Trib. Cagliari, sentenza 02/02/2024, n. 357
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. I T Presidente
Dott. M F Giudice
Dott. F L Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6506 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:
nato a Sassari il 9/01/1985, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. G M, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
attore
contro
, nata a Sao Josè Do Rio Preto il 5/11/1986, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. P O, che la rappresenta e difende per
procura speciale,
convenuto
e con la partecipazione dello
AVV. SILVIA OBINO, curatore speciale del minore Persona_1
intervenuto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
1
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “II Tribunale Ill.mo Voglia:
1) accertare e dichiarare che il minore nato a Sassari il 21.10.2019 (C.f. Persona_1
) iscritto nei registri di stato civile di nascita di detto Comune, nell'anno C.F._1
2019, atto n. 612, parte 1, serie A, non è figlio di , nato a Sassari il 09/01/1985 (C.f. Parte_1
), ivi residente;
C.F._2
2) ordinare all' Stato Civile del Comune di Sassari di fare la prescritta annotazione nel Org_1
relativo atto di nascita;
3) con vittoria di spese, compensi di lite e rimborso forfettario, rimborso spese di CTU come
quantificate, oltre oneri fiscali, come da tariffe forensi in vigore.”
Nell'interesse di parte convenuta: “II Tribunale Ill.mo Voglia:
1) accertata, causa cognita, l'incompatibilità genetica tra e dichiarare che Parte_1 Persona_1
il Sig. non è il padre del minore Parte_1 Persona_1
2) con compensazione di spese.
Chiede che le spese di consulenza vengano definitivamente ripartite tra le parti.”
Nell'interesse del curatore speciale: “si chiede che sia pronunciato il disconoscimento della paternità
dell'attore come accertato dal CTU”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso che in data 30/04/2017 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Sassari con che dalla loro unione Controparte_1
erano nate le figlie (9/10/2008), e (8/12/2013), e la famiglia Persona_2 Persona_3
aveva stabilito la residenza in Sassari;
che nel maggio del 2018 la moglie si era trasferita per lavoro
a Santa Teresa di Gallura, e, al termine della stagione, anziché fare rientro presso la famiglia si era
trasferita a Milano poiché aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale, portando con sé le
figlie;
rientrata in Sardegna il 15/11/2018 non era tornata in famiglia ma si era stabilita in Quartu
Sant'Elena presso l'abitazione del cognato, fratello dell'attore, col quale aveva Persona_4
intrecciato una stabile relazione sentimentale, ancora in atto al momento della
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