Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1976
TRIB Milano
Sentenza
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 16874/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
OT s.r.l. (C.F. 04306080153), in persona del legale rappresentante pro tempore, RE OT e OT EN (C.F. [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria SARONNI e dall'avv. Federica
SILVA, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via della Chiusa
15;
attori;
nei confronti di
VI HE (C.F. [...]), e LA IM
(C.F. [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio
VOLONTE', presso il cui studio in Busto Arsizio (VA), Via Galilei 1, sono elettivamente domiciliati;
convenuti;
Oggetto: annullamento contratto preliminare di compravendita immobiliare pagina 1 di 24
sulle seguenti conclusioni delle parti:
per OT s.r.l. e IN OT: premesso di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e/o conclusioni o su modificazioni delle precedenti domande, eccezioni e conclusioni, così precisano le proprie
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Per l'attrice OT S.r.l.
In via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare non dovuta la somma complessiva di Euro 30.000,00 corrisposta dal OT S.r.l. a favore del convenuto Sig. LE QU relativamente al contratto preliminare allegato sub doc. 4, stipulato dal dott.
IN TI quale persona fisica con i Sig.ri QU e LA e conseguentemente condannare il Sig. LE QU alla restituzione a
OT S.r.l. della somma di Euro 30.000,00, oltre interessi legali, maturati dalla data di corresponsione sino all'effettivo soddisfo;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del danno patrimoniale patito dalla
OT a causa della stipula del contratto preliminare stipulato con i sig.ri LE
QU e IM LA e, conseguentemente, condannare questi ultimi, in via solidale tra loro al risarcimento del danno patrimoniale nella misura che verrà determinata secondo equità dall'Ill.mo Giudice adito.
Per l'attore Dott. IN TI
In via principale e nel merito
- Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1425, secondo comma c.c. e 428, secondo comma c.c., conseguentemente disporre l'annullamento del contratto preliminare stipulato dal dott. IN TI con i
Sig.ri LE QU e IM LA datato marzo 2018 e, per l'effetto pagina 2 di 24
condannare i convenuti alla rifusione della somma di Euro 30.000,00 a favore di
OT S.r.l. e/o a favore del dott. IN TI;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del danno non patrimoniale patito dal dott. IN TI a causa della stipula del contratto preliminare stipulato in data marzo 2018 e conseguentemente condannare i Sig.ri LE QU e IM
LA, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal dott. IN TI nella misura che verrà determinata in via equitativa dall'Ill.mo
Giudice adito
In via istruttoria:
- In ipotesi di remissione in istruttoria e ammissione della prova testimoniale richiesta, si chiede, ad ulteriore dimostrazione di tutto quanto esposto nei precedenti atti difensivi, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova sulle circostanze di seguito rappresentate:
1) vero che lei nel periodo gennaio-marzo 2018 svolgeva mansioni di portineria presso l'immobile di via Rembrandt n. 7 in Milano, ove viveva il dott. IN
TI ed effettuava le pulizie presso l'appartamento del dott. TI ivi situato;
2) vero che nelle circostanze di cui al capitolo che precede era entrata in confidenza con il dott. TI;
3) vero che nel periodo gennaio-marzo 2018 il dott. IN TI appariva in manifesto stato di turbamento psicologico
4) vero che nel periodo gennaio-marzo 2018, spesso ha ricevuto lamentele da parte di condomini del palazzo di via Rembrandt n. 7, Milano, per i forti rumori che provenivano dall'appartamento del dott. TI che spesso soleva indire “festini” anche a tarda notte;
5) vero che lei ha conosciuto i familiari del dott. TI solo una volta effettuato il TSO, in particolare il sig. RE TI ad inizio marzo 2018;
6) vero che, nel mese di febbraio 2018, il dott. TI si vantava con lei di essere andato a fare spese con la compagna del momento alla quale aveva detto di comprare tutto ciò che voleva;
pagina 3 di 24
7) vero che nel mese di febbraio 2018 il dott. TI si vantava di aver speso circa Euro 20.000,00 in un giorno per l'acquisto di capi di abbigliamento e gioielli per la propria compagna del momento;
8) vero che, nel mese di febbraio 2018, il dott. TI consegnava un assegno di Euro 40.000,00 ad una sua amica, volendone acquistare l'esercizio commerciale di bar;
9) vero che il dott. TI scriveva il contratto relativo all'acquisto del bar della sua amica di cui al capitolo che precede scrivendolo su un tovagliolino del bar;
10) vero che la compravendita di cui al capitolo che precede veniva risolta in quanto l'assegno consegnato dal dott. TI alla sua amica era stato richiamato dalla stessa poichè il conto corrente risultava privo di provvista;
11) vero che nella circostanza di cui ai capitoli precedenti nn. 7, 8 e 9 il dott.
