Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 54

TRIB Firenze
Sentenza
13 gennaio 2025
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TRIB Firenze
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 54
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 54
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

Proc. n. 1675/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 13 gennaio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentata e difesa, per mandato reso in calce al ricorso, dagli avv.ti Marco Lo Giudice Parte_1 e Luigi Serino ed elettivamente domiciliata in Palermo, alla Piazza Castelnuovo n. 50, presso lo studio dell'avv. Marco Lo Giudice;

RICORRENTE E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura dello Stato del 12.06.2024;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 16.05.2024 e ritualmente notificato, la docente Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito, che si trascrivono: “1. Disapplicare o comunque interpretare in maniera costituzionalmente orientata l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e la normativa attuativa nella parte in cui dispone che il bonus carta del docente deve essere riconosciuto soltanto al personale a tempo indeterminato, per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva 1999/70/CE;

2. Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico di euro 500,00, per ogni annualità di servizio prestata mediante contratto a tempo determinato, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale;

3. Conseguentemente condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma pari a euro 2.000,00 oltre gli interessi dalla domanda fino al soddisfo.

4. Condannare il
[...]
al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei Controparte_1 sottoscritti procuratori per averle anticipate, calcolate secondo i parametri medi, e ulteriormente aumentate del trenta percento, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55 del 2014, in quanto il presente ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la navigazione all'interno del documento.”.

2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere la CP_1 domanda relativa all'a.s. 2023/2024 e rimettendosi a Giustizia in ordine alle altre annualità oggetto di domanda, anche in merito alle spese.

3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.

4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , CP_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative


coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).

6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”.

7. D'altro canto, l'art. 63 C.C.N.L.
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