Trib. Como, sentenza 07/03/2025, n. 58

TRIB Como
Sentenza
7 marzo 2025
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Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 07/03/2025, n. 58
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 58
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo


Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Sott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28/03/2024, da
1) , nata a [...] il [...], residente in [...]
Paolo II n. 59, professione barista;
titolo di studio diploma scuola alberghiero;
codice fiscale
, cittadina italiana, C.F._1
e
2) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Giovanni Paolo II n. 59, professione operaio;
titolo di studio licenza media;
codice fiscale
, cittadino italiano, C.F._2
entrambi difesi e rappresentati, in virtù di delega agli atti dall'avv. Mariangela Crespi
- i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in BU GA (MI) in data 01/09/2022
(anno 2022, atto n. 2, parte 2, serie A)
regime patrimoniale: separazione dei beni
con i seguenti figli minori: , nato a [...] il [...] Persona_1
separati con sentenza del Tribunale di Como n. 49/2024 pubblicata il 25/06/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/03/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
riportate.

1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a BU GA
(MI) il 01/09/2022 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di BU GA al n.
2, p. 2, Serie A anno 2022;

2. ordinare al Comune di BU GA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

3. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con Persona_2
collocamento prevalente presso la madre;

4. La casa familiare sita a Binago (CO) via Giovanni Paolo II n. 59 di proprietà dei genitori della sig.ra rimarrà in godimento a quest'ultima che continuerà ad abitarci Parte_1 unitamente al figlio minore;
Persona_2
5. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio minore la somma di 200.- somma che sarà versata a mezzo Per_2
bonifico anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al corrente anno, prima rivalutazione l'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione;

6. il sig. terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra relative ai figli Parte_2
secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a
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