TI, contattato dalla sua amica, minacciava quest'ultima di morte;
12) vero che, in data 1 febbraio 2018, il dott. TI si presentava nella discoteca che lei frequentava e lo stesso consegnava, di propria iniziativa, un assegno alla cantante di una band come caparra affinché quest'ultima organizzasse la festa di compleanno di sua figlia AS senza dichiarare in quale giorno fosse nata quest'ultima e la data della festa;
13) vero che in data 12 marzo, quando si era recata presso l'ospedale
Fatebenefratelli di Milano, nel reparto di psichiatria ove era ricoverato il dott.
IN TI in regime di TSO dichiarava che i responsabili del proprio ricovero in regime di TSO fossero il figlio RE e la moglie;
14) vero che nella prima metà del mese di febbraio 2018 il dott. IN TI tentava di convincerla a recarsi in Messico insieme alla propria nipote, sig.ra
CE RI, la quale aveva proposto al dott. TI un “affare vantaggioso” a
Playa del Carmen;
15) vero che il dott. TI nella prima metà del mese di febbraio 2018 tentava invano di coinvolgerla nel progetto di cui al capitolo che precede;
16) vero che il dott. TI nella prima metà di febbraio 2018 si recava presso l'agenzia viaggi Cubamondo di Milano per prenotare il volo per il Messico;
pagina 4 di 24
17) vero che lei, preoccupato per lo stato di salute del dott. TI contattava la responsabile dell'agenzia di viaggi di cui al capitolo che precede per spiegarle che il dott. TI non stava bene, non era lucido e chiedeva alla stessa di trovare una scusa per bloccare i biglietti per il Messico;
18) vero che, nella prima decade del mese di marzo 2018, lei, preoccupato dallo stato di alterazione in cui versava il dott. TI si adoperava per ostacolare la partenza di quest'ultimo per Cuba;
19) vero che, nella prima decade di marzo 2018, preoccupato dallo stato di salute del dott. TI, riusciva a mettersi in contatto con la moglie, sig.ra
Alessandra NI, chiedendole di attivarsi per impedire la partenza dello stesso per Cuba;
20) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, immediatamente precedente al ricovero in ospedale del dott. TI in regime di TSO, quest'ultimo si trovava in evidente stato maniacale e di incapacità psichica che costituiva un pericolo per sé
e per gli altri;
21) vero che, in data 27 gennaio 2018, accompagnava il dott. TI a recuperare la propria vettura presso un deposito di Somma Lombardo;
22) vero che l'autovettura di cui al capitolo che precede era stata rimossa dalla
Polizia in quanto era stata abbandonata all'ingresso dell'aeroporto di Malpensa, in data 25 gennaio 2018, da parte del dott. TI che in tale data aveva un volo per
Budapest;
23) vero che, in data 27 gennaio 2018, preoccupato dello stato confusionario in cui versava il dott. TI, decideva di seguirlo in macchina e rilevava che lo stesso invadeva le altre corsie;
24) vero che in data 27 gennaio 2018 lei contattava telefonicamente il sig.
RE TI per avvertirlo dello stato confusionale del padre;
25) vero che lei, resosi conto dello stato di incapacità in cui versava il dott.
