdenziale ai sensi dell'art. 59, comma 15, L. n. 449/97. 1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l'I.N.P.S., che sosteneva la legittimità della pretesa creditoria azionata, domandando il rigetto dell'opposizione.
La controversia veniva istruita con il libero interrogatorio della ricorrente;
indi all'odierna udienza di discussione i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * * *
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, l'effetto, accoglimento.
Nel costituirsi in giudizio la difesa dell'Istituto precisa, in primo luogo, che
l'iscrizione dell'opponente alla gestione commercianti è avvenuta d'ufficio all'esito degli accertamenti ispettivi, che avrebbero confermato il pieno coinvolgimento dell'odierna ricorrente nella gestione dell'attività della società Studio Medico
Canalese s.a.s., con compiti di coordinamento e gestione.
1.1. Parte opposta non manca, peraltro, di rimarcare che la qualità di amministratore rivestita dalla ricorrente nell'ambito di una società di persone svolgente attività commerciale giustificherebbe di per sé la presunzione di un apporto di lavoro prevalentemente personale nella realizzazione dell'oggetto sociale e sarebbe quindi elemento sufficiente a legittimare l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria.
2. Tanto premesso in fatto, giova rammentare che l'obbligo di iscrizione degli esercenti attività commerciali all'assicurazione obbligatoria IVS è previsto dall'art. 1, comma 203, della L. 662/1996 che dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b)
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