Trib. Busto arsizio, sentenza 08/01/2025, n. 14
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Testo completo
N. R.G. 2927/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2927/2023 promossa da: AN ER, IS ER, OL TO ER, con l'Avv. Della Berta, OPPONENTI
contro
IU ER, RI VI ER, RI LU ER, con l'Avv. Sgrò, OPPOSTI CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza dell'8.1.2025. Fatto e Diritto A seguito del deposito di ricorso per decreto ingiuntivo avanti a questo Tribunale in data 27.02.2023, IU ER, RI VI ER, RI LU ER avevano riferito
- dell'apertura in data 7.10.2021 della successione ereditaria di AR ER, celibe e senza discendenti, in forza di testamento pubblico, pubblicato il 15.11.2021, che indicava quali eredi, in parti uguali tra loro, i nipoti AN ER, IS ER e OL TO ER, che avevano dichiarato di accettare puramente e semplicemente detta eredità, nonché tre legati per €100.000,00 in favore della sorella IU ER, per €100.000,00 in favore della nipote RI LU ER ed €50.000,00 in favore della sorella RI VI ER;
- della mancata esecuzione spontanea da parte degli eredi delle disposizioni testamentarie, nonostante le numerose diffide, i plurimi solleciti inoltrati dalle legatarie, anche tramite invio delle proprie coordinate bancarie, e il procedimento di mediazione instaurato, essendosi gli eredi limitati a fornire solo l'estratto conto bancario ereditario, da cui si evinceva che, alla data del decesso, era presente un saldo di
€45.203,00, che non veniva devoluto alle legatarie, ma trattenuto indebitamente dagli eredi;
e avevano espressamente chiesto che venisse ingiunto a AN ER, IS ER e OL TO ER il pagamento di dette somme in proprio favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di pubblicazione del testamento (15.11.2021) sino all'effettivo soddisfo. A seguito di chiarimenti richiesti dal Giudice del monitorio, con nota depositata in data 27.04.2023 le ricorrenti in via monitoria avevano riferito che successivamente al deposito del ricorso monitorio i debitori avevano pagato le somme legate a mezzo bonifico bancario senza alcun preavviso e con determinazione unilaterale degli importi versati, e, dunque, avevano limitato la propria istanza monitoria esclusivamente agli interessi sul capitale e alla rivalutazione monetaria. In data 15.05.2023 veniva emesso il decreto ingiuntivo come richiesto limitatamente agli interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese di procedura. pagina 1 di 5
Con atto di citazione ritualmente notificato AN ER, IS ER e OL TO ER proponevano opposizione avverso detto decreto ingiuntivo e ne chiedevano la revoca nonché il rigetto di ogni avversa pretesa in quanto infondata, ed infine avanzavano domanda di condanna delle controparti ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Gli opponenti, dopo aver riferito dei pregressi rapporti con il testatore e con le ricorrenti in via monitoria, deducevano non solo di aver provveduto a sodisfare regolarmente i legati in data 24.03.2023 all'esito del procedimento di mediazione, con bonifici bancari comprensivi degli interessi ex art.1224 c.c., calcolati dalla data di pubblicazione del testamento al 24.03.2023, senza riconoscere la rivalutazione monetaria in quanto non dovuta, ma anche la responsabilità delle controparti ex artt.1175- 1227 c.c. per aver procrastinato la conclusione del procedimento di mediazione ed impedito di fatto l'adempimento. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le opposte, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio, stante la totale infondatezza degli avversi assunti e l'irrilevanza delle questioni successorie, contestando la ricostruzione dei fatti e le domande svolte nell'atto di opposizione, e avanzavano altresì domanda di condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa. L'opposizione è in parte fondata e va accolta;
pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Premesso che la presente vicenda giudiziale presenta varie domande ed eccezioni, ne consegue che la presente causa va necessariamente decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in virtù dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (v, Cass.363/19, Cass.11458/18, Cass.12002/14, Cass. S.U. 9936/14), adeguandosi al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa. Tanto premesso, si rileva, per quanto qui di interesse, che IU ER, RI VI ER e RI LU ER, ricorrenti in via monitoria e odierne
