Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/01/2025, n. 40
TRIB Vallo della Lucania
Sentenza
22 gennaio 2025
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22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – in funzione di Giudice di appello- nella persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
LOTTERIE NAZIONALI S.R.L., (P. I.V.A.: 10969001006) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), al Viale Campo Boario, n.
56/D, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
Arturo Leone (C.F. [...]), Alessandro Berti Arnoladi (C.F.
[...]) e RC D'Aragona (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 58 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello;
APPELLANTE
E
SIG. COPPOLA MARCO, (C.F. [...]), residente a[...], in Castellabate (Sa), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Siniscalco
(C.F. [...]) e dall'avv. Antonio Musio (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Siniscalco, sito in Salerno
(SA), alla Via Velia, n. 47, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
NONCHÉ CODACONS CAMPANIA ONLUS, (c.f. 95046270658), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (Sa), alla Via M. De Angelis, n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli,
n. 1032/2016 emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di RG. 443/2016.
CONCLUSIONI
Per parte appellante, Lotterie Nazionali S.R.L., come da note scritte del
20.06.2024 “…in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore con conseguente inammissibilità e/o infondatezza delle sue domande;
- in via principale: salve le suddette eccezioni, - disporre l'integrale rigetto di tutte le domande dell'attore in quanto infondate in fatto e diritto e conseguentemente condannare il sig. PO alla restituzione in favore di Lotterie
Nazionali S.r.l. dell'importo di Euro 6.804,05 ricevuto in forza della sentenza appellata.. - disporre il rigetto delle domande del AC AM in quanto inammissibili e/o infondate, con condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c. per la evidente pretestuosità delle sue domande. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari. Chiede, introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..” Per parte appellata, sig. PO RC, come da note scritte del 19.06.2024, riportandosi agli scritti difensivi ed impugnando e contestando tutto quanto ex adverso ed eccepito dall'appellante, insistendo per il rigetto dell'appello e chiede che la causa venga decisa con concessione dei termini 190 cpc.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. all'udienza cartolare del 20.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 27.04.2017 presso l'intestata Autorità
Giudiziaria, le Lotterie Nazionali s.r.l. interponevano gravame avverso la sentenza n. 443/2016 (Cron. 1297/2016-Rep. 252/16), resa dal Giudice di Pace di Agropoli, in data 19.10.2016, con la quale veniva accolta la domanda proposta da Sig.
PO RC nei confronti dell'appellante medesima e della AC AM
ONLUS.
Il giudizio di prime cure, iscritto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli al n. di RG. 443/2016, aveva in particolare ad oggetto la domanda avanzata dal sig. PO RC e volta alla declaratoria di nullità o, comunque, di annullabilità dei contratti di partecipazione a varie lotterie istantanee, nel caso di specie cd.
“Nuovo Miliardario”, “Nuovo Maxi Miliardario”, “Nuovo Mega Miliardario”,
“Assopigliatutto”, “Oroscopo”, “Superportafortuna”, “Mappa dei Pirati”, “Goal
Mondiale”, “Natale in Famiglia”, “Battaglia Navale”, “Nuovo Turista per sempre”,
“Texas Casinò”, complessivamente in numero pari a 362, conclusi mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati, con contestuale richiesta di condanna delle Lotterie Nazionali s.r.l., alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto degli stessi, pari ad € 4.626,00;
in via subordinata, poi, l'attore in primo grado aveva richiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della convenuta Lotterie Nazionali s.r.l., con conseguente richiesta di risarcimento del danno da commisurarsi al prezzo pagato per l'acquisto dei tagliandi sopra elencati. Chiedeva, inoltre, la condanna alle spese e competenze del giudizio con richiesta di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Entrambe le domande, articolate in via subordinata tra loro, erano fondate sulla pretesa violazione dell'art. 7, comma V, del D.L. 158/2012, cd. Decreto ZZ, che aveva introdotto l'obbligo, a decorrere dall'1/1/2013, di inserire su tutti i tagliandi delle lotterie istantanee l'indicazione di alcuni avvertimenti, ed in particolare, quello avente ad oggetto la dipendenza patologica del gioco nonché le informazioni dettagliate sulle probabilità di vincita.
