Trib. Messina, sentenza 15/02/2025, n. 269

TRIB Messina
Sentenza
15 febbraio 2025
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TRIB Messina
Sentenza
15 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 15/02/2025, n. 269
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 269
Data del deposito : 15 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3680 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Consolare Pompea n. 875 - Frazione: Pace, c.f. ) C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Casablanca del foro di IN
(c.f. Fax: 090/9215951; PEC: C.F._2
presso il cui studio professionale sito in Email_1
IN, via Santa MA n. 240 - isolato 163/164, è elettivamente domiciliato;
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] CF: CP_1
, residente in [...]
Giardino scal ac int. 7, rappresentata e difesa giusto mandato in atti, dall'avv. Cinzia Fresina, presso il cui studio sito in IN V.le Regina
Elena 137, è elettivamente domiciliata, C.F.: , tel. e C.F._4
fax: 090363500, PEC: email: ; Email_2 Email_3
PARTE RESISTENTE
1


E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
17.09.2024, premesso che da una relazione di convivenza Parte_1
tra l'istante e era nata a [...] il [...] la figlia CP_1
che la convivenza era cessata poco dopo la nascita della Persona_1
figlia; che, in particolare, la unitamente alla figlia avevano CP_1
lasciato la casa familiare per andare a vivere presso i genitori della ed egli, preso atto della insanabilità della crisi familiare, CP_1
aveva quindi deciso, parimenti, di lasciare detto immobile, detenuto in locazione, per far rientro presso la casa dei genitori;
che la CP_1
aveva impedito al deducente di vedere la figlia MA adducendo giustificazioni irrilevanti, prevalentemente basate sulla tenera età della bambina;
che le parti, nel mese di luglio 2024, avevano raggiunto un accordo in base al quale egli avrebbe potuto vedere la figlia tre volte a settimana oltre il sabato e la domenica alternati, presso l'abitazione della ma questo non era stato rispettato dalla resistente, che non CP_1
aveva mai garantito al deducente la privacy richiesta;
che egli non poteva più neppure entrare a casa della per espresso divieto di CP_1
quest'ultima sicché aveva potuto vedere la figlia solo nell'androne di casa o nel cortile della casa dei nonni materni della bimba;
che la minore era ormai prossima allo svezzamento e non vi erano motivi per non consentire al deducente di portarla con sé per qualche ora, anche per consentire alla bambina di conoscere i nonni paterni;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse emesso un provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473 bis .15
2
c.p.c.
al fine di consentire al deducente di tenere con sé la figlia secondo le modalità meglio specificate in ricorso (“per 3 ore pomeridiane nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 con rientro al domicilio materno ed per le medesime 3 ore il sabato e/o la domenica alternati ai medesimi orari”); nel merito, chiedeva che la figlia minore fosse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, che fossero disciplinati i tempi di permanenza con il padre, che fosse determinato il contributo a carico del deducente per il mantenimento della figlia in misura pari a € 200,00 mensili, tenuto conto del fatto che egli era agente della Polizia penitenziaria ed il proprio stipendio si aggirava intorno alla soma mensile di € 1.400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie da individuare sulla base delle Linee Guida del
CNF. Chiedeva, infine, che fosse stabilito che l'assegno unico avrebbe dovuto essere percepito da entrambi i genitori come per legge.
Con provvedimento emesso inaudita altera parte il 10.11.2024 notificato il 14.11.2024, il Giudice disponeva che potesse Parte_1
tenere con sé la figlia minore per 3 ore pomeridiane nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (con rientro al domicilio materno) e per le medesime 3 ore il sabato e/o la domenica a settimane alterne ai medesimi orari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale CP_1
evidenziava che l'allontanamento da casa della deducente era dipeso dall'aggressione fisica e verbale consumata il 22.6.2024 da parte del in danno della stessa all'interno della casa familiare negli ultimi Pt_1
giorni di giugno alla presenza della bambina. Osservava che, ciò nonostante, il 24 luglio 2024 dopo faticose trattative, le parti avevano sottoscritto un accordo con l'assistenza dei rispettivi legali, sia per la gestione della bambina che per i profili economici, ma tale accordo era
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stato disatteso dal per inosservanza degli impegni economici da lui Pt_1
assunti e per il fatto che il , recandosi a vedere la figlia presso Pt_1
l'abitazione della er come concordato, aveva sempre assunto CP_1
condotte offensive e provocatorie. Negava, in ogni caso, di avere ostacolato o impedito al padre o ai suoi parenti di vedere ed intrattenersi con la bambina, mentre la necessità di vedere la bambina fuori dall'abitazione era dipesa dalla conflittualità tra le parti, unitamente al rifiuto del di Pt_1
concordare “spazi neutri”. Quanto ai rapporti economici rilevava che il assieme al fratello gestiva una società, la Rental boat CST, che Pt_1
noleggiaVA barche e fruiva di un canone locativo di € 650,00 mensili per l'appartamento dove risultava residente anagraficamente, ma in realtà da lui non utilizzato, in quanto lo stesso era domiciliato, presso i genitori in via
Consolare Pompea 475. Sottolineava, infine, che il , nel giugno Pt_1
2024, aveva acquistato un immobile per il corrispettivo € 80.000,00, mentre dal mese di aprile 2024 lo stesso era “passato di ruolo” sicché verosimilmente il suo stipendio era pari a € 1.800,00 mensili circa.
Chiedeva, pertanto, che fosse revocato il provvedimento indifferibile, che fosse disposto l' affido condiviso della bambina con domiciliazione presso la madre, che fosse disciplinati i tempi di permanenza della figlia minore con il padre, prevedendo che gli incontri avvenissero “secondo libero accordo delle parti”, tenendo conto delle preminenti esigenze della piccola e dei turni di lavoro del genitore, per tre volte alla settimana compreso il sabato o la domenica, presso l'abitazione della madre e/o presso eventuali pertinenze o, comunque, anche all'esterno in “luoghi neutri” da concordare.
Chiedeva, inoltre che fosse ordinato al , di provvedere al Pt_1
mantenimento della bambina con il versamento della somma mensile di €
350,00, con decorrenza dal 18.9.2024, con
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