Trib. Pescara, sentenza 08/02/2024, n. 42

TRIB Pescara
Sentenza
8 febbraio 2024
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TRIB Pescara
Sentenza
8 febbraio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 08/02/2024, n. 42
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 42
Data del deposito : 8 febbraio 2024

Testo completo

Fascicolo n. 563/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 8.2.2024
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti SEMPRONI Luca e DI GIANDOMENICO Antonio, Via A.Baiamonti 10 - Roma
CONTRO

Controparte_1 avv.ti PALUMBI Francesca e CANNAVO' Pier Paolo, Via Farini 24 - Bologna
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 7.5.2022, Parte_1 conveniva in giudizio , titolare della dit Controparte_1 CP_1
(al quale era stata legata da una relazione sentimentale stabile dal 1990 al 24.12.2019), esponendo di aver lavorato alle dipendenze del predetto dal 14.7.2004 fino al 18.9.2020 (data delle proprie dimissioni), in ragione di un rapporto di lavoro subordinato in part-time al 97,50% per 39 ore settimanali, regolarizzato soltanto in data 1.8.2017 (con contratto che richiamava il
[...]
), con mansioni di responsabile di contabilità Organizzazione_1 ndente al I livello del CCNL), retribuita in contanti dal convenuto con €500,00 al mese da luglio a dicembre 2004,
€1.000,00 al mese da gennaio 2005 a marzo 2005, €1.500,00 al mese da aprile 2005 alla cessazione (in data 31.7.2017) del periodo rapporto non regolarizzato.
Domandava pertanto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo non regolarizzato e le conseguenti differenze retributive che quantificava in complessivi €200.246,41.
In via subordinata domandava applicarsi le norme relative all'impresa familiare, con condanna al pagamento della somma di €176.372,56, pari al 49% degli utili (quantificati anno per anno in apposita tabella), percentuale individuata utilizzando il criterio di cui all'art.5, commi 4 e 5, TUIR, nella parte in cui stabilisce che “I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (…)”.
si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la Controparte_1 prescrizione nonchè la nullità del ricorso per difetto di dettagliata indicazione degli elementi essenziali di cui all'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. e nel merito resistendo alla domanda, deducendo in particolare l'insussistenza dello svolgimento di un rapporto di lavoro e, nel merito della domanda relativa all'impresa familiare, l'impossibilità di liquidare utili dei quali la stessa ricorrente aveva già ampiamente fruito nel corso della convivenza (da cui erano nati due figli, cresciuti nel corso del rapporto) e considerato altresì che gli utili erano stati per il resto reinvestiti nell'azienda medesima.
Nel corso delle prime 3 udienze le parti tentavano la conciliazione, ed all'esito rappresentavano di non essere in grado di pervenire ad una soluzione transattiva nonostante la minore distanza, delle reciproche proposte conciliative, raggiunta nel corso delle trattative rispetto all'entità delle proposte formulate in prima udienza (all'udienza del 21.10.2022 le parti avendo alfine dichiarato: “Il resistente dichiara di non poter accettare tale proposta, aumentando tuttavia in via finale la propria offerta ad €60.000,00. La ricorrente dichiara di non accettare tale proposta, ribadendo la propria alternativa proposta economica iniziale di €70.000,00 oltre spese”).
2
Assunte le prove testimoniali, nelle successive note conclusive la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda relativa alla lamentata omissione contributiva, pure avanzata in ricorso (“In merito alla domanda relativa all'omissione contributiva la scrivente difesa espressamente rinuncia alla stessa al Org_ fine di evitare la necessaria presenza in giudizio dell' ”).
Quindi la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di nullità del ricorso, lo stesso contenendo una sufficiente enunciazione del petitum e della causa petendi. Tanto che la parte convenuta ha potuto diffusamente difendersi nel merito, nei propri scritti difensivi.
***
Le prove testimoniali espletate, valutate nel loro complesso (pur tra le differenti dichiarazioni rese dai testi indicati da entrambe le parti) non hanno consentito di provare la sussistenza degli elementi necessari per ritenere svolto un rapporto di lavoro subordinato, essendo al contrario emerso che la ricorrente prestava la propria attività nell'azienda senza dover osservare direttive o disposizioni da parte del convenuto, nè doveva rispettare orari di lavoro fissi e neppure risultava che dovesse giustificarsi quando si allontanava:
• “(…) Sul Cap. 4): La non aveva un orario da rispettare in quanto non era dipendente Pt_1 ma era la compagna del titolare, comunque la vedevo quando entrava in ufficio in quanto la mia postazione era vicino l'ingresso dell'ufficio che è
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