IN TI, decise di restituire al sig. RE TI l'assegno emesso dal padre a titolo di caparra confirmatoria di cui al contratto preliminare sub doc. 5 che si rammostra al teste e di stralciare il relativo contratto;
pagina 5 di 24
26) vero che il dott. TI aveva fissato un appuntamento per il 7 marzo 2018 con il Notaio Tedone, per acquistare le sue quote della società Palazzetta senza che lei fosse d'accordo;
27) vero che la compravendita di cui al capitolo che precede non si realizzava in quanto lei riusciva a prendere tempo sapendo che era stata iniziata la procedura di
TSO nei confronti del dott. TI;
28) vero che nel periodo dall'8 marzo 2018 al 15 marzo 2018 lei si è recato n. 2 volte a trovare il dott. TI presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano, reparto di psichiatria, ove lo stesso era ricoverato in regime di TSO;
29) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018 cercava di dissuadere il dott.
IN TI dal concludere affari in maniera autonoma;
30) vero che, in data 23 gennaio 2018, si svolgeva una riunione presso il suo studio alla quale partecipavano la moglie del dott. TI, sig.ra Alessandra NI, il di lui figlio, sig. RE TI, l'avv. Lorenzo Rossi, l'avv. Betty Barbares ed il dott. Gianluca Nicolini per discutere della nomina di un amministratore di sostegno a favore del dott. TI in modo da bloccare l'attività dilapidatoria posta in essere dallo stesso e da obbligarlo a curare la propria patologia;
31) vero che, in data 15 febbraio 2018, il dott. TI chiedeva alla sig.ra
TO ON, sua segretaria, di inviare una pec contenente un contratto preliminare di cui il suo studio non sapeva nulla;
32) vero che nella circostanza di cui al punto che precede lei si rifiutava, trovandosi all'estero ed essendo allo scuro dell'operazione che stava concludendo il dott. TI;
33) vero che, fino a dicembre 2017, il dott. TI discuteva con lei ogni affare prima di procedere e che, a partire dal mese di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
OT s.r.l. (C.F. 04306080153), in persona del legale rappresentante pro tempore, RE OT e OT EN (C.F. [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria SARONNI e dall'avv. Federica
SILVA, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via della Chiusa
15;
attori;
nei confronti di
VI HE (C.F. [...]), e LA IM
(C.F. [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio
VOLONTE', presso il cui studio in Busto Arsizio (VA), Via Galilei 1, sono elettivamente domiciliati;
convenuti;
Oggetto: annullamento contratto preliminare di compravendita immobiliare pagina 1 di 24
sulle seguenti conclusioni delle parti:
per OT s.r.l. e IN OT: premesso di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e/o conclusioni o su modificazioni delle precedenti domande, eccezioni e conclusioni, così precisano le proprie
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Per l'attrice OT S.r.l.
In via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare non dovuta la somma complessiva di Euro 30.000,00 corrisposta dal OT S.r.l. a favore del convenuto Sig. LE QU relativamente al contratto preliminare allegato sub doc. 4, stipulato dal dott.
IN TI quale persona fisica con i Sig.ri QU e LA e conseguentemente condannare il Sig. LE QU alla restituzione a
OT S.r.l. della somma di Euro 30.000,00, oltre interessi legali, maturati dalla data di corresponsione sino all'effettivo soddisfo;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del danno patrimoniale patito dalla
OT a causa della stipula del contratto preliminare stipulato con i sig.ri LE
QU e IM LA e, conseguentemente, condannare questi ultimi, in via solidale tra loro al risarcimento del danno patrimoniale nella misura che verrà determinata secondo equità dall'Ill.mo Giudice adito.