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2927/2023 promossa da: AN ER, IS ER, OL TO ER, con l'Avv. Della Berta, OPPONENTI
contro
IU ER, RI VI ER, RI LU ER, con l'Avv. Sgrò, OPPOSTI CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza dell'8.1.2025. Fatto e Diritto A seguito del deposito di ricorso per decreto ingiuntivo avanti a questo Tribunale in data 27.02.2023, IU ER, RI VI ER, RI LU ER avevano riferito
- dell'apertura in data 7.10.2021 della successione ereditaria di AR ER, celibe e senza discendenti, in forza di testamento pubblico, pubblicato il 15.11.2021, che indicava quali eredi, in parti uguali tra loro, i nipoti AN ER, IS ER e OL TO ER, che avevano dichiarato di accettare puramente e semplicemente detta eredità, nonché tre legati per €100.000,00 in favore della sorella IU ER, per €100.000,00 in favore della nipote RI LU ER ed €50.000,00 in favore della sorella RI VI ER;
- della mancata esecuzione spontanea da parte degli eredi delle disposizioni testamentarie, nonostante le numerose diffide, i plurimi solleciti inoltrati dalle legatarie, anche tramite invio delle proprie coordinate bancarie, e il procedimento di mediazione instaurato, essendosi gli eredi limitati a fornire solo l'estratto conto bancario ereditario, da cui si evinceva che, alla data del decesso, era presente un saldo di
€45.203,00, che non veniva devoluto alle legatarie, ma trattenuto indebitamente dagli eredi;
e avevano espressamente chiesto che venisse ingiunto a AN ER, IS ER e OL TO ER il pagamento di dette somme in proprio favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di pubblicazione del testamento (15.11.2021) sino all'effettivo soddisfo. A seguito di chiarimenti richiesti dal Giudice del monitorio, con nota depositata in data 27.04.2023 le ricorrenti in via monitoria avevano riferito che successivamente al deposito del ricorso monitorio i debitori avevano pagato le somme legate a mezzo bonifico bancario senza alcun preavviso e con determinazione unilaterale degli importi versati, e, dunque, avevano limitato la propria istanza monitoria esclusivamente agli interessi sul capitale e alla rivalutazione monetaria. In data 15.05.2023 veniva emesso il decreto ingiuntivo come richiesto limitatamente agli interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese di procedura. pagina 1 di 5
Con atto di citazione ritualmente notificato AN ER, IS ER e OL TO ER proponevano opposizione avverso detto decreto ingiuntivo e ne chiedevano la revoca nonché il rigetto di ogni avversa pretesa in quanto infondata, ed infine avanzavano domanda di condanna delle controparti ai sensi dell'art.96 c.p.c.. Gli opponenti, dopo aver riferito dei pregressi rapporti con il testatore e con le ricorrenti in via monitoria, deducevano non solo di aver provveduto a sodisfare regolarmente i legati in data 24.03.2023 all'esito del procedimento di mediazione, con bonifici bancari comprensivi degli interessi ex art.1224 c.c., calcolati dalla data di pubblicazione del testamento al 24.03.2023, senza riconoscere la rivalutazione monetaria in quanto non dovuta, ma anche la responsabilità delle controparti ex artt.1175- 1227 c.c. per aver procrastinato la conclusione del procedimento di mediazione ed impedito di fatto l'adempimento. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le opposte, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio, stante la totale infondatezza degli avversi assunti e l'irrilevanza delle questioni successorie, contestando la ricostruzione dei fatti e le domande svolte nell'atto di opposizione, e avanzavano altresì domanda di condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa. L'opposizione è in parte fondata e va accolta;
pertanto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Premesso che la presente vicenda giudiziale presenta varie domande ed eccezioni, ne consegue che la presente causa va necessariamente decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in virtù dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (v, Cass.363/19, Cass.11458/18, Cass.12002/14, Cass. S.U. 9936/14), adeguandosi al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa. Tanto premesso, si rileva, per quanto qui di interesse, che IU ER, RI VI ER e RI LU ER, ricorrenti in via monitoria e odierne
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