Trib. Modena, sentenza 22/02/2024, n. 23

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 22/02/2024, n. 23
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 23
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al nr. R.G. 249/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARRETTONI Parte_1 C.F._1
MONICA RACHELE, con domicilio eletto presso il difensore
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRETTONI Parte_2 C.F._2
MONICA RACHELE, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI


avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/01/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto
di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e si impegnano a mantenere
una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo
della prole con ciascuno di essi.

2. In merito alla casa coniugale, sita in Prignano Sulla Secchia (MO), via Manelli nn. 109-117,
le parti sono d'accordo che: per quanto riguarda il piano inferiore (civico 117), già in proprietà
esclusiva del marito, ciò resterà tale, con tutti gli arredi che lo compongono;
per quanto riguarda
il piano superiore (civico 109), già in proprietà esclusiva della moglie, ciò resterà tale, con tutti
gli arredi che lo compongono. Le parti comuni resteranno tali.

3. La madre, signora è individuata quale genitore collocatario e pertanto la Parte_1
figlia minore abiterà presso la casa materna sino alla rispettiva autosufficienza Per_1
economica.

4. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali in Per_1
ossequio al diritto della bigenitorialità, opereranno in regime di affidamento condiviso, con
esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni attinenti l'ordinaria
amministrazione.

5. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano
la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione, alle cure mediche, all'eventuale
indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di
istruzione e svago, alla scelta di attività sportive e ricreative, all'acquisto e all'uso di mezzi di
trasporto personali, ciò tenendo conto dei rispettivi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed
aspirazioni.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia e far
sì che la stessa mantenga con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi e conservi,
con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi.

6. Stante l'età della figlia minore e il fatto che le case dei genitori sono una sopra all'altra, si
ritiene che il padre, potrà frequentare e potrà tenere presso di sé la stessa secondo la volontà e
gli impegni della minore.

7. Sempre a seconda della volontà della minore e degli impegni della stessa, il padre potrà tenere
preso di sé la figlia due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da
concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno, così come la madre
potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con la figlia, da concordare entro il
medesimo periodo, con la precisazione che per quanto riguarda le corrispondenti spese ognuno
provvederà autonomamente a sostenerne gli oneri.

8. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed il numero telefonico della
località ove la figlia trascorrerà con ciascuno di loro le vacanze, onde consentire al genitore che
non l'ha con sé, di comunicare liberamente con la stessa.

9. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia e sino al Per_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, verserà alla madre a far data dal
mese di febbraio 2024, una somma mensile di €. 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici
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