Per l'attore Dott. IN TI
In via principale e nel merito
- Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1425, secondo comma c.c. e 428, secondo comma c.c., conseguentemente disporre l'annullamento del contratto preliminare stipulato dal dott. IN TI con i
Sig.ri LE QU e IM LA datato marzo 2018 e, per l'effetto pagina 2 di 24
condannare i convenuti alla rifusione della somma di Euro 30.000,00 a favore di
OT S.r.l. e/o a favore del dott. IN TI;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del danno non patrimoniale patito dal dott. IN TI a causa della stipula del contratto preliminare stipulato in data marzo 2018 e conseguentemente condannare i Sig.ri LE QU e IM
LA, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal dott. IN TI nella misura che verrà determinata in via equitativa dall'Ill.mo
Giudice adito
In via istruttoria:
- In ipotesi di remissione in istruttoria e ammissione della prova testimoniale richiesta, si chiede, ad ulteriore dimostrazione di tutto quanto esposto nei precedenti atti difensivi, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova sulle circostanze di seguito rappresentate:
1) vero che lei nel periodo gennaio-marzo 2018 svolgeva mansioni di portineria presso l'immobile di via Rembrandt n. 7 in Milano, ove viveva il dott. IN
TI ed effettuava le pulizie presso l'appartamento del dott. TI ivi situato;
2) vero che nelle circostanze di cui al capitolo che precede era entrata in confidenza con il dott. TI;
3) vero che nel periodo gennaio-marzo 2018 il dott. IN TI appariva in manifesto stato di turbamento psicologico
4) vero che nel periodo gennaio-marzo 2018, spesso ha ricevuto lamentele da parte di condomini del palazzo di via Rembrandt n. 7, Milano, per i forti rumori che provenivano dall'appartamento del dott. TI che spesso soleva indire “festini” anche a tarda notte;
5) vero che lei ha conosciuto i familiari del dott. TI solo una volta effettuato il TSO, in particolare il sig. RE TI ad inizio marzo 2018;
6) vero che, nel mese di febbraio 2018, il dott. TI si vantava con lei di essere andato a fare spese con la compagna del momento alla quale aveva detto di comprare tutto ciò che voleva;
pagina 3 di 24
7) vero che nel mese di febbraio 2018 il dott. TI si vantava di aver speso circa Euro 20.000,00 in un giorno per l'acquisto di capi di abbigliamento e gioielli per la propria compagna del momento;
8) vero che, nel mese di febbraio 2018, il dott. TI consegnava un assegno di Euro 40.000,00 ad una sua amica, volendone acquistare l'esercizio commerciale di bar;
9) vero che il dott. TI scriveva il contratto relativo all'acquisto del bar della sua amica di cui al capitolo che precede scrivendolo su un tovagliolino del bar;
10) vero che la compravendita di cui al capitolo che precede veniva risolta in quanto l'assegno consegnato dal dott. TI alla sua amica era stato richiamato dalla stessa poichè il conto corrente risultava privo di provvista;
11) vero che nella circostanza di cui ai capitoli precedenti nn. 7, 8 e 9 il dott.
TI, contattato dalla sua amica, minacciava quest'ultima di morte;
12) vero che, in data 1 febbraio 2018, il dott. TI si presentava nella discoteca che lei frequentava e lo stesso consegnava, di propria iniziativa, un assegno alla cantante di una band come caparra affinché quest'ultima organizzasse la festa di compleanno di sua figlia AS senza dichiarare in quale giorno fosse nata quest'ultima e la data della festa;
13) vero che in data 12 marzo, quando si era recata presso l'ospedale
Fatebenefratelli di Milano, nel reparto di psichiatria ove era ricoverato il dott.