Nell'ambito del giudizio di primo grado interveniva mediante atto di intervento volontario del 03.07.2016, la AC AM NL che, chiarita la funzione principale quale associazione maggiormente rappresentativa degli interessi della collettività sul territorio nazionale, aderiva alle domande ed eccezioni formulate dall'attore Sig. PO RC e, per l'effetto, chiedeva la reiezione delle istanze ed eccezioni della convenuta Lotterie Nazionali s.r.l., con richiesta di condanna alle spese e competenze del grado di giudizio in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto del presente gravame, respinte la eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata da Lotterie
Nazionali s.r.l. e ritenuto ammissibile l'atto di intervento spiegato da AC
AM NL, accoglieva la domanda principale, dichiarando, sul presupposto della natura imperativa della norma violata di cui al citato art. 7, comma V del
Decreto ZZ, la nullità ex art. 1418 C.C. dei contratti di scommessa istantanei conclusi e, per l'effetto, condannava la Lotterie Nazionali s.r.l., alla restituzione, in favore del sig. PO RC della somma di € 4.626,00, oltre interessi dalla domanda, nonché alla refusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado, della complessiva somma di €. 1.650,00, di cui €. 150,00 per spese oltre accessori come per legge, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, le Lotterie
Nazionali s.r.l. deducevano: che il Giudice di prime cure era incorso in vizio di errata e contraddittoria ricostruzione del fatto, nella misura in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sulla argomentazione che il semplice possesso dei 362 tagliandi di scommessa istantanea non poteva valere a fondare la legittimazione attiva del Sig. PO RC;
che il Decreto ZZ non risultava applicabile – ratione temporis- ai tagliandi di scommessa istantanea denominati “Oroscopo” sul rilevo che essi erano stati commercializzati prima della data dello 10.01.2013, data di entrata in vigore del D.l. del 2012;
che il Giudice di
Pace
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania – in funzione di Giudice di appello- nella persona del Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 701 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
LOTTERIE NAZIONALI S.R.L., (P. I.V.A.: 10969001006) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM), al Viale Campo Boario, n.
56/D, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
Arturo Leone (C.F. [...]), Alessandro Berti Arnoladi (C.F.
[...]) e RC D'Aragona (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 58 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta in appello;
APPELLANTE
E
SIG. COPPOLA MARCO, (C.F. [...]), residente a[...], in Castellabate (Sa), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Siniscalco
(C.F. [...]) e dall'avv. Antonio Musio (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Siniscalco, sito in Salerno
(SA), alla Via Velia, n. 47, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
NONCHÉ CODACONS CAMPANIA ONLUS, (c.f. 95046270658), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (Sa), alla Via M. De Angelis, n. 1;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli,
n. 1032/2016 emessa nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. di RG. 443/2016.
CONCLUSIONI
Per parte appellante, Lotterie Nazionali S.R.L., come da note scritte del
20.06.2024 “…in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore con conseguente inammissibilità e/o infondatezza delle sue domande;
- in via principale: salve le suddette eccezioni, - disporre l'integrale rigetto di tutte le domande dell'attore in quanto infondate in fatto e diritto e conseguentemente condannare il sig. PO alla restituzione in favore di Lotterie
Nazionali S.r.l. dell'importo di Euro 6.804,05 ricevuto in forza della sentenza appellata.. - disporre il rigetto delle domande del AC AM in quanto inammissibili e/o infondate, con condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c. per la evidente pretestuosità delle sue domande. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari. Chiede, introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..” Per parte appellata, sig. PO RC, come da note scritte del 19.06.2024, riportandosi agli scritti difensivi ed impugnando e contestando tutto quanto ex adverso ed eccepito dall'appellante, insistendo per il rigetto dell'appello e chiede che la causa venga decisa con concessione dei termini 190 cpc.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. all'udienza cartolare del 20.06.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello iscritto a ruolo in data 27.04.2017 presso l'intestata Autorità
Giudiziaria, le Lotterie Nazionali s.r.l. interponevano gravame avverso la sentenza n. 443/2016 (Cron. 1297/2016-Rep. 252/16), resa dal Giudice di Pace di Agropoli, in data 19.10.2016, con la quale veniva accolta la domanda proposta da Sig.
