Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 263

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Catania, composto dai magistrati Dott. Massimo Escher, Dott. Ezio Cannata Baratta e Dott.ssa Venera Condorelli. La parte ricorrente ha richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidenziando che la separazione era stata omologata e che i figli erano ormai maggiorenni e autonomi. Inoltre, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, sostenendo la necessità di garantire un'abitazione stabile. La controparte ha aderito alle richieste della ricorrente.

Il giudice ha accolto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo che la separazione si fosse protratta per oltre sei mesi, come previsto dalla legge. Ha argomentato che l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi fosse evidente, data la durata della separazione e le circostanze presentate. Tuttavia, ha rigettato la richiesta di assegnazione della casa coniugale, sottolineando che tale istituto è finalizzato a tutelare l'interesse dei figli minorenni o non autonomi, assenti nel caso specifico. Le spese del giudizio sono state compensate, considerando la natura della causa.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 263
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 263
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ESCHER Massimo Presidente
Dott. CANNATA Baratta Ezio Giudice
Dott.ssa CONDORELLI Venera Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16141 / 2022 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MELLUSO STEFANO, giusta procura in atti

- RICORRENTE -

CONTRO
, nata a CATANIA (CT) il 16/10/1965 C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. ARDIZZONE ALBERTO, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/05/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 12/12/2022 ha adìto questo Tribunale e chiesto la Parte_1
pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/10/1983 a Catania con
(Atto n. 2131 Parte 2 Serie A anno 1983). Controparte_1
Esponeva che dalla loro unione erano nati i figli (il 14.4.1985), (l'1.12.1987) e Per_1 Per_2
(l' 11.10.1993), tutti ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che il Per_3
1


Tribunale di Catania, con decreto n. 1030/22 del 9.4.2022, aveva omologato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni enunciate nel ricorso e confermate in seno al verbale dell'udienza presidenziale.
Chiedeva altresì “confermarsi che la casa coniugale, sita in Catania, via Garozzo n. 3, con il relativo garage pertinenziale, in comproprietà tra i coniugi, rimangano assegnati in via permanente alla moglie, in favore della quale si è già convenuta la costituzione del diritto di abitazione della casa e di
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