IN TI in regime di TSO dichiarava che i responsabili del proprio ricovero in regime di TSO fossero il figlio RE e la moglie;
14) vero che nella prima metà del mese di febbraio 2018 il dott. IN TI tentava di convincerla a recarsi in Messico insieme alla propria nipote, sig.ra
CE RI, la quale aveva proposto al dott. TI un “affare vantaggioso” a
Playa del Carmen;
15) vero che il dott. TI nella prima metà del mese di febbraio 2018 tentava invano di coinvolgerla nel progetto di cui al capitolo che precede;
16) vero che il dott. TI nella prima metà di febbraio 2018 si recava presso l'agenzia viaggi Cubamondo di Milano per prenotare il volo per il Messico;
pagina 4 di 24
17) vero che lei, preoccupato per lo stato di salute del dott. TI contattava la responsabile dell'agenzia di viaggi di cui al capitolo che precede per spiegarle che il dott. TI non stava bene, non era lucido e chiedeva alla stessa di trovare una scusa per bloccare i biglietti per il Messico;
18) vero che, nella prima decade del mese di marzo 2018, lei, preoccupato dallo stato di alterazione in cui versava il dott. TI si adoperava per ostacolare la partenza di quest'ultimo per Cuba;
19) vero che, nella prima decade di marzo 2018, preoccupato dallo stato di salute del dott. TI, riusciva a mettersi in contatto con la moglie, sig.ra
Alessandra NI, chiedendole di attivarsi per impedire la partenza dello stesso per Cuba;
20) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, immediatamente precedente al ricovero in ospedale del dott. TI in regime di TSO, quest'ultimo si trovava in evidente stato maniacale e di incapacità psichica che costituiva un pericolo per sé
e per gli altri;
21) vero che, in data 27 gennaio 2018, accompagnava il dott. TI a recuperare la propria vettura presso un deposito di Somma Lombardo;
22) vero che l'autovettura di cui al capitolo che precede era stata rimossa dalla
Polizia in quanto era stata abbandonata all'ingresso dell'aeroporto di Malpensa, in data 25 gennaio 2018, da parte del dott. TI che in tale data aveva un volo per
Budapest;
23) vero che, in data 27 gennaio 2018, preoccupato dello stato confusionario in cui versava il dott. TI, decideva di seguirlo in macchina e rilevava che lo stesso invadeva le altre corsie;
24) vero che in data 27 gennaio 2018 lei contattava telefonicamente il sig.
RE TI per avvertirlo dello stato confusionale del padre;
25) vero che lei, resosi conto dello stato di incapacità in cui versava il dott.
IN TI, decise di restituire al sig. RE TI l'assegno emesso dal padre a titolo di caparra confirmatoria di cui al contratto preliminare sub doc. 5 che si rammostra al teste e di stralciare il relativo contratto;
pagina 5 di 24
26) vero che il dott. TI aveva fissato un appuntamento per il 7 marzo 2018 con il Notaio Tedone, per acquistare le sue quote della società Palazzetta senza che lei fosse d'accordo;
27) vero che la compravendita di cui al capitolo che precede non si realizzava in quanto lei riusciva a prendere tempo sapendo che era stata iniziata la procedura di
TSO nei confronti del dott. TI;
28) vero che nel periodo dall'8 marzo 2018 al 15 marzo 2018 lei si è recato n. 2 volte a trovare il dott. TI presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano, reparto di psichiatria, ove lo stesso era ricoverato in regime di TSO;
29) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018 cercava di dissuadere il dott.
IN TI dal concludere affari in maniera autonoma;
30) vero che, in data 23 gennaio 2018, si svolgeva una riunione presso il suo studio alla quale partecipavano la moglie del dott. TI, sig.ra Alessandra NI, il di lui figlio, sig. RE TI, l'avv. Lorenzo Rossi, l'avv. Betty Barbares ed il dott. Gianluca Nicolini per discutere della nomina di un amministratore di sostegno a favore del dott. TI in modo da bloccare l'attività dilapidatoria posta in essere dallo stesso e da obbligarlo a curare la propria patologia;
31) vero che, in data 15 febbraio 2018, il dott. TI chiedeva alla sig.ra
TO ON, sua segretaria, di inviare una pec contenente un contratto preliminare di cui il suo studio non sapeva nulla;
32) vero che nella circostanza di cui al punto che precede lei si rifiutava, trovandosi all'estero ed essendo allo scuro dell'operazione che stava concludendo il dott. TI;
33) vero che, fino a dicembre 2017, il dott. TI discuteva con lei ogni affare prima di procedere e che, a partire dal mese di
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