PO RC nei confronti dell'appellante medesima e della AC AM
ONLUS.
Il giudizio di prime cure, iscritto dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli al n. di RG. 443/2016, aveva in particolare ad oggetto la domanda avanzata dal sig. PO RC e volta alla declaratoria di nullità o, comunque, di annullabilità dei contratti di partecipazione a varie lotterie istantanee, nel caso di specie cd.
“Nuovo Miliardario”, “Nuovo Maxi Miliardario”, “Nuovo Mega Miliardario”,
“Assopigliatutto”, “Oroscopo”, “Superportafortuna”, “Mappa dei Pirati”, “Goal
Mondiale”, “Natale in Famiglia”, “Battaglia Navale”, “Nuovo Turista per sempre”,
“Texas Casinò”, complessivamente in numero pari a 362, conclusi mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione allegati, con contestuale richiesta di condanna delle Lotterie Nazionali s.r.l., alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto degli stessi, pari ad € 4.626,00;
in via subordinata, poi, l'attore in primo grado aveva richiesto l'accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della convenuta Lotterie Nazionali s.r.l., con conseguente richiesta di risarcimento del danno da commisurarsi al prezzo pagato per l'acquisto dei tagliandi sopra elencati. Chiedeva, inoltre, la condanna alle spese e competenze del giudizio con richiesta di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Entrambe le domande, articolate in via subordinata tra loro, erano fondate sulla pretesa violazione dell'art. 7, comma V, del D.L. 158/2012, cd. Decreto ZZ, che aveva introdotto l'obbligo, a decorrere dall'1/1/2013, di inserire su tutti i tagliandi delle lotterie istantanee l'indicazione di alcuni avvertimenti, ed in particolare, quello avente ad oggetto la dipendenza patologica del gioco nonché le informazioni dettagliate sulle probabilità di vincita.
Nell'ambito del giudizio di primo grado interveniva mediante atto di intervento volontario del 03.07.2016, la AC AM NL che, chiarita la funzione principale quale associazione maggiormente rappresentativa degli interessi della collettività sul territorio nazionale, aderiva alle domande ed eccezioni formulate dall'attore Sig. PO RC e, per l'effetto, chiedeva la reiezione delle istanze ed eccezioni della convenuta Lotterie Nazionali s.r.l., con richiesta di condanna alle spese e competenze del grado di giudizio in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto del presente gravame, respinte la eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata da Lotterie
Nazionali s.r.l. e ritenuto ammissibile l'atto di intervento spiegato da AC
AM NL, accoglieva la domanda principale, dichiarando, sul presupposto della natura imperativa della norma violata di cui al citato art. 7, comma V del
Decreto ZZ, la nullità ex art. 1418 C.C. dei contratti di scommessa istantanei conclusi e, per l'effetto, condannava la Lotterie Nazionali s.r.l., alla restituzione, in favore del sig. PO RC della somma di € 4.626,00, oltre interessi dalla domanda, nonché alla refusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado, della complessiva somma di €. 1.650,00, di cui €. 150,00 per spese oltre accessori come per legge, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, le Lotterie
Nazionali s.r.l. deducevano: che il Giudice di prime cure era incorso in vizio di errata e contraddittoria ricostruzione del fatto, nella misura in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore sulla argomentazione che il semplice possesso dei 362 tagliandi di scommessa istantanea non poteva valere a fondare la legittimazione attiva del Sig. PO RC;
che il Decreto ZZ non risultava applicabile – ratione temporis- ai tagliandi di scommessa istantanea denominati “Oroscopo” sul rilevo che essi erano stati commercializzati prima della data dello 10.01.2013, data di entrata in vigore del D.l. del 2012;
che il Giudice di
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