Trib. Roma, sentenza 22/07/2024, n. 12396

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 22/07/2024, n. 12396
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12396
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 7407/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 7407/2021R.G. promossa da:
BOSCH REXROTH OIL CONTROL S.p.A., (C.F. 08352200151), con sede legale in
Nonantola (MO), via Da Vinci, 5, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata
e difesa, giusta delega allegata telematicamente all'atto di citazione, dagli Avv.ti Walter
Limongi, (C.F. [...]), Fabio Ravone, (C.F. [...]) e
Barbara Nigro, (C.F. [...]), del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due sito in Milano, Corso Monforte n. 39
ATTRICE contro
GREEN NETWORK S.p.A. con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 101, C.F. e P.
IVA 07451521004, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Carlo Mirabile, (C.F. [...]), e Prof. Gianluca Brancadoro, (C.F.
[...]), elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Brenta
n. 2/A, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Addizionale all'accisa ex art. 6 D.L. n. 511/1988 – Indebito oggettivo
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa, istanza ed eccezione, così giudicare: In via principale. Accertato e dichiarato, per i motivi dedotti in narrativa, il diritto di parte attrice a chiedere la ripetizione delle somme indebitamente versate a parte convenuta a titolo di addizionale
1
provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, condannare per l'effetto Green Network S.p.A. a corrispondere a Bosch Rexroth Oil Control S.p.A. l'importo di € 152.579,07, oltre interessi, ovvero il diverso importo che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfetario e agli accessori di legge”
per la parte convenuta: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adìto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, contrariis reiectis: a) in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione del credito vantato da Bosch Rexroth Oil Control S.p.A.;

b) sempre in via preliminare, autorizzare Green Network S.p.A. a chiamare in giudizio la
Agenzia delle Dogane e Monopoli, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore per le ragioni esposte in narrativa, previo differimento della prima udienza ex art. 269 c. 2 c.p.c. per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis
c.p.c.
;

c) nel merito in via principale rigettare la domanda di Bosch Rexroth Oil Control S.p.A., in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa;

d) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, quantificare nel pieno contraddittorio tra le parti, anche nei confronti della Agenzia delle Dogane e Monopoli, gli importi oggetto dell'obbligo di restituzione gravante su Green Network S.p.A. in favore di Bosch Rexroth Oil Control S.p.A. e, per l'effetto, accertaree dichiarare che Green Network S.p.A. ha diritto ad ottenere dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli, ex art. 14 T.U.A., il rimborso di quanto eventualmente restituito in favore di Bosch Rexroth Oil Control S.p.A.;
e) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 12/1/2021 la Bosch Rexroth Oil Control S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato
Tribunale la Green Network S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna alla ripetizione di € 152.579,07, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta negli anni 2010 e 2011, vinte le spese di lite.
L'attrice esponeva:
- che tra le parti era intercorso un rapporto di somministrazione di energia elettrica presso le seguenti utenze:
Indirizzo POD n. 1 Nonantola (MO), via Da Vinci, 5 IT001E00 042837 2 Pavullo nel Frignano (MO), via Macchiavelli, 13 IT011E10 500255 3 Pavullo nel Frignano (MO), via Macchiavelli, 14 IT011E10 500271
2
4 Pavullo nel Frignano (MO), via Pico, 2 IT011E10 500228 5 Modena, via Raimondo della Costa, 480 IT011E10 334043 6 Reggio Emilia, via Ragazzi del '99, 39 IT001E00 112667 7 Reggio Emilia, via Bovio, 7 IT001E00 239328 8 Vezzano sul Crostolo (RE), via Artigianale Sedrio, IT001E00 12/A 228211
- che nel biennio 2010 e 2011 la convenuta aveva emesso numerose fatture, tutte regolarmente pagate dall'attrice, che contemplavano, tra le voci di costo, gli importi corrispondenti all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli artt. 52 ss. del D.Lgs.
26/10/1995, n. 504
, introdotta dall'art. 6 del D.L. 28/11/1988, n. 511, convertita dalla L.
27/1/1989, n. 20, corrisposta dall'attrice con il pagamento delle fatture emesse dal fornitore;

