Trib. Roma, sentenza 07/10/2024, n. 15074
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Testo completo
N. R.G. 52497/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 52497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 13/12/2023, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES (C.F. 02127391007), in persona del rappr. p.t. elettivamente domiciliata a Roma, Via Bazzoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Tatiana Della Marra che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
RIMBORSO AL VOLO S.R.L. (C.F. 12202531005), in persona del rappresentante p.t. che agisce in nome e per conto di EN ND e di EL ND elettivamente domiciliata a Roma, Via Conca d'Oro n. 289, presso lo studio dell'avv. Francesco Longo
Bifano che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12623/2021 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, la documentazione allegata e i verbali di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti proposte in questa sede e, sia pure brevemente, i motivi di appello e le controdeduzioni dell'appellata costituita.
ER SI RL (in seguito per brevità anche solo ER) ha proposto appello avverso la sentenza n. 12623/2021 con la quale il Giudice di Pace di Roma, pronunciando sulla domanda avanzata dalla RS al Volo RL (in seguito per brevità anche solo RS) che aveva agito quale mandataria di EN ND e di EL ND - volta a ottenere la condanna della suddetta
NI al pagamento della complessiva somma di € 1.200,00, quale compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento CE 261/04 o, in subordine e in via analogica, un risarcimento di pari entità ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999 o in via equitativa ex art. 1226 c.c., per la cancellazione del volo AR Milano-Bangkok via CA (voli SU 2417 e SU 270) con partenza programmata
l'8/06/2020 per il quale EN e EL avevano acquistato i relativi biglietti - l'aveva condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.200,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
La NI ha sostenuto, in estrema sintesi: 1) la nullità della sentenza ex art 132 c.p.c. per assenza di motivazione in merito alla citazione introduttiva e alle allegazioni difensive;
2) la violazione degli artt. 77 e 317 c.p.c. non essendo la RS al Volo titolare di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio e, pertanto, non avendo il potere di nominare dei difensori;
3) che il Giudice di Pace avesse errato nel riconoscere il rimborso atteso che la mancata effettuazione dei voli era riconducibile non già ad una decisione del vettore aereo, bensì a provvedimenti autoritativi degli Stati, nella specie Italia e Federazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 52497 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 13/12/2023, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES (C.F. 02127391007), in persona del rappr. p.t. elettivamente domiciliata a Roma, Via Bazzoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Tatiana Della Marra che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
RIMBORSO AL VOLO S.R.L. (C.F. 12202531005), in persona del rappresentante p.t. che agisce in nome e per conto di EN ND e di EL ND elettivamente domiciliata a Roma, Via Conca d'Oro n. 289, presso lo studio dell'avv. Francesco Longo
Bifano che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12623/2021 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, la documentazione allegata e i verbali di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti proposte in questa sede e, sia pure brevemente, i motivi di appello e le controdeduzioni dell'appellata costituita.
ER SI RL (in seguito per brevità anche solo ER) ha proposto appello avverso la sentenza n. 12623/2021 con la quale il Giudice di Pace di Roma, pronunciando sulla domanda avanzata dalla RS al Volo RL (in seguito per brevità anche solo RS) che aveva agito quale mandataria di EN ND e di EL ND - volta a ottenere la condanna della suddetta
NI al pagamento della complessiva somma di € 1.200,00, quale compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento CE 261/04 o, in subordine e in via analogica, un risarcimento di pari entità ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999 o in via equitativa ex art. 1226 c.c., per la cancellazione del volo AR Milano-Bangkok via CA (voli SU 2417 e SU 270) con partenza programmata
l'8/06/2020 per il quale EN e EL avevano acquistato i relativi biglietti - l'aveva condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.200,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
La NI ha sostenuto, in estrema sintesi: 1) la nullità della sentenza ex art 132 c.p.c. per assenza di motivazione in merito alla citazione introduttiva e alle allegazioni difensive;
2) la violazione degli artt. 77 e 317 c.p.c. non essendo la RS al Volo titolare di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio e, pertanto, non avendo il potere di nominare dei difensori;
3) che il Giudice di Pace avesse errato nel riconoscere il rimborso atteso che la mancata effettuazione dei voli era riconducibile non già ad una decisione del vettore aereo, bensì a provvedimenti autoritativi degli Stati, nella specie Italia e Federazione
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