Trib. Mantova, sentenza 10/12/2024, n. 411
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 984/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/02/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DUFFINI ALBERTO
E
( ) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
CHIEDONO che il Tribunale adito, decorso il termine previsto dall'art. 3, n.2, lett.b) della L.01.12.1970 n.898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 984/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/02/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DUFFINI ALBERTO
E
( ) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
CHIEDONO che il Tribunale adito, decorso il termine previsto dall'art. 3, n.2, lett.b) della L.01.12.1970 n.898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti,
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