- che l'addizionale provinciale all'accisa era stata soppressa, per le Regioni a statuto ordinario, dal 1°/1/2012 e per quelle a statuto speciale - e per le Province Autonome di Trento e Bolzano - dal 1°/4/2012, in virtù, rispettivamente, dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23 e dell'art 4, comma 10 del D.L. 2/3/2012 n. 16, conv. con modif. con la L. 26/4/2012, n. 44;

- che oggetto del giudizio era la domanda di ripetizione di indebito esperita dal consumatore finale nei confronti del fornitore delle addizionali provinciali alle accise sul consumo di energia elettrica, che dovevano rispondere necessariamente a finalità specifiche, come previsto dall'art.
1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione
Europea e che, pertanto, doveva disapplicarsi, per contrasto con l'art. 1 della direttiva
2008/118/CE del 16/12/2008, l'art. 6, co. 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988, convertito con L. n.
20/1989, che aveva istituito l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica per una mera esigenza di bilancio degli enti locali, senza alcuna finalità specifica;

- che, secondo la giurisprudenza eurounitaria, un'imposizione aggiuntiva sul consumo di energia elettrica sarebbe stata legittima, ai sensi della citata direttiva 2008/118/CE, ove fosse stata rispondente ad una o più finalità specifiche e conforme alle regole di imposizione dell'Unione
Europea applicabili ai fini delle accise o dell'I.V.A. per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, al fine di evitare ostacoli indebiti agli scambi per effetto di imposizioni indirette supplementari;

3
- che la finalità specifica prevista dal diritto eurounitario doveva intendersi non come una mera finalità di bilancio, bensì l'utilizzazione del relativo gettito per ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica e per promuovere la coesione territoriale
e sociale, in modo tale da assicurare un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione;

- che la Suprema Corte aveva evidenziato la diversa natura del rapporto (tributario) intercorrente tra il fornitore dei prodotti energetici e l'Amministrazione finanziaria (c.d. verticale) da quello contrattuale (civilistico) tra il fornitore e l'utente-consumatore finale (c.d. orizzontale);

- che, pertanto, la richiesta di rimborso all'Amministrazione pubblica poteva essere avanzata soltanto dal fornitore, mentre il consumatore poteva agire unicamente nei confronti del fornitore, promuovendo un'azione di ripetizione di indebito;

- che il proprio credito era pari ad € 152.579,07.
2.- Con comparsa depositata il 4/6/2021 si costituiva in giudizio la Green Network S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda attorea, previa autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
La convenuta eccepiva la prescrizione dell'avverso credito, dando atto, tuttavia, che la disciplina nazionale si era adeguata al contenuto della direttiva europea solo “a decorrere dall'anno 2012”, senza, tuttavia, invalidare le addizionali precedentemente versate dai fornitori di energia elettrica.
Deduceva, inoltre, che l'attuale meccanismo normativo precludeva al fornitore di energia elettrica la possibilità di provvedere spontaneamente al pagamento di quanto chiesto in restituzione dal cliente finale in mancanza di una pronuncia di condanna al pagamento, costringendo l'odierna convenuta ad un'esposizione finanziaria nei confronti dell'utenza di incerto ristoro da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La Green Network S.p.A. rappresentava che, a fronte dei molteplici clienti che avevano avanzato richieste restitutorie dell'addizionale all'accisa, aveva comunicato all'Amministrazione finanziaria la propria disponibilità a restituire agli aventi diritto quanto dagli stessi incassato a titolo di Addizionali illegittime, evitando così i tempi e i costi di un accertamento del diritto in via giudiziale, previo impegno dell'Amministrazione beneficiaria a rifondere, entro novanta giorni, quanto per suo conto anticipato, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, la convenuta, oltre ad evidenziare che l'onere probatorio delle somme versate a titolo di addizionale alle accise gravava sull'attrice, riteneva necessario estendere il contraddittorio all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a cui riteneva la causa comune.
4 3.- Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice rigettava la richiesta della convenuta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, quindi fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11/4/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
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