Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 115

TRIB Trento
Sentenza
11 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Trento
Sentenza
11 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 115
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 115
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

R.G. N. 3954/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3954/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 settembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Anna Varner ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Preore (TN) in data 5 luglio 2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Preore (TN), Parte I, N. 1, Anno 2014, e che dalla loro unione sono nati i figli in data 28 ottobre 2014 a NE di Per_1
1


Per Trento (TN), in data 26 luglio 2016 a Trento, , in data 15 novembre 2018 Per_2
a Trento, e in data 8 agosto 2020 a Trento. Per_4
Le parti hanno dichiarato che la sig.ra svolge la professione di insegnante Parte_1
mentre il sig. svolge la professione di carrozziere. Pt_2
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza n. 519/2023 di data 20 giugno 2023 del Tribunale di Trento e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti conclusioni:
“1. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in NE di Trento (Tn) Via Quattro Novembre n. 1, già di proprietà della sig.ra , rimane alla medesima assegnata, con tutti Parte_1
gli arredi e corredi. La stessa continuerà a farsi carico del pagamento delle utenze domestiche, già alla medesima intestate.

2. Affidamento dei figli minori.
Fino ad ora la madre si è sempre occupata in via prevalente della cura e gestione dei figli, assumendo ogni responsabilità relativa ai loro bisogni, quotidiani e straordinari, sia di ordine pratico e/o organizzativo, che educativo. Inoltre, la presenza del padre è limitata da esigenze lavorative e dalla necessità di ritornare al proprio Paese di origine per periodi di tempo più o meno prolungati.

Per questi motivi

, entrambi i genitori ritengono utile e necessario - nell'interesse primario della prole - un affido dei minori con competenze genitoriali concentrate esclusivamente in capo alla madre, in modo che le stessa possa esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva, anche con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli stessi.
La madre si impegna sin d'ora ad informare tempestivamente il padre in merito ad ogni scelta significativa riguardante i figli minori, nonché a favorire un rapporto equilibrato e continuativo tra questi ed il padre, il tutto in un clima di reciproco rispetto e serena comunicazione tra genitori.
2
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, impegnandosi inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Quanto alla permanenza dei minori presso ciascun genitore, i coniugi si sono già accordati nei seguenti modi:
• durante il periodo scolastico il padre andrà a prendere tutte le mattine a casa i bambini frequentanti la Scuola Primaria di NE (attualmente ed Per_1 Per_2
Per ; in futuro, anche ) per accompagnarli al pulmino alle ore 07.40; Per_4
• inoltre, il padre starà con i minori tutte le domeniche, dalla mattina alla sera, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre entro l'orario di cena;

• in aggiunta a quanto sopra previsto, il padre potrà tenere i bambini con sé in altre giornate, previo accordo con la madre e tenendo conto degli
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi