Trib. Mantova, sentenza 29/11/2024, n. 390
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3748/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/07/2024
DA
( rappresentata e difesa, per RT C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARIOLI DILETTA
E
( ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MILANI MANUELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“1) La IA minore viene affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento e fissazione della residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la IA, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura
nell'interesse della IA, garantendo alla stessa, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2) Il IG. potrà vedere e tenere con sé la IA secondo il CP_1 Per_1 seguente calendario, che potrà essere modificato di comune accordo dai genitori in funzione delle eIGenze scolastiche ed impegni extrascolastici della minore:
• a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 18,30 fino alle ore 21,00 della domenica sera (in periodo non scolastico alle ore 22,00);
• il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (in periodo non scolastico alle ore 22,00).
Il IG. potrà, inoltre, vedere e tenere con sé : CP_1 Per_1
• sette giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura che tale periodo comprenda, ad anni alternati, Natale e S. Stefano, ovvero il 31 dicembre e Capodanno;
• tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua;
• quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
• 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre verranno trascorsi dalla minore, con alternanza annuale, presso ciascun genitore.
3) La IG.ra si occuperà dei trasferimenti della minore dalla RT propria abitazione a quella del IG. mentre quest'ultimo, coadiuvato CP_1 dai propri genitori nonché dalla sorella IG.ra , si occuperà dei Parte_2 trasferimenti della IA al termine dei propri periodi di visita. Per_1
4) Il IG.