Trib. Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 600

TRIB Brescia
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Brescia
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 600
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 600
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

RG. 13662/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, nel procedimento RG n. 13662/2021,
promosso
da
TR ER (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico
Bertoni del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia (BS),
Corsetto Sant'Agata 22,
ATTORE
contro
RT UC (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano
Bianchini del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Brescia (BS) via
Solferino/A,
CONVENUTO
Oggetto: contratto preliminare di compravendita
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: NEL
MERITO Accertato e dichiarato l'inadempimento del convenuto all'obbligazione assunta con contratto
pagina 1 di 10 preliminare del 3.10.2019 e accertata e dichiarata la legittimità del recesso esercitato da TR
ER ai sensi dell'art. 1385 II comma c.c., premesso ogni ulteriore ritenuto accertamento,
condannare PO NO al pagamento nei confronti di TR ER della complessiva somma
di € 31.600,00, pari al doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi ex
art. 1284 IV comma cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo. IN ISTRUTTORIA Si chiede
ammettersi prova orale a mezzo interpello e testi sulle seguenti circostanze: 1) È vero che nella fase
successiva alla stipula del preliminare del 2019 il sig. PO era assistito dal Geom. Luca ZU,
con studio a Caino (BS) in Via Nazionale n.32 e il sig. TR, dall'Arch. ES EL Via S.
Francesco, 6 25012 Calvisano (BS); 2) È vero che tra le parti e i tecnici seguono tutte le
comunicazioni di cui ai docc. 13 - 15 - 16 – 18 -19- 20 -21 -22 – 23 -24, alle date ivi indicate, che mi si
rammostrano? 3) È vero che nel periodo da dicembre 2019 - giugno 2020 il Geom. ZU
depositava per il PO un progetto che prevedeva un'altezza del bagno pari a due metri, progetto che
veniva bocciato? 4) È vero che nel mese di dicembre 2020 appariva sul terrazzo in questione il
manufatto rappresentato in figure 1 – 2 -3 di questa memoria? 5) È vero che in un audio del 30.6.2020
all'Arch. ES proponeva di alzare solo l'assito (pavimento in legno) lasciando le travi esistenti del
bagno? 6) È vero che l'Arch. ES rispondeva con la email del 2.7.2020 che mi si rammostra (doc.
19)? 7) È vero che il sig. TR, appreso della soluzione del cassone sopraelevato contestava la
soluzione inviando le email che mi si rammostrano (docc. 20 e 21)? 8) È vero che l'Arch. ES
inviava nel mese di settembre 2020 alle date ivi indicate le proprie considerazioni al progetto che mi si
rammostrano (docc. 22- 24)? 9) È vero che redigevo la perizia a data 30.5.2021 che mi si rammostra
unitamente ai relativi allegati che pure confermo (docc. 8 e 9)? Teste: Arch. ES EL Via S.
Francesco, 6 25012 Calvisano (BS). • Si chiede, occorrendo, CTU sul bene immobile oggetto del
preliminare, dando mandato al CTU ad accedere agli uffici competenti per verificare la pratica
assentita e la rispondenza dell'immobile (edificio e pertinenze) così come realizzato ed esistente, il
tutto al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e
pagina 2 di 10 riscontrare quanto già dedotto dall'Arch. ES nella propria perizia a data 30.5.2021. Ove non vi sia
la disponibilità dell'attuale proprietario all'accesso, si chiede che l'elaborato peritale venga svolto
con riferimento al materiale documentale e fotografico agli atti o comunque reperito presso i pubblici
uffici. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze”.
Per il convenuto: “Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta , Voglia l' Ill.mo Tribunale
adito IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accertata l'assenza in capo a NO PO di
qualsivoglia profilo di inadempimento agli obblighi pattuiti nel contratto preliminare sottoscritto in
data 03.10.2019 e conseguentemente l'assenza dei presupposti giuridici di legittimità del recesso
esercitato ex art.lo 1385 c.c. da ER TR;
Accertata in ogni caso l'intervenuta risoluzione

del contratto preliminare intercorso tra le parti fatto e colpa esclusivi di ER TR;
Accertata

infine l'assenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della restituzione del doppio delle
somme versate a titolo di caparra confirmatoria e limitate in ogni caso in € 10.000,00; RIGETTARE
integralmente la domanda attorea poichè infondata in fatto e diritto per quanto esposto in narrativa;

Spese di lite rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ER TR, premesso di aver stipulato in data
3.10.2019, in qualità di promissario acquirente, contratto preliminare di compravendita, con NO
PO, promittente venditore, avente ad oggetto l'immobile sito in Caino (BS), meglio descritto nell'atto e nel contratto prodotto (doc. 1) e dato atto di aver versato, in esecuzione del predetto contratto la caparra confirmatoria di complessivi euro 15.800,00, mediante due bonifici documentati, citava in giudizio il PO per sentirlo condannare, previo accertamento del suo inadempimento al contratto preliminare e della legittimità del recesso comunicato dallo stesso attore in data 27.5.2021, alla restituzione in suo favore del doppio della caparra versata, per complessivi euro 31.600,00, oltre interessi moratori e spese.
A tal fine, l'attore esponeva che: pagina 3 di 10
- l'art. 11 del contratto preliminare prevedeva che “il presente contratto preliminare è vincolato
all'acquisizione dell'agibilità o
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